Capo II
- Funzioni gestionali
Art. 35
- Organi
1. Gli organi delle aziende unità sanitarie locali sono:
a) il direttore generale;
b) il collegio sindacale.
2. Gli organi delle aziende ospedaliero-universitarie sono quelli indicati dall'
articolo 4 del d.lgs. 517/1999 e disciplinati dai protocolli d'intesa di cui all'
articolo 13 , comma 2. Nei casi di aziende ospedaliero-universitarie cui siano stati conferiti beni e risorse anche da parte universitaria, con l'atto aziendale di costituzione dell'azienda può essere istituito apposito organo paritetico cui è conferita la delega alla gestione economico-patrimoniale.
Art. 36
- Funzioni e competenze del direttore generale
2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole nelle forme e secondo le modalità previste dallo statuto aziendale.
3. È riservata al direttore generale l'adozione dei seguenti atti:
b) la nomina dei membri del collegio sindacale, su designazione delle amministrazioni competenti e la prima convocazione del collegio, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto delegato;
b bis) la proposta al prefetto, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dell’elenco dei nominativi per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli operatori addetti alle mansioni e alle funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; (542) Lettera inserita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44, art. 3.
c) la nomina dei direttori o dei responsabili delle strutture ed il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi di responsabilità aziendali;
g) la relazione sanitaria aziendale;
i) la costituzione delle società di cui all'articolo 34;
3 bis. Ove costituita la società della salute, il direttore generale è componente dell’assemblea dei soci di cui all’articolo 71 sexies e della giunta esecutiva di cui all’articolo 71 septies ovvero designa il rappresentante dell’azienda unità sanitaria locale ai fini della partecipazione alla medesima giunta.(125) Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 36.
Art. 37
- Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale
1. Il direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di dirigenza sanitaria). La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale.(310) Comma prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 62, ed ora abrogato con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 52.
(377) Parole soppresse con l.r. 29 luglio 2014, n. 44, art. 7.
(705) Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40, art. 13.
2. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 1:
a) per le aziende unità sanitarie locali, previo confronto con la Conferenza aziendale dei sindaci;
3. La nomina del direttore generale è preceduta da motivata comunicazione al Consiglio regionale, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina.
4. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile; il contratto è redatto in osservanza delle norme del libro V titolo III del codice civile, secondo lo schema-tipo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è stipulato fra il Presidente della Giunta ed il direttore generale nominato nel termine di quindici giorni.(3) Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67, art. 3.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'azienda; sono altresì a carico del bilancio dell'azienda gli oneri di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del decreto delegato; non può gravare sul bilancio dell'azienda altro onere a titolo di compenso o rimborso spese per il direttore generale, salvo quelli espressamente previsti dalla legislazione vigente.
6 bis. Durante la pendenza del contratto il Presidente della Giunta regionale può, per motivate esigenze organizzative e gestionali, nominare, ad invarianza di retribuzione, il direttore generale presso altra azienda o ente del servizio sanitario regionale, per la residua durata del contratto. Nulla è comunque dovuto al direttore generale, a titolo di indennizzo, a fronte di tale mobilità. La disposizione si applica ai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, anche con rapporto in essere, in conformità a quanto previsto nei contratti vigenti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria. L'incarico di direttore di azienda sanitaria o ente del servizio sanitario regionale è comunque subordinato al rispetto delle modalità procedurali di cui all' articolo 2 del d.lgs. 171/2016 . (667) Comma inserito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 52.
(705) Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40, art. 13.
Art. 38
1. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico di direttore generale sono indicate nel decreto delegato e nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). 2. Il Presidente della Giunta regionale accerta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità del direttore generale al momento della nomina.
3. Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato, in qualunque momento, dal Presidente della Giunta regionale al direttore generale il quale, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente della Giunta regionale. Decorso tale termine senza che le cause siano state rimosse, il direttore generale è dichiarato decaduto.
Art. 39
- Cause di decadenza e revoca del direttore generale
2. La sussistenza o la sopravvenienza degli impedimenti di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto delegato è sempre causa di decadenza del direttore generale dalla nomina.
3. La decadenza dalla nomina è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.
5. Trascorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta dei pareri di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale può comunque pronunciare la decadenza.
6. Il Presidente della Giunta regionale prescinde dai pareri nei casi di particolare gravità ed urgenza e nell'ipotesi di commissariamento aziendale.
7. Nei casi di cui al comma 6, il Presidente della Giunta regionale informa tempestivamente della decadenza del direttore generale o dell'eventuale commissariamento aziendale, la
conferenza aziendale dei sindaci,(129) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.
per l'azienda unità sanitaria locale, il rettore dell'università interessata
(668) Parole soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 53.
(587) Nota soppressa.
(129) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.
per l'azienda ospedaliero-universitaria.
8. La conferenza aziendale dei sindaci, nel caso di manifesta inattuazione dei piani attuativi locali, può chiedere al Presidente della Giunta regionale di revocare il direttore generale o, qualora il contratto sia già scaduto, di non disporre l’attribuzione di un ulteriore mandato. (454) Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 35.
9 bis. Il commissario di cui al comma 9:
b) esercita le funzioni del direttore generale e, salvo diversa previsione dell’atto di nomina, sostituisce i direttori amministrativo e sanitario e ne esercita le funzioni;
12. Per le aziende ospedaliero-universitarie, i protocolli d'intesa di cui all'
articolo 13, comma 2, tra Regione e università disciplinano i procedimenti di verifica dei risultati dell'attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca, sulla base dei principi di cui all'articolo 3-bis del decreto delegato.
Art. 40
1. Il direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, che esprimono parere obbligatorio sugli atti relativi alle materie di loro competenza. (331) Parole inserite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 8.
I requisiti e le funzioni del direttore sanitario e del direttore amministrativo sono disciplinate dagli articoli 3 e 3-bis del decreto delegato. 2. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario fra i soggetti iscritti negli elenchi di cui all’articolo 40 bis.
4. Il direttore dei servizi sociali della azienda unità sanitaria locale è nominato dal direttore generale tra i soggetti iscritti negli elenchi di cui all’articolo 40 bis, sentita la conferenza aziendale dei sindaci; si applica la disposizione di cui all’articolo 3, comma 11 del decreto delegato.
5. Possono essere nominati direttore dei servizi sociali della azienda unità sanitaria locale i soggetti che (378) Parole soppresse con l.r. 29 luglio 2014, n. 44, art. 8.
abbiano svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività di direzione o di coordinamento tecnico-professionale in enti o strutture di assistenza sociale pubblici o privati di media o grande dimensione, che possiedano inoltre uno dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in scienze della formazione, in sociologia, o in discipline equipollenti a indirizzo sociologico;
b) diploma di laurea specialistica in servizio sociale;
c) iscrizione nella sezione A dell’albo di cui al combinato disposto della legge 23 marzo 1993 , n. 84 (Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale) e del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti). 6. Il trattamento economico del direttore dei servizi sociali è determinato con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al 70 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale, tenendo conto in particolare della complessità delle funzioni esercitate.
7. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociali è esclusivo, non è compatibile con cariche pubbliche elettive o di nomina ed è regolato da contratto di diritto privato rinnovabile; tale contratto, redatto sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, è stipulato dall’azienda sanitaria.
8. La nomina a direttore sanitario e a direttore amministrativo determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 11, del decreto delegato.
9. La nomina a direttore dei servizi sociali di dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda regionale, ovvero di una azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto; l’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
10. Il direttore generale risolve il contratto stipulato con il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali, qualora sopravvengano:
a) alcuno dei fatti previsti dall’articolo 3, comma 11, del decreto delegato ovvero non siano state rimosse le cause di incompatibilità;
c) violazione di legge o del principio del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.
11. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale, se questi non provvede alla loro riconferma.
Art. 40 bis
1. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono istituiti gli elenchi degli aspiranti alla nomina a:
a) direttore amministrativo delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
b) direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
c) direttore dei servizi sociali delle aziende unità sanitarie locali;
d) direttore delle società della salute e direttore delle zone-distretto.
2. L’iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle procedure di cui al comma 3 per gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali e con le procedure di cui al comma 4 per gli aspiranti direttori delle società della salute e delle zone-distretto.
3. Gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali presentano domanda con le modalità definite in apposito avviso pubblico indetto dalla competente struttura della Giunta regionale che accerta la regolarità formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 3 e 3 bis del decreto delegato, all'articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) e all'articolo 40, comma 5. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi alla commissione di cui all' articolo 3 del d.lgs. 171/2016 costituita con le modalità definite dalla Giunta regionale. La commissione procede alla selezione per titoli e colloquio secondo quanto previsto dal medesimo articolo 3 del d.lgs. 171/2016 . 4. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di indire comunque un avviso, gli aspiranti direttori delle società della salute e gli aspiranti direttori delle zone-distretto presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, allegando il curriculum vitae, i titoli scientifici e professionali ed eventuali pubblicazioni dal 1° al 31 dicembre di ogni anno. La competente struttura della Giunta regionale accerta la regolarità formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 64 bis e 71 novies.
5. Le istruttorie di cui ai commi 3 e 4 non possono superare novanta giorni dalla ricezione delle domande. Al termine dell’istruttoria di cui al comma 4 gli aspiranti direttori delle società della salute e gli aspiranti direttori delle zone-distretto sono iscritti nell’elenco di cui al comma 1, lettera d).
6. I provvedimenti di nomina dei soggetti di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Contestualmente alla pubblicazione di cui al presente comma, i provvedimenti di nomina, corredati dal relativo curriculum vitae, sono pubblicati sul sito web della Giunta Regionale, in apposita sezione dedicata all'elenco. Nella stessa sezione sono pubblicati tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di cui al comma 1 e i relativi curricula.
Art. 40 ter
1. In ogni azienda sanitaria è costituito il collegio di direzione, di cui la direzione aziendale si avvale per la programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria con particolare riferimento alla appropriatezza dei percorsi diagnostico-assistenziali; il collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, di ricerca e innovazione, delle soluzioni organizzative per lo svolgimento della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il collegio di direzione supporta la direzione aziendale nell'adozione degli atti di governo clinico dell'azienda con modalità disciplinate dallo statuto; la disciplina prevede la convocazione periodica dell'organismo da parte del direttore sanitario, i provvedimenti soggetti a parere, le modalità di partecipazione del collegio di direzione all'azione di governo.
2. Il collegio di direzione è composto da:
a) Il direttore sanitario, che lo presiede;
b) i vice presidenti del consiglio dei sanitari;
c) i direttori dei dipartimenti, di cui all’articolo 69 bis, comma 2;
d) i direttori infermieristico e tecnico sanitario di cui all’articolo 69 quinquies comma 5;
e) un medico di medicina generale eletto fra i coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) di cui all' articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 , e un pediatra di libera scelta eletto dal comitato aziendale della pediatria di libera scelta. 3. Nelle aziende unità sanitarie locali fanno parte del collegio di direzione anche i coordinatori sanitari ed i coordinatori sociosanitari di zona di cui all'articolo 64.2, comma 4, ed i direttori dei presidi ospedalieri.
4. Nelle aziende ospedaliero-universitarie i membri di cui al comma 2, lettere b) e c), sono complessivamente in numero uguale per le componenti universitaria ed ospedaliera; a tal fine, ove si verificasse uno squilibrio tra le due componenti, il collegio di direzione è integrato dal numero di membri necessario per raggiungere la parità, designati dai dipartimenti tra i dirigenti laureati responsabili di strutture organizzative all'interno dei dipartimenti stessi.
5. Alle sedute del collegio di direzione partecipano altresì il direttore amministrativo, e il farmacista incaricato dal direttore sanitario del coordinamento e dell'integrazione a livello aziendale delle politiche del farmaco.
Art. 41
- Collegio sindacale. Nomina e funzionamento
1 bis. Il Presidente della Giunta regionale designa un membro del collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero– universitarie (546) Parole inserite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44, art. 6.
, ai sensi dell’articolo 3 ter, comma 3, del decreto delegato, e dell’ articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999 , (546) Parole inserite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44, art. 6.
previa deliberazione del Consiglio regionale. (458) Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 39.
1 ter. Nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1 bis non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla designazione. (547) Comma aggiunto con l.r. 14 luglio 2016, n. 44, art. 6.
2. Il direttore generale nomina i sindaci revisori con specifico provvedimento e li convoca entro il termine massimo di dieci giorni dalla nomina; nella prima seduta il collegio procede alla elezione tra i propri componenti del presidente che provvede alle successive convocazioni; nel caso di cessazione del presidente dalle proprie funzioni, le convocazioni sono effettuate dal membro più anziano di età fino alla nomina del nuovo presidente.
2 bis. Qualora entro quarantacinque giorni dalla cessazione del mandato il direttore generale non provveda alla ricostituzione del collegio, il Presidente della Giunta regionale nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine, vi provvede il Ministero dell’economia e delle finanze nominando propri funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all’atto di nomina del nuovo collegio. (312) Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 64.
3. Entro dieci giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della cessazione di uno o più componenti a seguito di dimissioni, vacanza o qualunque altra causa, il direttore generale provvede a chiedere una nuova designazione all'amministrazione competente ed alla ricostituzione del collegio nel termine di trenta giorni dalla data di designazione. In caso di mancanza di più di due componenti deve procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione dell’intero collegio entro il termine di trenta giorni il Presidente della Giunta regionale provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministero del tesoro in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.(313) Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 64.
4. Le adunanze del collegio sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; il membro del collegio sindacale, che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive del collegio, decade dall'ufficio.
5. Il collegio tiene un libro delle adunanze e delle deliberazioni in cui verbalizza lo svolgimento di ogni seduta, annotando i controlli eseguiti e registrando i risultati delle verifiche e degli accertamenti compiuti; i verbali di ogni seduta sono sottoscritti dai componenti del collegio e sono conservati negli atti del medesimo senza obbligo di trasmissione alla Giunta regionale; nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, la Giunta regionale può comunque richiedere al collegio la trasmissione dei verbali.
6. Ai membri del collegio sindacale è attribuita l'indennità prevista dall'articolo 3, comma 13, del decreto delegato, ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale; le modalità di computo della indennità sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.(5) Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67, art. 4.
Art. 42
- Collegio sindacale. Funzioni
1. Il collegio sindacale:
a) esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'attività dell'azienda sanitaria;
b) vigila sull'osservanza delle leggi;
c) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
e) esercita il controllo anche sulle attività svolte dalle aziende stesse in materia di assistenza sociale e di servizi socio-assistenziali.
2. Tutti gli atti adottati dal direttore generale o su delega del medesimo, ad eccezione di quelli conseguenti ad atti già esecutivi, sono trasmessi al collegio sindacale entro dieci giorni dalla loro adozione; entro lo stesso termine gli atti sono pubblicati sull'albo dell'azienda sanitaria.
3. Il collegio entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento, formula e trasmette gli eventuali rilievi sull'atto ricevuto; se il direttore ritiene di adeguarsi ai rilievi trasmessi, entro il termine di dieci giorni, adotta i provvedimenti conseguenti, dandone immediata notizia al collegio medesimo; in caso contrario, è tenuto comunque a motivare le proprie valutazioni ed a comunicarle al collegio.
4. Gli atti che, ai sensi della presente legge, non sono sottoposti al controllo della Giunta regionale diventano esecutivi, salva la immediata eseguibilità dichiarata per motivi di urgenza, con la pubblicazione all'albo dell'azienda sanitaria per quindici giorni consecutivi.
5. Nell'ambito delle proprie funzioni di controllo sulla attività della azienda sanitaria, il collegio può eseguire controlli a campione; a tal fine all'inizio di ogni seduta definisce, dandone atto nel libro delle adunanze e nel verbale, i criteri di campionamento che intende utilizzare nell'esame degli atti; il collegio deve indicare le indagini eseguite, i criteri applicati e i risultati conseguiti anche nella relazione trimestrale di cui al comma 8.
6. Sono comunque soggetti a controllo puntuale da parte del collegio i seguenti tipi di atti:
b) regolamenti in materia di contabilità.
7. Il collegio esamina il bilancio preventivo economico annuale, il bilancio pluriennale e il bilancio di esercizio ed esprime le proprie osservazioni in una relazione che trasmette al direttore generale; copia di tale relazione è allegata agli atti di bilancio e trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione di cui all'
articolo 10 , comma 3.
8. Su tutti i controlli eseguiti ai sensi del presente articolo, il collegio redige trimestralmente una relazione, in cui esprime una valutazione complessiva circa l'andamento contabile nonché la gestione amministrativa dell'azienda sanitaria; la relazione è inviata al direttore generale e alla Giunta regionale; la Giunta regionale può esprimere indirizzi in ordine ai contenuti della relazione anche attraverso la predisposizione di appositi schemi-tipo.