7.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
7.
Art. 32
1. Gli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali sono individuati nell'allegato A alla presente legge.
2. Le aziende unità sanitarie locali provvedono alla programmazione ed alla gestione delle attività definite nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, salvo quanto previsto nelle disposizioni del capo III bis del titolo V.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Capo IV bis
Art. 50 bis
a) il direttore generale;
b) il consiglio di indirizzo e verifica;
c) il direttore scientifico;
d) il collegio sindacale;
e) il collegio di direzione.
Art. 50 ter
1. Il direttore generale dell’IRCCS, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 37. Qualora l’IRCCS provenga dalla trasformazione di una azienda ospedaliero universitaria, per la nomina è acquisita l’intesa con il rettore dell’università degli studi.
2. Il direttore generale:
a) adotta lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IRCCS;
b) assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e con i programmi definiti dal consiglio di indirizzo e verifica;
c) è responsabile della gestione complessiva ed ha la rappresentanza legale dell’IRCCS. Al direttore generale sono riservati gli atti di cui all’articolo 36, comma 3.
3. Al direttore generale dell’IRCCS si applicano le cause di decadenza e revoca dalla nomina previste dall’articolo 39.
Art. 50 quater
1. Il direttore generale nello svolgimento delle proprie funzioni si avvale di un direttore sanitario e di un direttore amministrativo, in possesso degli stessi requisiti e dotati degli stessi poteri previsti dagli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/1992.
2. Ai direttori sanitari e amministrativi, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 40 bis, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40.
3. Le cause di cessazione del rapporto di lavoro dei direttori sanitari e amministrativi sono quelle previste dall’articolo 40, comma 10.
Art. 50 quinquies
1. Il consiglio di indirizzo e verifica determina gli indirizzi e gli obiettivi dell’attività dell’Istituto su base annuale e pluriennale e verifica la corrispondenza degli stessi alle attività svolte ed ai risultati raggiunti con particolare riferimento alle scelte strategiche dell'ente ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 8, commi 4, 5 e 6, e all'articolo 9 del d.lgs. 288/2003.
2. Il consiglio di indirizzo e verifica è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri, tre individuati direttamente dal Presidente e due designati dal Ministro della salute. L’atto di nomina indica a quale dei tre componenti individuati dalla Regione compete la presidenza del consiglio.
3. Negli IRRCS provenienti dalla trasformazione di aziende ospedaliero-universitarie uno dei componenti regionali è nominato su proposta dell’Università degli studi interessata; i componenti del consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1 bis, del d.lgs. 288/2003, e durano in carica cinque anni.
4. Ai componenti del consiglio di indirizzo e verifica è attribuita una indennità pari al cinque per cento degli emolumenti del direttore generale dell’IRCCS. Agli stessi spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale.
Art. 50 sexies
1. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 (Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS).
2. L’incarico ha natura esclusiva, ha una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni ed è disciplinato da apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il compenso del direttore scientifico non può essere superiore a quello del direttore generale. (786) Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 64.
3. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico, promuove e coordina l’attività di ricerca scientifica dell’Istituto in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 bis del d.lgs. 502/1992, e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale.
Art. 50 septies
1. Il collegio sindacale esercita le funzioni di cui all’articolo 4 del d.lgs. 288/2003.
2. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute.
3. Il Presidente del collegio sindacale viene eletto dai sindaci all'atto della prima seduta.
4. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero fra i funzionari del Ministero stesso che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali. (787) Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 65.
Art. 50 octies
1. Il collegio di direzione degli IRCCS è disciplinato dall’articolo 40 ter.
2. La composizione del collegio di direzione di cui all’articolo 40 ter, comma 2, è integrata dalla figura del direttore scientifico.
3. Il collegio di direzione esercita le funzioni di cui all’articolo 17 del d.lgs. 502/1992.
Art. 50 novies
1. L'organizzazione degli IRCCS è disciplinata dal regolamento di organizzazione e funzionamento, nel rispetto dei principi contenuti nel presente capo e delle indicazioni contenute nell’intesa sottoscritta il 1° luglio 2004 (Atto di Intesa recante: “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni”).
2. In particolare, nel regolamento di organizzazione e funzionamento sono individuate:
a) la sede legale dell’istituto e le eventuali altre sedi operative;
b) le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica;
c) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza e impedimento, del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
d) la disciplina del comitato tecnico scientifico, quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico all’attività di ricerca.
3. Il direttore generale, sentito il consiglio di indirizzo e verifica, adotta lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento e lo trasmette alla Giunta regionale ed al Ministero della salute, che lo approvano nei quaranta giorni successivi al ricevimento.
Art. 50 decies
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1, gli IRCCS si avvalgono dell’ESTAR.
2. Gli IRCCS possono, tuttavia, limitatamente all'attività di ricerca ed in relazione all’esigenza di rispettare le scadenze di progetti nazionali o europei, procedere autonomamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 101, comma 1, lettere a), c), d) ed e), dandone adeguata motivazione e previa comunicazione all’ESTAR e alla Regione.
Art. 50 undecies
Abrogato.
Art. 50 bis
a) il direttore generale;
b) il consiglio di indirizzo e verifica;
c) il direttore scientifico;
d) il collegio sindacale;
e) il collegio di direzione.
Art. 50 ter
1. Il direttore generale dell’IRCCS, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 37. Qualora l’IRCCS provenga dalla trasformazione di una azienda ospedaliero universitaria, per la nomina è acquisita l’intesa con il rettore dell’università degli studi.
2. Il direttore generale:
a) adotta lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IRCCS;
b) assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e con i programmi definiti dal consiglio di indirizzo e verifica;
c) è responsabile della gestione complessiva ed ha la rappresentanza legale dell’IRCCS. Al direttore generale sono riservati gli atti di cui all’articolo 36, comma 3.
3. Al direttore generale dell’IRCCS si applicano le cause di decadenza e revoca dalla nomina previste dall’articolo 39.
Art. 50 quater
1. Il direttore generale nello svolgimento delle proprie funzioni si avvale di un direttore sanitario e di un direttore amministrativo, in possesso degli stessi requisiti e dotati degli stessi poteri previsti dagli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/1992.
2. Ai direttori sanitari e amministrativi, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 40 bis, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40.
3. Le cause di cessazione del rapporto di lavoro dei direttori sanitari e amministrativi sono quelle previste dall’articolo 40, comma 10.
Art. 50 quinquies
1. Il consiglio di indirizzo e verifica determina gli indirizzi e gli obiettivi dell’attività dell’Istituto su base annuale e pluriennale e verifica la corrispondenza degli stessi alle attività svolte ed ai risultati raggiunti con particolare riferimento alle scelte strategiche dell'ente ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 8, commi 4, 5 e 6, e all'articolo 9 del d.lgs. 288/2003.
2. Il consiglio di indirizzo e verifica è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri, tre individuati direttamente dal Presidente e due designati dal Ministro della salute. L’atto di nomina indica a quale dei tre componenti individuati dalla Regione compete la presidenza del consiglio.
3. Negli IRRCS provenienti dalla trasformazione di aziende ospedaliero-universitarie uno dei componenti regionali è nominato su proposta dell’Università degli studi interessata; i componenti del consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1 bis, del d.lgs. 288/2003, e durano in carica cinque anni.
4. Ai componenti del consiglio di indirizzo e verifica è attribuita una indennità pari al cinque per cento degli emolumenti del direttore generale dell’IRCCS. Agli stessi spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale.
Art. 50 sexies
1. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 (Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS).
2. L’incarico ha natura esclusiva, ha una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni ed è disciplinato da apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il compenso del direttore scientifico non può essere superiore a quello del direttore generale. (786) Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 64.
3. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico, promuove e coordina l’attività di ricerca scientifica dell’Istituto in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 bis del d.lgs. 502/1992, e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale.
Art. 50 septies
1. Il collegio sindacale esercita le funzioni di cui all’articolo 4 del d.lgs. 288/2003.
2. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute.
3. Il Presidente del collegio sindacale viene eletto dai sindaci all'atto della prima seduta.
4. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero fra i funzionari del Ministero stesso che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali. (787) Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 65.
Art. 50 octies
1. Il collegio di direzione degli IRCCS è disciplinato dall’articolo 40 ter.
2. La composizione del collegio di direzione di cui all’articolo 40 ter, comma 2, è integrata dalla figura del direttore scientifico.
3. Il collegio di direzione esercita le funzioni di cui all’articolo 17 del d.lgs. 502/1992.
Art. 50 novies
1. L'organizzazione degli IRCCS è disciplinata dal regolamento di organizzazione e funzionamento, nel rispetto dei principi contenuti nel presente capo e delle indicazioni contenute nell’intesa sottoscritta il 1° luglio 2004 (Atto di Intesa recante: “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni”).
2. In particolare, nel regolamento di organizzazione e funzionamento sono individuate:
a) la sede legale dell’istituto e le eventuali altre sedi operative;
b) le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica;
c) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza e impedimento, del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
d) la disciplina del comitato tecnico scientifico, quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico all’attività di ricerca.
3. Il direttore generale, sentito il consiglio di indirizzo e verifica, adotta lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento e lo trasmette alla Giunta regionale ed al Ministero della salute, che lo approvano nei quaranta giorni successivi al ricevimento.
Art. 50 decies
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1, gli IRCCS si avvalgono dell’ESTAR.
2. Gli IRCCS possono, tuttavia, limitatamente all'attività di ricerca ed in relazione all’esigenza di rispettare le scadenze di progetti nazionali o europei, procedere autonomamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 101, comma 1, lettere a), c), d) ed e), dandone adeguata motivazione e previa comunicazione all’ESTAR e alla Regione.
Art. 50 undecies
Abrogato.
3 bis.
7.
Art. 64 bis
a) un dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o del comune con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico sanitaria o tecnico amministrativa in ambito sanitario o socio-sanitario con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie; (496) Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.
b) soggetti in possesso di diploma di laurea con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico sanitaria o tecnico amministrativa in ambito sanitario o socio-sanitario o socio-assistenziale con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, operanti in organismi, aziende o enti pubblici o privati; (496) Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.
c) soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore dei servizi sociali di cui all’articolo 40, comma 5;
2. Il rapporto di lavoro del responsabile di zona, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile, (497) Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.
è disciplinato da contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale nel rispetto delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile. 4. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale nonché ai fini dell’anzianità.
5. La nomina a responsabile di zona dei dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda regionale ovvero di una azienda sanitaria con sede nel territorio regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto; l’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
5 bis.
Art. 64 ter
Abrogato.
6.
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3.
4.
1.
2.
3.
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7.
1.
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2.
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2 bis.
2.
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3 bis.
1.
2.
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4.
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6.
8.
1.
2.
2.
Art. 142 novies
1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2019, n. 73, è prorogato sino alla fine della XI legislatura
1.