Capo II
Art. 10
- Regione
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:
a) determina il fabbisogno finanziario del servizio sanitario regionale secondo quanto previsto dall'
articolo 26 ;
b) approva gli atti di bilancio delle aziende sanitarie, dandone comunicazione al Consiglio regionale;
c) approva il piano attuativo delle aziende ospedaliero-universitarie, dandone comunicazione al Consiglio regionale;
f) verifica, attraverso le relazioni sanitarie aziendali, la corrispondenza dei risultati raggiunti con i risultati attesi previsti dai piani attuativi;
4. La Giunta regionale individua procedure e modalità di valutazione della qualità delle prestazioni e dei percorsi assistenziali con particolare riferimento ai seguenti profili:
b) risultati specifici raggiunti dalle strutture organizzative aziendali ed in particolare dei dipartimenti assistenziali integrati delle aziende ospedaliero-universitarie in relazione agli obiettivi della programmazione aziendale ed alle funzioni attribuite all'azienda dalle disposizioni regionali;
b bis) risultati specifici raggiunti dalle società della salute per l’organizzazione e l’erogazione di attività di assistenza territoriale, di prestazioni ad alta integrazione socio-sanitaria e di prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, individuate dalla programmazione regionale; (88) Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.
c) qualità clinica delle prestazioni erogate, anche in relazione ad obiettivi di eccellenza.
4 bis. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa nazionale vigente, la Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, impartisce indirizzi con propria deliberazione alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale ai fini dell’implementazione del sistema di valutazione del personale del servizio sanitario regionale. In particolare la Giunta regionale definisce il numero delle fasce di merito, in misura non inferiore a tre. Il personale viene collocato nelle fasce di merito in base ai risultati del sistema di valutazione, secondo criteri di valorizzazione del merito. (249) Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 67 , art. 1.
4 ter. La Giunta regionale impartisce altresì indirizzi con propria deliberazione al fine dell’adeguamento dei nuclei di valutazione già esistenti all’interno delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale ai principi dettati dalla normativa nazionale vigente in tema di organismi indipendenti di valutazione.(249) Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 67 , art. 1.
4 quater. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adeguano i contratti collettivi integrativi alle disposizioni della presente legge e agli atti di indirizzo di cui ai commi 4 bis e 4 ter, nei termini previsti dalla normativa nazionale vigente. (249) Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 67 , art. 1.
4. quinquies. Ai fini della valutazione della reale efficacia delle tecnologie, della loro appropriatezza ed efficienza, dei benefici clinici e organizzativi ad esse legati, è istituita, presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, la Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari. (427) Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 12.
4 sexies. La Commissione, di cui al comma 4 quinquies, è composta:
a) dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato, con funzioni di coordinamento;
b) dal dirigente del settore regionale competente in materia di tecnologie sanitarie;
c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di politiche del farmaco;
d) dal dirigente del settore regionale competente in materia di investimenti;
Art. 10 bis
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale vigente, realizza la mobilità temporanea di personale tra la direzione regionale competente in materia di dritto alla salute e le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale per far fronte a comprovate esigenze di servizio o di specifiche professionalità, nonché per consentire l'interscambio di esperienze, la collaborazione su specifici progetti, la formazione e l'aggiornamento professionale.
2. La mobilità è attuata a seconda dei casi tramite gli istituti del comando e del distacco previo parere dell'ente di provenienza e su assenso del personale interessato nei limiti del contingente annualmente fissato con deliberazione della Giunta regionale. I relativi oneri sono posti a carico del fondo sanitario regionale.
3. La finalità, la durata e le modalità di svolgimento del distacco sono definite in una convenzione tra la Regione e le aziende e gli enti di provenienza.
Art. 11
1. La conferenza regionale delle conferenze zonali dei sindaci, di seguito denominata conferenza regionale dei sindaci, è l’organo attraverso il quale tali soggetti partecipano alla definizione delle politiche regionali in materia sanitaria e sociale ed al coordinamento della programmazione a livello regionale e locale.
3. Alle sedute della conferenza regionale dei sindaci sono invitati:
4. La conferenza regionale dei sindaci:
a) esprime parere sulle proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria e sociale;
b) esprime parere sulla proposta di piano sanitario e sociale integrato regionale;
d) concorre a determinare la composizione del fondo di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), con riferimento al riparto delle risorse tra i livelli uniformi ed essenziali di assistenza;
e) concorre alla quantificazione delle risorse che ciascuna azienda unità sanitaria locale deve destinare alle zone-distretto;
f) concorre a determinare i criteri di riparto tra enti locali associati delle risorse del fondo sociale regionale di cui all’ articolo 45 della l.r. 41/2005 ; 5. La conferenza regionale dei sindaci esprime i pareri di cui al comma 4, lettere a), b), c) ed f), entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione.
6. Fermo restando il riparto delle risorse attribuite dal piano sanitario e sociale integrato regionale, la conferenza regionale dei sindaci propone i criteri per il riparto delle risorse aggiuntive attribuite dal medesimo piano per l’esercizio delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3, del decreto delegato.
7. La conferenza regionale dei sindaci valuta annualmente, anche sulla base dei documenti di monitoraggio di cui all’articolo 20, lo stato dell’organizzazione e dell’efficacia dei servizi.
8. Le modalità di funzionamento della conferenza regionale dei sindaci sono disciplinate da apposito regolamento adottato dalla conferenza medesima, a maggioranza dei due terzi (431) Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 13.
dei suoi componenti. Il supporto tecnico amministrativo alle attività della conferenza regionale dei sindaci è assicurato da personale della competente direzione generale della Giunta regionale e, previo accordo, del soggetto rappresentativo ed associativo dei comuni in ambito regionale. Art. 11 bis
Abrogato.
Art. 12
1. La conferenza aziendale è composta dai presidenti delle conferenze zonali integrate e dai presidenti delle società della salute ed è presieduta da uno dei componenti scelto fra i presidenti delle conferenze zonali integrate o fra i presidenti delle società della salute. Alle sedute della conferenza partecipano per gli atti di relativa competenza i direttori generali delle aziende sanitarie di area vasta, il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato (700) Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40, art. 8.
e il Rettore dell’università di riferimento senza diritto di voto. 2. I componenti della conferenza aziendale intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione in proporzione alla popolazione residente.
3. La conferenza aziendale dei sindaci assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione.
4. Il funzionamento della conferenza aziendale dei sindaci è disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte dei presidenti delle conferenze zonali integrate o dei presidenti delle società della salute. Il regolamento può prevedere la costituzione di un esecutivo con funzioni istruttorie per la conferenza.
5. La conferenza aziendale dei sindaci esercita le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto delegato.
6. La conferenza aziendale dei sindaci svolge le seguenti funzioni:
a) emana gli indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo locale di cui all'articolo 22;
b) approva il piano attuativo locale;
c) esprime le proprie valutazioni in merito alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera a);
d) esamina ed esprime parere sugli atti di bilancio dell'azienda unità sanitaria locale;
e) propone al Presidente della Giunta regionale la revoca del direttore generale ai sensi dell'articolo 39, comma 8;
f) concorre con propri indirizzi all’elaborazione del piano di area vasta di cui all’articolo 23 bis;
g) esprime l’intesa sul piano di area vasta ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 4;
h) esprime parere obbligatorio sul piano attuativo delle aziende ospedaliero universitarie di riferimento e sulle relative relazioni aziendali.
7. L'azienda unità sanitaria locale mette a disposizione idonei locali per la conferenza aziendale dei sindaci e per le conferenze zonali dei sindaci. Le conferenze aziendali dei sindaci e le conferenze zonali dei sindaci sono supportate, nell'esercizio delle loro attività, dall'insieme degli uffici di piano di livello zonale di cui all'articolo 64.2, comma 5.
Art. 12 bis
1. La conferenza zonale integrata è la conferenza zonale dei sindaci di cui all’ articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), integrata con il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o suo delegato. 2. I componenti della conferenza zonale integrata intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione così determinate:
a) il 66 per cento del totale è assegnato ai rappresentanti delle amministrazioni locali, che lo ripartiscono fra di loro in proporzione alla popolazione residente;
b) il 34 per cento del totale è assegnato all’azienda sanitaria locale di riferimento.
3. La conferenza zonale integrata assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione, ad eccezione dell’intesa di cui al comma 5, lettera c).
4. Alla conferenza di cui al presente articolo si applica l’articolo 34, commi 3, 4 e 5, della l.r. 41/2005 . 5. La conferenza zonale integrata esercita le funzioni di indirizzo degli obiettivi sanitari, socio-sanitari e sociali integrati di livello locale in coerenza con la programmazione aziendale e sulla base del profilo di salute ed in particolare:
a) emana gli indirizzi per l'elaborazione del piano integrato di salute (PIS), tenuto conto del profilo di salute e delle risorse a disposizione;
c) esprime l’intesa necessaria per la nomina del responsabile di zona;
d) coordina gli strumenti della programmazione operativa di livello zonale;
e) approva la convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria, di cui all'articolo 70 bis;
6. Il funzionamento della conferenza zonale integrata è disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte del sindaco a favore dell’assessore competente e da parte del direttore generale nei confronti di un componente del comitato di direzione ad esclusione del responsabile di zona-distretto. Il regolamento può prevedere la costituzione di un esecutivo della conferenza.
7. Laddove costituite le società della salute le competenze della conferenza zonale integrata sono esercitate dall’assemblea dei soci di cui all’articolo 71 sexies.
Art. 13
- Università
1. Le università toscane contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione degli atti della programmazione regionale.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta, nell'ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale vigente, elabora un protocollo d'intesa con le università per regolamentare il loro apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale e contestualmente l'apporto di quest'ultimo alle attività didattiche, nel rispetto delle finalità istituzionali proprie delle università e del servizio sanitario regionale; a tal fine, è costituito il comitato per l'intesa formato dal Presidente della Giunta regionale e dai rettori delle università. Il protocollo d’intesa opera per il periodo di validità del piano sanitario e sociale integrato regionale. (325) Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 4.
2 bis. Al fine di promuovere fra le aziende ospedaliero-universitarie una programmazione strategica coordinata, nell’ambito del protocollo di cui al comma 2, sono definite, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e delle rispettive priorità aziendali, le linee fondamentali delle attività di formazione, di assistenza clinica e di ricerca. (326) Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 4.
3. Nell'individuazione della dislocazione delle strutture del servizio sanitario regionale, gli strumenti della programmazione regionale tengono conto delle strutture universitarie, secondo quanto previsto dal
d.lgs. 517/1999 ; l'attuazione
del protocollo d'intesa (327) Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 4.
per le attività assistenziali è disciplinata dallo statuto aziendale, nonché da eventuali accordi previsti dallo statuto medesimo; per le attività formative e di ricerca gli accordi attuativi sono stipulati tra l'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento e le aziende sanitarie interessate, tenuto conto della programmazione di area vasta.
4. Per la predisposizione
del protocollo di intesa (327) Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 4.
è costituita apposita commissione con funzioni di supporto tecnico per il comitato di cui al comma 2; la commissione è formata dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato e da ulteriori rappresentanti della Regione, nonché da rappresentanti delle università e delle aziende interessate;
(701) Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40, art. 9.
le rappresentanze sono designate, per le parti di rispettiva competenza, dai membri del comitato e dai direttori generali delle aziende; le rappresentanze delle aziende ospedaliere sono designate in maniera da assicurare la pariteticità tra la componente ospedaliera e quella universitaria all'interno della commissione; alle attività della commissione partecipano, ai fini della individuazione degli specifici fabbisogni formativi, nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui all'
articolo 6 , commi 2 e 3 del decreto delegato, rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali competenti.
4 bis. La commissione di cui al comma 4, svolge attività di monitoraggio in merito all'attuazione del protocollo di intesa ed elabora una relazione annuale che trasmette al direttore generale della direzione regionale competente per materia, all'assessore regionale competente per materia, alla commissione consiliare competente per materia e ai rettori delle università. (326) Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 4.
5. Il protocollo di intesa, (327) Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 4.
nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto delegato, dal
d.lgs. 517/1999 e dagli strumenti della
programmazione sanitaria e sociale integrata regionale,(92) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 16.
tenuto conto delle finalità istituzionali dei contraenti,
indirizza e vincola, (327) Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 4.
nelle aree di seguito indicate, lo statuto delle aziende ospedaliero-universitarie e gli accordi attuativi fra azienda ed università disciplinando:
a) per le attività assistenziali: i criteri per la costituzione delle strutture organizzative;
b) per le attività didattiche: i criteri per la determinazione degli apporti reciproci,
con particolare riguardo alle modalità di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale alla didattica e alla formazione, (433) Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 17.
tenuto conto del fabbisogno formativo espresso dal servizio sanitario regionale, secondo la disciplina di cui al titolo IV, capo V; i criteri per l'individuazione e l'organizzazione delle scuole e dei
corsi di studio, (327) Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 4.
sulla base degli ordinamenti didattici vigenti; i criteri per la ripartizione degli oneri;
c) per le attività di ricerca: le tipologie di studi e ricerche da attribuire ai dipartimenti assistenziali integrati; i criteri di ripartizione degli oneri e di utilizzo dei risultati;
d) la partecipazione della Regione e delle università ai risultati di gestione delle aziende ospedaliero-universitarie.
Art. 14
1. I rapporti tra la Regione e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato che svolgono attività concorrenti con le finalità del servizio sanitario regionale sono definiti sulla base di specifici protocolli stipulati dal Presidente della Giunta regionale e dai rappresentanti istituzionali degli enti medesimi.
2. Gli IRCCS pubblici aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del servizio sanitario regionale, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale. Gli IRCCS svolgono la loro attività assistenziale e, per quanto di competenza, l'attività di ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale, in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12 bis del d.lgs. 502/1992 (782) Parole aggiunte con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 59.
. 3. L’organizzazione degli IRCCS non trasformati in fondazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), è disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo IV, capo IV bis, in conformità ai principi contenuti nel d.lgs. 288/2003.
Art. 15
- Partecipazione alla programmazione
1. La Regione, le aziende unità sanitarie locali e le società della salute promuovono e assicurano la partecipazione degli utenti, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di tutela e di promozione sociale, della cooperazione sociale e degli altri soggetti del terzo settore al processo di programmazione socio-sanitaria in ambito regionale e locale e valorizzano il contributo degli operatori, delle associazioni professionali e delle società scientifiche accreditate attraverso adeguate modalità di consultazione.(94) Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 18.
Art. 16
- Tutela dei diritti dell'utenza
1. E' compito della Regione:
a) assicurare il coordinamento ed il monitoraggio delle attività relative alla definizione degli indicatori ed alla verifica degli standard di qualità di cui all'
articolo 14 , comma 1, del decreto delegato;
b) sovrintendere al processo di attuazione delle carte dei servizi, anche impartendo direttive per la loro omogenea definizione e linee guida per la necessaria integrazione tra le aziende sanitarie dello stesso ambito territoriale;
c) impartire direttive alle aziende sanitarie e formulare indirizzi alle società della salute, ove costituite, per la promozione del diritto all’informazione, riconoscendo in quest’ultimo la condizione fondamentale per assicurare agli utenti l’esercizio della libera scelta nell’accesso alle strutture sanitarie e la partecipazione alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, verificandone annualmente i risultati.(96) Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.
2. La Regione individua quali specifici strumenti di informazione, di partecipazione e di controllo da parte degli assistiti sulla qualità dei servizi erogati:
a) la carta dei servizi di cui alla
legge 11 luglio 1995, n. 273 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni);
b) la conferenza dei servizi di cui all'
articolo 14 , comma 4, del decreto delegato;
c) i protocolli d'intesa di cui all'
articolo 14 , comma 7, del decreto delegato.
3. Le aziende sanitarie, previo confronto con le organizzazioni di cui all'
articolo 15 , comma 1, approvano e aggiornano annualmente la carta dei servizi, e adottano il regolamento per la tutela degli utenti.
4. La carta dei servizi è lo strumento attraverso il quale le aziende sanitarie orientano ed adeguano le proprie attività alla soddisfazione dei bisogni degli utenti; la carta contiene gli impegni per il miglioramento dei servizi, definisce gli indicatori di qualità e gli standard, generali e specifici, cui gli stessi devono adeguarsi.
5. Le aziende sanitarie assicurano specifiche attività di informazione e di tutela degli utenti e definiscono un apposito piano di comunicazione aziendale finalizzato a promuovere la conoscenza da parte di tutti i soggetti interni ed esterni dei contenuti della carta e della relativa attuazione.
6. Le aziende sanitarie, ai fini di cui al comma 5, assicurano l'informazione in ordine alle prestazioni erogate, alle tariffe, alle modalità di accesso ai servizi, ai tempi di attesa, anche con riguardo all'attività libero professionale intramuraria, e si dotano di un efficace sistema di raccolta e di trattamento delle segnalazioni e degli esposti
, garantendo certezza e rapidità di risposta.(97) Parole aggiunte con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.
7. Le aziende sanitarie individuano la collocazione, i compiti e le funzioni dell'ufficio relazioni con il pubblico.
8. Le aziende sanitarie e le società della salute, ove costituite, realizzano appositi punti informativi, a disposizione degli utenti sulle prestazioni erogate nell’ambito del territorio di riferimento e per un orientamento sull’accesso alle prestazioni erogate nell’ambito della Regione, e coordinano le rispettive attività dirette alla informazione degli utenti. (98) Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.
9. Il direttore generale d'intesa con la
conferenza aziendale dei sindaci(99) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.
indice la conferenza di cui al comma 2, lettera b), per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione aziendale, il rispetto degli impegni assunti con la carta dei servizi e definire gli interventi utili per il loro miglioramento; a tal fine il direttore generale rende noti i dati relativi all'andamento dei servizi ed al grado di raggiungimento degli standard con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di tutela degli utenti.
10. Alla conferenza dei servizi partecipano i rappresentanti delle associazioni che hanno stipulato i protocolli di intesa di cui al comma 11.
11. Il protocollo d'intesa è lo strumento attraverso il quale le aziende sanitarie,
e le società della salute, ove costituite, stipulano con le associazioni di volontariato e di tutela(99) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.
modalità di confronto permanente sulle tematiche della qualità dei servizi e della partecipazione degli utenti, definendo altresì la concessione in uso di locali e le modalità di esercizio del diritto di accesso e di informazione; i contenuti obbligatori di tali protocolli sono individuati con atto della Giunta regionale.
Art 16 bis
1. È istituito presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute il Consiglio dei cittadini per la salute, con funzioni consultive e propositive nelle materie attinenti alla tutela del diritto alla salute, dell’equità di accesso e della qualità e sicurezza dei servizi sanitari e socio-sanitari.
2. Il Consiglio dei cittadini per la salute, in relazione alle competenze di cui al comma 1, in particolare:
a) contribuisce alla predisposizione degli atti di programmazione di ambito regionale o di area vasta;
b) fornisce contributi, anche all'Organismo toscano per il governo clinico di cui all'articolo 49 bis, per la redazione dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali relativi, in particolare, alle reti cliniche regionali;
c) collabora allo sviluppo di strumenti di rilevazione sulla qualità dei servizi dal punto di vista del cittadino, in raccordo con gli organismi a ciò preposti;
d) propone iniziative culturali, nonché attività di studio e ricerca per le materie di competenza.
3. Il Consiglio dei cittadini per la salute assicura il supporto e coordinamento dell’azione dei comitati aziendali di partecipazione di cui all’articolo 16 ter.
4. Il Consiglio dei cittadini per la salute riferisce annualmente alla commissione consiliare competente in merito alla sua attività in occasione delle audizioni dei direttori generali di cui all’articolo 24, comma 4 bis.
5. Il Consiglio dei cittadini per la salute, presieduto dall’assessore regionale competente in materia di diritto alla salute, è composto da ventitré membri di cui:
a) tre designati fra i propri componenti da ciascun comitato aziendale di partecipazione delle aziende unità sanitarie locali di cui all’articolo 16 ter;
b) uno designato fra i propri componenti da ciascun comitato aziendale di partecipazione delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale di cui all’articolo 16 ter;
c) tre designati dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all’ articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), nell'ambito delle proprie associazioni rappresentative dell'utenza, competenti in materia sanitaria e socio-sanitaria, operanti in tutte e tre le aree vaste della Toscana; d) cinque designati congiuntamente al loro interno dagli organismi di partecipazione istituiti presso la direzione competente in materia di diritto alla salute per affrontare specifiche tematiche sanitarie e socio-sanitarie.
6. Il Consiglio dei cittadini per la salute è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.
7. Il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del Consiglio dei cittadini per la salute non appena il numero delle designazioni pervenute ai sensi del comma 5 rappresenti la maggioranza dei componenti del Consiglio dei cittadini per la salute stesso.
8. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina il funzionamento del Consiglio dei cittadini per la salute, nonché la corresponsione dei rimborsi spese spettanti ai componenti nella misura stabilita per i dirigenti regionali.
Art 16 ter
1. Presso ciascuna azienda o ente del servizio sanitario regionale, è istituito il comitato aziendale di partecipazione con funzioni di consultazione e proposta a supporto della direzione aziendale, in merito alla qualità dei servizi erogati dall’azienda, con particolare riferimento all'equità nell'accesso e nella fruizione dei servizi.
2. Il comitato aziendale di partecipazione, in relazione alle competenze di cui al comma 1, in particolare:
a) contribuisce alla predisposizione di documenti di programmazione di ambito aziendale, riguardo al rispetto del diritto alla salute dei cittadini nonché alla qualità dei servizi;
b) svolge attività di monitoraggio in merito al rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla carta dei servizi di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), con particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità, sulla base di elementi misurabili, attività di analisi e monitoraggio degli scostamenti tra i singoli obiettivi;
c) partecipa ai processi informativi e comunicativi tra azienda e cittadini, al fine di assicurare la chiarezza delle informazioni e l’efficacia della comunicazione, nonché di promuovere un uso appropriato e consapevole dei servizi;
d) propone incontri con i cittadini, volti a facilitare l’accesso ai servizi, il mantenimento dello stato di salute, l’informazione sulle cure e l'adeguato ricorso ai servizi.
3. Il comitato aziendale di partecipazione è composto:
a) nelle aziende unità sanitarie locali, da due membri designati fra i propri componenti da ciascun comitato di partecipazione di cui all’articolo 16 quater;
b) nelle aziende ospedaliero-universitarie e negli enti del servizio sanitario regionale, da un membro designato, fra i propri associati, da ciascuna delle associazioni rappresentative dell’utenza, nonché dell’associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo purché non erogatori di prestazioni, che abbiano stipulato il protocollo d'intesa di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c).
4. Il comitato aziendale di partecipazione è nominato dal direttore generale di ciascuna azienda o ente del servizio sanitario regionale.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli indirizzi per il funzionamento dei comitati aziendali di partecipazione
6. La partecipazione al comitato aziendale di partecipazione non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute che è posto a carico delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale presso cui è istituito il comitato.
Art. 16 quater
1. In ciascuna zona-distretto o società della salute, ove costituita, è istituito il comitato di partecipazione, con funzioni di consultazione e proposta in merito all'organizzazione ed erogazione dei servizi.
2. Il comitato di partecipazione è composto da membri designati dalle associazioni rappresentative dell’utenza, nonché dell’associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, operanti nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni e che abbiano stipulato il protocollo d'intesa di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c). Ogni associazione designa un proprio rappresentante.
3. Nella zona-distretto il comitato di partecipazione, è nominato dal direttore generale, su proposta del direttore di zona. Nella società della salute, il comitato di partecipazione è nominato dal direttore della società della salute, su proposta dell'assemblea dei soci.
4. Qualora il numero delle associazioni sia minore di cinque, il comitato di partecipazione può operare a livello sovrazonale.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli indirizzi per il funzionamento dei comitati di partecipazione di zona-distretto.
6. Il comitato di partecipazione, in relazione alle competenze di cui al comma 1, in particolare:
a) contribuisce alla definizione dei bisogni di salute della popolazione di riferimento;
b) contribuisce alla programmazione delle attività ed alla progettazione dei servizi avanzando proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e di governo, con particolare riferimento al piano integrato di salute di cui all'articolo 21;
c) monitora il rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla carta dei servizi, con particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità sulla base di elementi misurabili, attività di analisi e monitoraggio degli scostamenti tra i singoli obiettivi;
d) esprime pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell’utenza, avvalendosi degli strumenti di ascolto e di rilevazione;
e) svolge attività di monitoraggio ed esprime pareri sull’efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente il rispetto dei diritti dei cittadini;
f) propone progetti di miglioramento sulle tematiche attinenti la qualità dei servizi e collabora alla loro realizzazione;
g) propone iniziative per favorire corretti stili di vita ed un uso appropriato dei servizi, al fine di contribuire al processo di crescita culturale della comunità locale e al miglioramento dei determinanti sociali di salute.
7. Il comitato di partecipazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), può accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali del territorio di riferimento, al fine di sviluppare la consapevolezza nei cittadini dell'incidenza degli stili di vita corretti e della salubrità dell'ambiente sulla salute. 8. Al fine di assicurarne la operatività e favorire la partecipazione dei cittadini la zona-distretto o la società della salute, ove costituita, mette a disposizione del comitato di partecipazione locali idonei per le attività ordinarie, gli incontri pubblici e i convegni e seminari sul tema della salute.
9. In ciascuna società della salute, nominata dall'assemblea della società della salute, è istituita la consulta del terzo settore dove sono rappresentate le organizzazioni del volontariato e del terzo settore che sono presenti in maniera rilevante nel territorio e operano in campo sanitario e sociale.
10. La consulta del terzo settore elegge al proprio interno il presidente ed esprime proposte progettuali per la definizione del piano integrato di salute.
11. Al fine di assicurare un confronto diretto con la popolazione, le zone distretto e le società della salute promuovono almeno due incontri pubblici all’anno, in cui è assicurata la presenza dell’assessore regionale competente per il diritto alla salute, del direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero-universitaria, nonché del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, (702) Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40, art. 10.
e della conferenza zonale integrata. Art. 16 quinquies
1. I comitati di partecipazione di zona-distretto sono costituiti, o si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 16 quater, entro il 30 marzo 2018.
2. Il Consiglio dei cittadini per la salute e i comitati aziendali di partecipazione iniziano ad operare dall’anno 2018 e, comunque, non oltre la data del 30 giugno 2018.
Art. 17
- Rapporti con il volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale
1. I rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del servizio sanitario regionale ed il servizio sanitario medesimo, ad eccezione di quanto disposto dalla presente legge in materia di sistema sanitario di emergenza urgenza, sono regolati da apposite convenzioni, in conformità con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti. (250) Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70, art. 1.
2. Le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale concorrono, nell'ambito delle loro competenze e con gli strumenti di cui alle vigenti leggi regionali, alla realizzazione delle finalità del servizio sanitario regionale e alle attività di assistenza sociale.