Titolo V
- ORGANIZZAZIONE
Capo I
- Principi organizzativi
Art. 55
- Principi e finalità dell'organizzazione
1. Le aziende sanitarie, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, provvedono in merito alla specifica determinazione dell'organizzazione mediante lo statuto aziendale.
2. In applicazione dei principi di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche), come modificato dalla
legge 15 luglio 2002, n. 145 , le attività di produzione ed erogazione delle prestazioni, sono articolate in strutture organizzative, secondo criteri di omogeneità e di funzionalità; ad ogni struttura organizzativa è preposto un responsabile.
3. L'organizzazione specifica delle aziende sanitarie, al fine di assicurare la realizzazione del percorso assistenziale, deve essere attuata in coerenza ai seguenti criteri:
a) analisi dei bisogni socio – sanitari;
b) flessibilità delle strutture organizzative e delle procedure;
c) responsabilità di budget;
d) integrazione ed interazione tra diverse professionalità;
e) condivisione delle risorse;
f) umanizzazione e personalizzazione dell'assistenza;
g) previsione di strumenti organizzativi interaziendali;
h) sviluppo della funzione di pianificazione strategica e di controllo direzionale;
j) valutazione dei risultati raggiunti;
4. Il funzionamento delle aziende ospedaliero-universitarie per le attività disciplinate dai protocolli d'intesa tra la Regione ed università, è attuato in coerenza con il principio di inscindibilità delle attività assistenziali della didattica e della ricerca, ai sensi dell'
articolo 13 .
Art. 55 bis
1. In sede di assegnazione del personale, la direzione aziendale adotta le misure necessarie ad evitare che dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o convivenza, prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica nell’ambito della medesima struttura organizzativa, come definita ai sensi degli articoli 60 e seguenti.
2. Il personale che, a seguito dell’assegnazione, venga a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, è assegnato ad altra struttura organizzativa già esistente presso la stessa azienda sanitaria, in posizione compatibile con i requisiti professionali posseduti.
3. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere attivate anche procedure di mobilità interaziendale esclusivamente su base volontaria e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.
Art. 56
1. Le aziende per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 55, organizzano le proprie attività secondo le seguenti funzioni:
a) pianificazione strategica;
b) controllo direzionale;
3. La pianificazione strategica è la funzione con la quale la direzione aziendale,
in coerenza con quanto previsto dal piano di area vasta e dal PSSIR (481) Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 51.
avvalendosi dei responsabili delle strutture organizzative competenti, anche attivando appositi gruppi di lavoro, attraverso l'analisi dei bisogni, definisce gli obiettivi generali dell'azienda sanitaria, le strategie per il loro raggiungimento, l'allocazione delle risorse, lo sviluppo dei servizi ospedalieri in rete e l'assetto organizzativo dell'azienda sanitaria; sono atti di pianificazione strategica i piani attuativi, gli atti di bilancio, lo statuto aziendale.
4. La funzione di controllo direzionale è svolta a livello di direzione aziendale dal direttore generale, che si avvale delle strutture organizzative di staff, attraverso la definizione di apposite procedure di controllo del raggiungimento degli obiettivi in termini di servizi erogati e del corretto utilizzo delle risorse umane e materiali
, anche prevedendo sistematici processi di confronto con le altre aziende sanitarie (481) Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 51.
.
6. La funzione di negoziazione e controllo dei budget delle strutture organizzative nelle aziende ospedaliero-universitarie è svolta dalla direzione aziendale.
7. La programmazione operativa è la funzione che ordina l'attività ed è svolta al livello in cui vengono erogate le prestazioni da parte delle strutture organizzative funzionali.
Art. 57
- Direzione aziendale
1. La direzione aziendale è costituita dal direttore generale nonché dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario ed ha sede presso il centro direzionale dell'azienda sanitaria.
5. L'ufficio di direzione supporta la direzione aziendale nell'adozione degli atti di governo dell'azienda sanitaria con modalità disciplinate dallo statuto aziendale; la disciplina prevede la periodicità, almeno mensile, della convocazione dell'organismo da parte del direttore generale, i provvedimenti soggetti a parere, le modalità di partecipazione dell'ufficio di direzione all'azione di governo e quelle di comunicazione dei provvedimenti di competenza dei membri della direzione aziendale.
6. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo e, per i provvedimenti relativi alle materie di cui all'
articolo 33 , comma 2, dal parere reso dal direttore dei servizi sociali, nonché per i provvedimenti di cui all'
articolo 46 , comma 1, dai pareri del consiglio dei sanitari e, per quelli di cui al comma 5, dai pareri dell'ufficio di direzione.
Art. 58
- Funzioni operative
2. Le funzioni operative sono attribuite alla competenza delle strutture organizzative professionali per quanto riguarda gli specifici processi professionali e per le relative attività di supporto e sono esercitate all'interno di strutture organizzative funzionali; a questo fine il personale delle strutture organizzativi professionali dipende, sotto il profilo tecnico professionale, dal responsabile della unità operativa di appartenenza, sotto il profilo organizzativo dal responsabile della struttura organizzativa funzionale in cui è collocato.
Art. 59
1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui al presente titolo sono conferiti ai dirigenti sanitari, di cui all'articolo 15-quater, commi 1, 2 e 3, del decreto delegato, in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell'incarico.
2. Gli incarichi di direzione di struttura, nonché dei programmi di cui all'
articolo 5, comma 4, del d.lgs. 517/1999 sono conferiti ai professori e ai ricercatori universitari, di cui allo stesso articolo 5, che svolgano un'attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell'incarico.
Art. 59 bis
1. L’incarico di direzione di struttura complessa è conferito ai dirigenti del ruolo sanitario in possesso dei requisiti di cui al d.p.r. 484/1997 dal direttore generale dell’azienda sanitaria o di altro ente del servizio sanitario regionale, previo avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’azienda o ente. 2. Nell’avviso di cui al comma 1, sono esplicitate le specificità proprie del posto da ricoprire, evidenziando la tipologia di attività svolta nella struttura e le conseguenti caratteristiche richieste al direttore della struttura medesima.
3. La commissione di cui all’articolo 15, comma 7 bis, lettera a), del decreto delegato seleziona i candidati sulla base della valutazione del curriculum professionale e degli esiti di un colloquio, facendo riferimento ai criteri di valutazione previsti dall’articolo 8 del d.p.r. 484/1997 . 4. Il punteggio massimo attribuibile dalla commissione al curriculum professionale e al colloquio è indicato nell’avviso di cui al comma 1.
6. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica la normativa statale vigente.
Capo II
- Articolazione organizzativa professionale
Art. 60
- Strutture organizzative professionali e loro compiti
1. Le strutture organizzative professionali di cui all'
articolo 2 , comma 1, lettera u) svolgono, nell'ambito delle direttive del responsabile della struttura organizzativa funzionale di appartenenza, i seguenti compiti:
a) concorrono, sotto il profilo tecnico professionale, alla formazione degli atti di programmazione;
b) partecipano alle procedure informative, a quelle contabili, di controllo di gestione e di verifica e revisione della qualità delle prestazioni, istituite dall'azienda sanitaria;
c) concorrono alla definizione dei programmi aziendali di formazione permanente, di miglioramento continuo della qualità, di educazione sanitaria, di informazione e di relazione con gli assistiti;
d) concorrono alla definizione dei programmi aziendali di incentivazione degli operatori e di sviluppo del livello delle dotazioni tecnologiche e strumentali;
e) definiscono, nell'ambito di propria competenza, apposite procedure operative e protocolli d'intervento;
f) concorrono ai processi gestionali e di integrazione professionale di competenza delle strutture organizzative funzionali.
Art. 61
- Criteri per la costituzione delle strutture organizzative professionali
1. Le strutture organizzative professionali sono costituite avendo a riferimento livelli ottimali di attività individuati dalle aziende sanitarie nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 2.
2. Le strutture organizzative professionali sono costituite avendo a riferimento le funzioni operative di cui all'
articolo 58 ed in previsione dei seguenti risultati annualmente verificati:
a) miglioramento degli standard qualitativi delle attività svolte;
b) tempestività ed adeguatezza di risposta ai problemi operativi e professionali tipici delle funzioni svolte;
c) costante aggiornamento professionale e corrispondente miglioramento della capacità operativa.
4. Per quanto riguarda i servizi ospedalieri in rete la costituzione delle strutture organizzative professionali deve tener conto dei seguenti criteri:
a) volumi di attività corrispondenti al mantenimento di livelli qualitativamente validi ed economicamente adeguati, anche in relazione alle norme vigenti in materia di accreditamento;
b) obiettivi di funzionamento in rete dei servizi di assistenza ospedaliera definiti a livello di pianificazione regionale, di concertazione di area vasta e di pianificazione aziendale.
6. Il
piano sanitario e sociale integrato regionale (148) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 50.
individua altresì i margini di flessibilità nell'utilizzo di tali soglie in relazione a particolari condizioni territoriali, epidemiologiche e demografiche, nonché specifici vincoli e criteri per la costituzione delle strutture organizzative professionali alle quali sono attribuite le funzioni operative.
7. Il
piano sanitario e sociale integrato regionale (148) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 50.
individua i criteri per la costituzione delle strutture organizzative dirigenziali delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e dell'assistenza sociale ai sensi dell'
articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) come modificata dal
decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 , convertito in
legge 26 maggio 2004, n. 138 .
8. Per le aziende ospedaliero-universitarie, nell'ambito dei protocolli d'intesa per le attività assistenziali stipulati tra la Regione e le università, sono determinati:
a) i criteri generali di riferimento per l'individuazione del numero delle unità operative ed in particolare per l'applicazione delle soglie operative di cui alla lettera b);
b) le soglie operative, rappresentate dal numero minimo dei casi necessario a garantire l'adeguata qualificazione delle strutture organizzative professionali;
c) i criteri di applicazione delle funzioni operative previste dal repertorio di cui all'
articolo 58 , comma 1, alle aziende ospedaliero-universitarie.
9. Le aziende ospedaliero-universitarie possono costituire in via sperimentale, previa autorizzazione della Giunta regionale, strutture organizzative professionali per funzioni operative non previste nel repertorio di cui all'
articolo 58 , comma 1; tali strutture sono attribuite alle dirette dipendenze di un dipartimento; a seguito di verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati economici conseguiti nell'arco di un triennio, possono essere mantenute in via definitiva dalle aziende medesime, anche previa trasformazione in unità operativa; la relativa funzione operativa è inserita nel repertorio con le procedure previste per l'
attuazione (149) Parola così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 50.
del
piano sanitario e sociale integrato regionale.(148) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 50.
Art. 62
1. La responsabilità dell'unità operativa è attribuita dal direttore generale:
a) ad un dirigente del ruolo sanitario per le unità operative titolari di funzioni operative sanitarie, ai sensi della normativa vigente;
b) ad un dirigente delle professioni sanitarie o sociali di cui alla l. 251/2000 per le unità operative relative alle corrispondenti aree professionali classificate di livello dirigenziale secondo i criteri stabiliti nel piano sanitario e sociale integrato regionale; c) ad un collaboratore professionale, esperto delle professioni sanitarie o sociali di cui alla l. 251/2000 e della professione di assistente sociale per le unità operative diverse da quelle di cui alla lettera b); d) ad un dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, per le unità operative titolari di funzioni operative di carattere tecnico ed amministrativo.
2. Per le unità operative universitarie delle aziende ospedaliero-universitarie, gli incarichi sono conferiti dal direttore generale secondo le modalità di cui all' articolo 5 del d.lgs. 517/1999 . 3. Il responsabile delle unità operative è denominato direttore.
4. In conformità all’articolo 15, comma 7 quater, del decreto delegato:
a) l’incarico di responsabile di sezione è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, ad un dirigente con anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico;
b) l’incarico di responsabile di unità operativa semplice dipartimentale è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento ad un dirigente con una anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico.
Capo III
- Articolazione organizzativa funzionale
Art. 63
- Strutture organizzative funzionali delle aziende sanitarie
1. Al fine di coordinare ed integrare le funzioni operative, le attività delle aziende sanitarie sono organizzate e dirette attraverso strutture funzionali.
2. Presso la direzione delle aziende sanitarie le strutture organizzative professionali corrispondenti alle funzioni amministrative, tecniche e di supporto alla direzione aziendale sono organizzate nelle seguenti strutture funzionali:
a) Aree funzionali amministrative relative alle specifiche funzioni aziendali;
b) Aree funzionali tecniche relative alle specifiche funzioni aziendali;
3. Le strutture organizzative funzionali di produzione ed erogazione delle prestazioni assistenziali sono:
a) per le aziende unità sanitarie locali:
b) per le aziende ospedaliero-universitarie: i dipartimenti del presidio ospedaliero.
3 bis. Per specifici percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, caratterizzati da elevato bisogno di multidisciplinarietà e integrazione professionale, possono essere costituiti centri di coordinamento e direzione funzionale la cui responsabilità è attribuita dal direttore generale ad un direttore delle unità operative facenti parte del percorso ove coinvolte più UUOO o ad un dirigente sanitario del più alto livello professionale nel caso di organizzazioni formate da soli professionisti, senza afferenze dirette delle unità operative. (489) Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 55.
b) dirige il personale delle strutture organizzative professionali assegnato direttamente per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 64
1. La zona-distretto è l’ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.
2. Nell’ambito territoriale della zona-distretto l’integrazione socio-sanitaria è realizzata attraverso le società della salute ai sensi degli articoli 71 bis e seguenti, ovvero mediante la stipulazione della convenzione socio-sanitaria di cui all'articolo 70 bis.
3. La zona distretto costituisce il livello di organizzazione delle funzioni direzionali interprofessionali e tecnico-amministrative riferite alle reti territoriali sanitarie, socio sanitarie e sociali integrate.
4. Le zone-distretto sono individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della conferenza regionale dei sindaci, nel rispetto delle zone disagiate, delle zone montane, di confine e insulari, della loro identità territoriale, delle esperienze socio-sanitarie maturate e consolidate, anche in ragione del rapporto fra dimensioni elevate del territorio e scarsa densità abitativa. Non possono essere individuate zone-distretto i cui comuni afferiscono a due aziende unità sanitarie locali diverse. (604) Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 5.
4 bis. La dimensione delle zone-distretto è finalizzata a sviluppare competenze per la valutazione dei bisogni, garantire un ottimale livello dei servizi nonché generare economie di scala e risparmi da reinvestire sui servizi socio-sanitari. (605) Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 5.
5. La zona distretto, tenendo conto dei bisogni di salute della popolazione afferente, nel rispetto delle zone disagiate e di confine, delle risorse messe a disposizione dall'azienda e dai comuni, organizza e gestisce la continuità e le risposte territoriali della integrazione sociosanitaria, compresi i servizi per la salute mentale e le dipendenze e della non autosufficienza.
6. La zona distretto, sulla base degli obiettivi e delle risorse messe a disposizione dall'azienda, nel rispetto degli atti di programmazione locale, governa sulla base dei protocolli di cura e delle indicazioni dei bisogni espressi anche dalla medicina generale, i percorsi inerenti le cure primarie, la specialistica territoriale, l'attività dei consultori e la continuità assistenziale ospedale- territorio.
7. In base ai protocolli di cui al comma 6 potranno essere definite modalità di integrazione, formazione e scambio all’interno dei percorsi ospedalieri e territoriali del personale, anche convenzionato.
Art. 64.1
2. Presso ciascuna zona-distretto il direttore di zona provvede ad attuare le funzioni definite dall’articolo 64 e a questo scopo:
a) garantisce rapporti permanenti di informazione e collaborazione tra l'azienda unità sanitaria locale e gli enti locali e realizza le attività definite dalla programmazione sanitaria e di integrazione socio-sanitaria, in diretta relazione con gli organismi di cui all’articolo 12 bis;
b) coordina le attività tecnico-amministrative a supporto della zona avvalendosi della apposita struttura amministrativa individuata dal repertorio di cui all’articolo 58, comma 1;
c) gestisce il budget assegnato alla zona-distretto e negozia con i responsabili delle unità funzionali della zona-distretto e i coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali i budget di rispettiva competenza in coerenza con gli atti di programmazione aziendale e con gli altri atti di programmazione adottati in ambito aziendale e zonale;
d) si raccorda con il direttore del presidio ospedaliero di zona, di cui all'articolo 68, al fine di garantire, nell’ambito della programmazione aziendale, l'integrazione delle attività specialistiche nelle reti integrate sanitarie e socio-sanitarie territoriali e a supporto dei percorsi di continuità ospedale-territorio, con particolare riguardo alla presa in carico delle cronicità e delle fragilità;
e) svolge attività di monitoraggio, valutazione e controllo dei servizi territoriali;
f) garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni di rappresentanza.
Art. 64.2
1. Nel territorio della zona-distretto il direttore di zona è coadiuvato da un comitato di coordinamento composto da:
a) un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta e uno specialista ambulatoriale convenzionato, designati, rispettivamente, dai coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT), dagli specialisti pediatri e dagli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nella zona-distretto;
b) un farmacista convenzionato, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private operanti nella zona-distretto;
c) un rappresentante delle associazioni di volontariato, designato dalla consulta del terzo settore;
d) un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica ed ostetrica, un coordinatore per le attività di assistenza riabilitativa professionale, un coordinatore per le attività dei tecnici della prevenzione, individuati dai direttori dei rispettivi dipartimenti, sentito il responsabile di zona, tra i direttori delle corrispondenti unità operative professionali;
e) i responsabili delle unità funzionali che operano nei settori di cui all'articolo 66, comma 4.
2. Il direttore di zona, per le funzioni gestionali, è coadiuvato da un ufficio di direzione zonale composto da:
a) i responsabili delle unità funzionali relative ai settori di attività di cui all'articolo 66, comma 4;
b) un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica e un coordinatore per le attività di assistenza riabilitativa professionale, individuati dal direttore di zona su proposta del direttore dei rispettivi dipartimenti ;
c) i coordinatori delle AFT;
3. All’Ufficio di direzione è invitato il direttore del presidio ospedaliero di zona.
4. Tra i componenti dell'ufficio di direzione zonale di cui al comma 2 il direttore di zona individua un coordinatore sanitario ed un coordinatore sociosanitario che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni di propria competenza.
5. Il direttore di zona, per le funzioni relative alla programmazione unitaria per la salute e per quelle relative all'integrazione sociosanitaria, è coadiuvato da un apposito ufficio di piano costituito da personale messo a disposizione dai comuni e dall'azienda unità sanitaria locale. L'ufficio di piano supporta anche l'elaborazione del piano di inclusione zonale di cui all' articolo 29 della l.r. 41/2005 . 6. Nelle zone nelle quali sono costituite le società della salute, il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale delega al direttore della società della salute le funzioni di direttore di zona. Tali funzioni sono esercitate sulla base dell'intesa prevista all'articolo 50, comma 6, e ai sensi del regolamento di cui all'articolo 71 quindecies.
Art. 64 bis
a) un dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o del comune con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico sanitaria o tecnico amministrativa in ambito sanitario o socio-sanitario con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie; (496) Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.
b) soggetti in possesso di diploma di laurea con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico sanitaria o tecnico amministrativa in ambito sanitario o socio-sanitario o socio-assistenziale con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, operanti in organismi, aziende o enti pubblici o privati; (496) Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.
c) soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore dei servizi sociali di cui all’articolo 40, comma 5;
2. Il rapporto di lavoro del responsabile di zona, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile, (497) Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.
è disciplinato da contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale nel rispetto delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile. 4. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale nonché ai fini dell’anzianità.
5. La nomina a responsabile di zona dei dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda regionale ovvero di una azienda sanitaria con sede nel territorio regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto; l’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 64 ter
Abrogato.
Art. 65
Abrogato.
Art. 66
- L'organizzazione della zona-distretto
1. L'erogazione dei servizi sanitari territoriali di zona-distretto avviene attraverso le unità funzionali, che operano secondo il criterio dell'integrazione degli interventi per dare una risposta globale alle situazioni di bisogno.
2. Lo statuto aziendale disciplina le procedure ed i criteri per la costituzione delle unità funzionali; le unità funzionali attivano il percorso assistenziale negli ambiti di propria competenza ed assicurano la continuità fra le diverse fasi del percorso e l'integrazione con le altre strutture organizzative coinvolte.
3. Il responsabile dell'unità funzionale svolge le seguenti funzioni:
c) dirige il personale delle strutture organizzative professionali assegnato direttamente all'unità funzionale per lo svolgimento delle proprie funzioni.
a) attività sanitarie di comunità;
c) assistenza ai tossicodipendenti ed alcolisti;
4 bis. Nelle zone-distretto dove sono costituite le società della salute il coordinamento fra le unità funzionali dell’azienda unità sanitaria locale di cui al comma 4 e quelle istituite nelle società della salute è assicurato dal direttore della società della salute. (157) Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 56.
Art. 67
1. In ciascuna azienda unità sanitaria locale il dipartimento della prevenzione è la struttura preposta alla tutela della salute collettiva; il dipartimento, mediante azioni volte ad individuare e prevenire i rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro, anche attraverso attività di sorveglianza epidemiologica, persegue obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e miglioramento della qualità degli stili di vita.
2. Il dipartimento della prevenzione si articola nelle seguenti unità funzionali:
a) igiene pubblica e della nutrizione;
b) sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
c) prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. Il direttore del dipartimento della prevenzione è nominato dal direttore generale su proposta del direttore sanitario. Il direttore del dipartimento negozia con la direzione aziendale il budget complessivo del dipartimento della prevenzione e coadiuva la direzione aziendale nella programmazione delle attività per quanto di propria competenza, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) promuove lo sviluppo di progetti di collaborazione in ambito regionale con i dipartimenti delle altre aziende, con la finalità di creare una rete regionale delle attività di prevenzione;
b) promuove la definizione dei programmi di formazione e di aggiornamento professionale degli operatori e quelli di comunicazione istituzionale;
c) concorre per quanto di competenza alla definizione dei programmi di educazione alla salute;
d) individua strumenti specifici per il controllo di gestione e per la verifica della qualità delle prestazioni in coerenza con quelli generali definiti dalla direzione aziendale;
e) coordina le attività al fine di assicurare che ogni struttura operi attraverso programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee sul territorio dell’azienda;
f) assicura l’attuazione uniforme sul territorio aziendale degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale;
g) garantisce forme coordinate di raccordo con le strutture territoriali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e con le strutture territoriali dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;
4. Il responsabile di unità funzionale partecipa al comitato direttivo di cui al comma 5, coadiuvando, per quanto di propria competenza, il direttore di dipartimento nell’esercizio delle sue funzioni; assicura l’attuazione degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale per l’ambito di competenza, è responsabile dell’applicazione delle (505) Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.
normative di livello regionale, nazionale e internazionale; assicura altresì l’omogeneità sul territorio aziendale delle attività di propria competenza, attraverso la predisposizione di appositi protocolli operativi. 5. Presso il centro direzionale è costituito un comitato direttivo del dipartimento che assiste la direzione aziendale nella funzione di pianificazione strategica; il comitato direttivo è presieduto dal direttore del dipartimento ed è costituito dai responsabili delle unità funzionali e dai responsabili delle unità operative (506) Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.
; allo scopo di garantire il contributo delle varie professionalità presenti nel dipartimento il direttore generale, su proposta del direttore del dipartimento, può individuare (507) Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.
ulteriori componenti del comitato direttivo di dipartimento. Nelle aziende unità sanitarie locali ove è presente un centro regionale specialistico di laboratorio appartenente alla struttura unica regionale dei laboratori di sanità pubblica, il direttore del centro laboratoristico fa parte del comitato direttivo del dipartimento di prevenzione. 6. La Giunta regionale, attraverso la competente direzione (505) Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.
, assicura il coordinamento e l’indirizzo delle attività di prevenzione svolte dai dipartimenti di prevenzione, promuovendo la qualità, l’omogeneità e lo sviluppo a rete dei servizi di prevenzione collettiva, anche attraverso l’elaborazione di piani di rilevanza interaziendale e regionale, e favorendo la partecipazione ed il confronto con le parti sociali sugli atti di programmazione e di valutazione dell’attività dei dipartimenti. 9. Il piano sanitario e sociale integrato regionale promuove la sperimentazione di modelli organizzativi sovraziendali su obiettivi specifici.
12. Il laboratorio unico regionale di sanità pubblica si raccorda funzionalmente con le strutture di laboratorio dell’ARPAT e dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, costituendo una rete integrata regionale dei laboratori per lo svolgimento di attività tendenzialmente esclusive tra i vari laboratori per l’intero territorio regionale.
13. La Giunta Regionale definisce le modalità operative della rete, anche attraverso specifici accordi con i soggetti che ne fanno parte.
Art. 68
- Presidio ospedaliero di zona
1. Gli ospedali presenti nello stesso ambito zonale sono accorpati nel presidio ospedaliero di zona, che costituisce la struttura funzionale dell'azienda unità sanitaria locale finalizzata all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni specialistiche di ricovero e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, intra ed extra-ospedaliere erogate al di fuori delle unità funzionali dei servizi territoriali di zona-distretto ad esclusione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura; il responsabile della zona-distretto garantisce l'integrazione delle attività specialistiche ambulatoriali erogate nel presidio ospedaliero con le altre attività di assistenza sanitaria territoriale presenti nella zona, secondo accordi specifici con il direttore del presidio ospedaliero di zona e attraverso reti cliniche integrate e strutturate. (509) Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 63.
b) strutturazione delle attività ospedaliere in aree organizzative di presidio, quali articolazioni del presidio ospedaliero al cui interno gli spazi, le tecnologie e i posti letto sono organizzati secondo le modalità assistenziali, l'intensità delle cure, la durata della degenza ed il regime di ricovero e messi a disposizione dei dipartimenti e delle unità operative al fine di un utilizzo condiviso, negoziato e integrato. Tali articolazioni possono prevedere un referente nominato dal direttore del presidio tra i direttori delle unità operative afferenti a tale area, sentiti i direttori dei dipartimenti di cui all’articolo 69 bis ai quali tali unità operative appartengono; (510) Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 63.
e) previsione di un direttore e di apposita struttura di direzione del presidio ospedaliero di zona e delle connesse funzioni direzionali e di coordinamento operativo, denominata budget;
f) previsione a livello aziendale di un comitato direttivo dei presìdi ospedalieri, a supporto della direzione sanitaria e delle connesse funzioni di pianificazione strategica e di controllo direzionale
coordinato dal direttore di rete ospedaliera, di cui all’articolo 68 bis.(512) Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 63.
3. Per ciascun presidio ospedaliero di zona, il direttore generale nomina, su proposta del direttore sanitario un dirigente medico in possesso dei requisiti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).
4. Il direttore del presidio ospedaliero di zona, opera per il raggiungimento degli obiettivi aziendali di funzionamento della rete ospedaliera e svolge le funzioni di:
a) direttore sanitario del presidio ospedaliero, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto delegato, anche avvalendosi di apposite professionalità esistenti nel settore dell'igiene e dell'organizzazione ospedaliera;
d) controllo dell'ottimizzazione nell'impiego delle risorse nell'ambito della gestione dell'apposito budget di presidio ospedaliero;
5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il direttore del presidio ospedaliero di zona si avvale, anche attraverso la costituzione di apposito comitato, dei direttori delle unità operative dei dipartimenti afferenti al presidio e dei direttori delle unità operative non attribuite ad alcun dipartimento nonché di coordinatori delle attività infermieristiche e delle attività tecnico-sanitarie, scelti tra i responsabili delle corrispondenti unità operative professionali.(509) Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 63.
6. La riorganizzazione dell'attività ospedaliera di cui al comma 2 deve prevedere, in coerenza con gli atti costitutivi e sulla base degli atti di programmazione locali, l'aggregazione in rete dei presidi ospedalieri di zona, attraverso la razionalizzazione delle responsabilità e delle strutture direzionali di cui al comma 2, lettera e) e la costituzione di apposita struttura ospedaliera multizonale, ferma restando l'erogazione delle prestazioni di base in ambito zonale. (509) Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 63.
Art. 68 bis
1. Il direttore di rete ospedaliera è nominato dal direttore generale, su proposta del direttore sanitario, fra i responsabili dei presidi ospedalieri.
2. Il direttore di rete ospedaliera svolge le seguenti funzioni:
a) presidia, per conto della direzione sanitaria, il funzionamento degli ospedali attraverso le corrispondenti direzioni mediche, garantendo, da parte delle medesime, unitarietà di gestione e omogeneità di approccio, con particolare riguardo ai rapporti con le articolazioni territoriali;
b) garantisce la sistematicità delle relazioni con la direzione sanitaria aziendale;
c) supporta la direzione sanitaria aziendale nella pianificazione di lungo termine e la programmazione di breve-medio termine della rete ospedaliera, anche attraverso la proposizione di obiettivi da assegnare alle direzioni mediche con le quali collabora nel perseguimento degli stessi e ne controlla la relativa attuazione;
d) assicura la coerenza organizzativa e gestionale degli ospedali;
e) promuove la cultura dell'integrazione organizzativa e della pratica interdisciplinare, ne supporta lo sviluppo e ne presidia la traduzione operativa.
Art. 69
- Dipartimenti delle aziende ospedaliero-universitarie
1. Ogni azienda ospedaliero-universitaria definisce con lo statuto aziendale l'organizzazione dipartimentale di cui all'
articolo 3 del d.lgs. 517/1999 .
2. Per ciascuna struttura semplice o complessa il direttore generale nomina un responsabile, e per ciascun dipartimento nomina un direttore; alle nomine dei responsabili di struttura e dei direttori di dipartimento il direttore generale procede secondo le disposizioni del decreto delegato e dell'
articolo 5 del d.lgs. 517/1999 .
3. I direttori dei dipartimenti partecipano nelle forme e con le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda ospedaliero-universitaria ai processi decisionali della direzione aziendale ed hanno competenza in merito a:
a) la gestione delle risorse attribuite, garantendo l'utilizzo integrato delle stesse nonché la fruizione unitaria degli spazi e delle attrezzature comuni, al fine di migliorare i livelli qualitativi, quantitativi ed economici del sistema;
b) la promozione dell'integrazione tra le attività complementari ai fini dell'erogazione delle prestazioni, anche attraverso lo sviluppo dei gruppi di lavoro orientati a progetti specifici;
c) l'applicazione di metodologie e protocolli comuni per la realizzazione dei compiti affidati.
4. Le strutture organizzative professionali non attribuite ai dipartimenti sono poste in diretto riferimento al direttore sanitario.
Art. 69 bis
1. I dipartimenti sono lo strumento organizzativo ordinario di gestione delle aziende unità sanitarie locali.
2. I dipartimenti di cui al comma 1 si distinguono nei seguenti:
a) dipartimenti di tipo ospedaliero;
b) dipartimenti territoriali;
c) dipartimento della medicina generale;
d) dipartimenti delle professioni articolati in:
1) dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche;
2) dipartimento delle professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione.
3) dipartimento del servizio sociale.
3. Ogni azienda unità sanitaria locale definisce con lo statuto l'organizzazione dipartimentale, sulla base di specifici indirizzi adottati con deliberazione di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, i quali tengono conto:
a) della necessità di garantire la gestione integrata e diretta delle risorse professionali e dei beni di consumo sanitari;
b) della necessità di garantire l’utilizzo condiviso e negoziato all'interno delle aree organizzative di presidio di cui all’articolo 68, comma 2, lettera b).
4. Nell'ambito di ogni dipartimento, al fine di garantire la multi professionalità, è costituito, ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto delegato, il comitato di dipartimento presieduto dal direttore di dipartimento e composto dai responsabili delle unità operative complesse e semplici appartenenti al dipartimento, oltre ai rappresentanti delle altre componenti professionali che partecipano ai percorsi assistenziali del dipartimento stesso. Ogni azienda unità sanitaria locale può prevedere ulteriori componenti del comitato in ragione del proprio modello organizzativo e disciplina le modalità di funzionamento attraverso un apposito regolamento.
5. Per quanto attiene il dipartimento di cui al comma 2, lettera c), i membri del comitato di dipartimento sono eletti fra i coordinatori delle AFT che al loro interno individuano una terna da proporre al direttore generale per la nomina del direttore di dipartimento.
6. Il comitato di dipartimento è un organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e di verifica, esprime i pareri previsti dallo statuto aziendale e supporta il direttore di dipartimento nel processo di negoziazione degli obiettivi di budget. I componenti del comitato rimangono in carica per lo stesso periodo di incarico del direttore di dipartimento e decadono con la nomina dei loro successori.
Art. 69 ter
1. Il dipartimento ospedaliero è il modello ordinario di governo operativo delle attività ospedaliere.
2. Il dipartimento di cui al comma 1 ha carattere tecnico-professionale in materia clinico-organizzativa e gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione ed utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti e il compito di sviluppare il governo clinico nei percorsi assistenziali ospedalieri e le sinergie necessarie per l’integrazione con i percorsi territoriali.
3. Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale tra i dirigenti con incarico di direzione delle unità operative complesse aggregate nel dipartimento; il direttore del dipartimento rimane titolare della unità operativa complessa cui è preposto.
4. La programmazione delle attività dipartimentali, negoziate con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti assegnati al dipartimento.
Art. 69 quater
1. Il dipartimento territoriale è il modello ordinario per il governo clinico delle attività territoriali delle aziende unità sanitarie locali.
2. Il dipartimento di cui al comma 1 ha carattere tecnico professionale e multidisciplinare e coordina l’integrazione dei principali percorsi assistenziali, presidiando l’aggiornamento professionale degli operatori, la qualità, la sicurezza, l’efficienza e l’innovazione organizzativa nel rispetto dell’equità di accesso ai servizi nelle varie articolazioni zonali.
3. Al dipartimento di cui al comma 1 è preposto un direttore nominato dal direttore generale tra i dirigenti con incarico di direzione delle unità operative complesse aggregate nel dipartimento.
4. Presso ogni azienda unità sanitaria locale, è istituito, nel rispetto delle competenze demandate alla contrattazione collettiva dalla normativa vigente, il dipartimento della medicina generale, composto dai coordinatori delle AFT.
5. Il dipartimento della medicina generale partecipa alla programmazione aziendale e alla definizione dei percorsi inerenti le cure sanitarie territoriali e la continuità assistenziale ospedale-territorio dell’azienda unità sanitaria locale.
6. Il dipartimento della medicina generale, sulla base degli obiettivi attribuiti dalla direzione generale per le attività di propria competenza, negozia con la stessa direzione le risorse necessarie nell’ambito dei suddetti percorsi.
7. Il responsabile di zona si raccorda con i coordinatori di AFT per la declinazione territoriale degli obiettivi di cui al comma 6.
Art. 69 quinquies
1. Presso ogni azienda unità sanitaria locale sono costituiti:
a) il dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche;
b) il dipartimento delle professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione.
c) il dipartimento del servizio sociale.
2. I dipartimenti di cui al comma 1, hanno funzioni di tipo programmatorio e funzioni di tipo gestionale allocativo e operativo. Essi, all’interno delle aree organizzative di presidio e delle unità funzionali dei distretti e della prevenzione, organizzano e gestiscono le attività e le risorse assistenziali e umane nel rispetto delle linee guida generali e della programmazione della direzione aziendale.
3. Per le finalità, di cui al comma 2, il dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche, il dipartimento delle professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione promuovono:
a) le integrazioni e le sinergie necessarie allo sviluppo delle risorse professionali ed il loro impiego più efficiente ed appropriato;
b) la responsabilità ed autonomia professionale nei percorsi assistenziali e nel processo di presa in carico del paziente;
c) la valorizzazione delle competenze di base e specialistiche, anche attraverso la formazione permanente e la ricerca, e dei componenti le equipe assistenziali;
d) le relazioni con gli altri dipartimenti aziendali nel rispetto dei diversi mandati.
4. Per le finalità di cui al comma 2, il dipartimento del servizio sociale:
a) svolge funzioni di coordinamento tecnico-scientifico;
b) assicura la diffusione delle conoscenze e l’applicazione di standard qualitativi nella pratica professionale;
c) promuove, collabora e sostiene le attività di formazione e aggiornamento.
5. Il direttore del dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche e del dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione è nominato dal direttore generale, su proposta del direttore sanitario, tra i dirigenti con incarico di direzione delle unità operative complesse aggregate nel dipartimento; il direttore del dipartimento rimane titolare della unità operativa complessa cui è preposto.
6. Il dipartimento del servizio sociale è diretto dal direttore dei servizi sociali.
Art. 70
Abrogato.
Art. 70 bis
2. La convenzione è stipulata da tutti i comuni, ovvero dalle unioni dei comuni che esercitano la funzione fondamentale sociale di cui all’articolo 11, comma 1, della l.r. 41/2005 , della zona distretto e dall’azienda unità sanitaria locale del territorio, previa comunicazione a tutti i consigli comunali della zona distretto. 3. La responsabilità della gestione è attribuita all’azienda unità sanitaria locale, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4. La convenzione può prevedere che le risorse del fondo di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 66/2008 e le altre destinate a finanziare le attività sociali a rilevanza sanitaria siano attribuite al soggetto che gestisce in forma associata i servizi sociali. 5. La convenzione può disciplinare anche l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 41/2005 da parte dei comuni ivi compresi quelli tenuti all'esercizio associato di tali funzioni. 7. I comuni approvano la convenzione con deliberazione della conferenza zonale integrata (606) Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 6.
. Se l’ambito territoriale della zona distretto coincide con quello dell’unione di comuni, l’approvazione della convenzione spetta alla giunta dell’unione. La convenzione è sottoscritta dal presidente della conferenza zonale, in rappresentanza dei comuni e delle unioni della conferenza medesima. La convenzione è sottoscritta dal presidente dell’unione in caso di coincidenza dell’ambito territoriale. 9. La convenzione definisce, in particolare, le modalità organizzative adottate in riferimento a:
a) i processi di programmazione e di partecipazione;
b) l’integrazione socio-sanitaria;
c) il coordinamento interprofessionale e i percorsi assistenziali integrati;
d) la realizzazione di servizi sociosanitari e sociali integrati.
10. Il riferimento organizzativo ed operativo per le attività regolate dalla convenzione è rappresentato dalla zona-distretto. Il responsabile della zona-distretto provvede all’attuazione delle disposizioni contenute negli atti di programmazione, nonché alle attività proprie dell’esercizio associato secondo le modalità individuate dalla convenzione.
11. L’esercizio associato opera con personale proveniente dall’azienda unità sanitaria locale e dagli enti locali.
12. Le funzioni e i servizi attinenti gli interventi in materia socio sanitaria sono finanziati dagli enti associati secondo i criteri stabiliti dalla convenzione nel rispetto dei vincoli definiti dagli atti di programmazione approvati nelle materie di competenza.
13. Se i comuni della zona distretto costituiscono una unione il cui ambito territoriale coincide con la zona distretto, l’organo comune per l’esercizio associato delle funzioni mediante la convenzione di cui al comma 1 (757) Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 49.
è la giunta dell’unione, integrata dal rappresentante dell’azienda unità sanitaria locale. Le deliberazioni sono adottate secondo le modalità definite dalla convenzione. Art. 71
- Dipartimento dell'emergenza urgenza
1. In ogni azienda unità sanitaria locale è costituito il dipartimento dell'emergenza urgenza.
2. Il dipartimento di cui al comma 1, per il raggiungimento delle proprie finalità, organizza le funzioni, le attività ed i presìdi presenti sul territorio dell'azienda, anche sulla base di quanto disposto dagli atti di
programmazione sanitaria e sociale integrata regionale (167) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 59.
al fine di garantire il soccorso territoriale, il pronto soccorso, l’osservazione, la medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza e il trasporto fra ospedali nelle patologie tempo dipendenti e traumi (520) Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 71.
.
3. Al dipartimento emergenza urgenza è preposto un comitato direttivo, costituito dai responsabili delle aree funzionali ospedaliere delle terapie intensive, dai direttori delle unità operative di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, da direttori di unità operativa per ciascuna delle funzioni operative che partecipano alle attività del dipartimento e dal responsabile della centrale operativa "118".
4. Il responsabile dei dipartimento emergenza urgenza è nominato, tra i membri del comitato direttivo, dal direttore generale su proposta del direttore sanitario.
5. Le attività del dipartimento emergenza urgenza sono disciplinate con apposito regolamento adottato dal direttore generale.
6. Nelle aziende unità sanitarie locali sul cui territorio insiste una azienda ospedaliera-universitaria, le aziende individuano le modalità di coordinamento delle attività di emergenza e urgenza per le funzioni di base tenendo conto del bacino utenza, di patologia e traumi tempo dipendenti, viabilità e tempi di trasporto
7. Il presidio ospedaliero della azienda ospedaliero-universitaria costituisce il riferimento di area vasta per le attività di emergenza urgenza ad essa attribuite, secondo modalità stabilite dagli strumenti di programmazione di area vasta.
Capo III bis
Art. 71 bis
1. Gli enti locali (607) Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 7.
, compresi negli ambiti territoriali della medesima zona-distretto, e le aziende unità sanitarie locali, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza ed il libero accesso alle cure, costituiscono, con le modalità di cui all’articolo 71 quater, comma 1, appositi organismi consortili denominati società della salute, al fine di: a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;
b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;
c) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione;
d) promuovere l’innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona-distretto;
e) sviluppare l’attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie.
2. La società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate. La società della salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse. (608) Comma così sostituito l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 7.
3. La società della salute esercita funzioni di:
a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;
b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), inclusi la regolazione e il governo della domanda mediante accordi con le aziende sanitarie in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;
c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale;
d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale;
e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati.
3 ter. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua, fatta eccezione per le zone-distretto formate da un solo comune, con riferimento alle funzioni di cui al comma 3, lettere c) e d), i contenuti minimi ed i tempi e le modalità con cui la società della salute assicura la gestione diretta:
a) con riferimento ai livelli essenziali di assistenza per le attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e le altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, lettera c), la gestione dei servizi di assistenza sanitaria territoriale è esercitata dall’azienda sanitaria tramite le proprie strutture organizzative, in attuazione della programmazione operativa e attuativa annuale delle attività.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 ter, la società della salute gestisce unitariamente per i soggetti aderenti le attività di cui al comma 3, lettere c) e d), nei contenuti minimi, tempi e modalità previsti al medesimo comma 3 ter, in forma diretta oppure:
a) tramite convenzione con l’azienda unità sanitaria locale per le attività di cui al comma 3, lettera c);
6. La società della salute per la realizzazione delle attività di cui al comma 3, lettera d), può avvalersi anche di altro soggetto istituito dagli enti aderenti prima del 1° gennaio 2008, per le medesime funzioni, che, sulla base di un contratto di servizio, assicura direttamente, tramite la propria organizzazione, l’erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semiresidenziali.
7. Alla società della salute si applicano le previsioni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza “IPAB”. Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze”). 8. Nell’esercizio delle sue funzioni la società della salute assicura:
a) il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore nell’individuazione dei bisogni di salute e nel processo di programmazione;
b) la garanzia di qualità e di appropriatezza delle prestazioni;
c) il controllo e la certezza dei costi, nei limiti delle risorse individuate a livello regionale, comunale e aziendale;
d) l’universalismo e l’equità di accesso alle prestazioni.
Art. 71 ter
1. Il governo della domanda è tema costitutivo dell’impianto analitico, degli obiettivi e delle azioni del piano sanitario e sociale integrato regionale nelle zone-distretto ove è costituita la società della salute.
2. La società della salute esercita il governo dell’offerta di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali e della domanda complessivamente espressa nel territorio, attraverso:
a) lo sviluppo, nell’ambito della medicina generale, di modelli organizzativi basati sul lavoro associato e multi professionale e sull’approccio proattivo;
b) la stipula di accordi con i medici di medicina generale finalizzati ad incentivare obiettivi di qualità e continuità delle cure;
c) l’analisi dei consumi sanitari e socio-sanitari della popolazione di riferimento relativamente alle tipologie e ai volumi delle prestazioni specialistiche, diagnostiche ed ospedaliere in rapporto al fabbisogno di zona ed alle indicazioni regionali;
d) il coordinamento delle funzioni finalizzate ad assicurare la continuità assistenziale e la definizione di protocolli operativi, in particolare per i soggetti in dimissione dagli ospedali, favorendo l’integrazione con i progetti sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali.
Art. 71 quater
1. La costituzione del consorzio denominato “società della salute” avviene:
b) per quanto riguarda l’azienda unità sanitaria locale, tramite il direttore generale, nel rispetto delle direttive regionali.
2. Ai fini della costituzione della società della salute gli enti interessati approvano contestualmente, con le modalità di cui ai commi 3 e 4:
a) la convenzione, da stipulare fra tutti gli aderenti, che disciplina i rapporti tra i soggetti aderenti al consorzio ed i reciproci impegni finanziari nel rispetto delle disposizioni della normativa regionale;
b) lo statuto, che contiene le norme sull'organizzazione e sul funzionamento della società della salute, nonché gli elementi individuati in forma prescrittiva dalla presente legge.
4. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale approva la convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
5. Per la costituzione della società della salute devono aderire non meno del 75 per cento dei comuni di un ambito territoriale, oppure in rappresentanza almeno del 75 per cento della popolazione, oltre all’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
5 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli enti locali di una determinata zona-distretto, che non aderiscono alla società della salute, assicurano in ogni caso la partecipazione, senza diritto di voto, all'assemblea dei soci per garantire che le attività socio sanitarie e le attività sociali siano eserciate in modo coerente con la programmazione zonale. E’ fatto salvo quanto previsto all’articolo 71 sexies comma 6. (612) Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 8.
Art. 71 quinquies
1. Sono organi della società della salute:
e) il collegio sindacale.
Art. 71 sexies
2. Le quote di partecipazione dei singoli soci sono determinate:
a) per quanto riguarda l’azienda unità sanitaria locale, nella percentuale pari ad un terzo del totale;
3. L’assemblea dei soci esercita le seguenti funzioni:
a) detta indirizzi programmatici e direttive nei confronti della giunta esecutiva;
b) elegge i componenti della giunta esecutiva;
4. L’assemblea dei soci, in particolare, approva:
2) relazione annuale sullo stato di salute;
4) regolamenti di accesso ai servizi;
5) ogni altro atto di programmazione che preveda l’impegno finanziario a carico dei soggetti aderenti alla società della salute.
6 bis. All'assemblea dei soci della società della salute partecipano senza diritto di voto, secondo le modalità previste dallo statuto:
a) le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla l.r. 43/2004 , in quanto soggetti che fanno parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e partecipano alla programmazione zonale; Art. 71 septies
1. La giunta esecutiva è composta di tre componenti, salva diversa composizione stabilita dallo statuto; ne fanno parte il presidente ed il direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale o suo delegato; i restanti componenti sono eletti dalla assemblea dei soci al proprio interno.(235) Parole così sostituite con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 10.
2. La giunta esecutiva, nell’ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive dell’assemblea dei soci, adotta gli atti ed i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa della società della salute che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza degli altri organi consortili.
3. La giunta esecutiva in particolare:
a) adotta programmi esecutivi, progetti ed atti d’indirizzo per la gestione;
b) propone la nomina del direttore della società della salute;
c) adotta ogni altro provvedimento indicato nello statuto.
Art. 71 octies
1. Il presidente della società della salute ha la rappresentanza generale del consorzio ed esercita le seguenti funzioni:
a) nomina, su proposta della giunta esecutiva, il direttore della società della salute;
b) compie gli atti che gli sono demandati dallo statuto o da deliberazioni dell’assemblea dei soci;
c) promuove la consultazione sugli atti di indirizzo e di programmazione con la società civile, i soggetti del terzo settore e gli organismi costituiti nella società della salute per favorire la partecipazione ai sensi dell’articolo 71 undecies;
2. Il presidente assicura il collegamento tra l’assemblea dei soci e la giunta esecutiva, coordinando l’attività di indirizzo, programmazione e governo con quella di gestione e garantendo l’unità delle attività della società della salute.
2 bis. Il presidente della società della salute rappresenta il consorzio presso la conferenza regionale dei sindaci e presso la conferenza aziendale, in maniera conforme alle deliberazioni e agli atti dell'assemblea dei soci e secondo le modalità previste nello statuto della stessa società della salute. (619) Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 10.
Art. 71 novies
3. L’incarico di direttore della società della salute è esclusivo, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile, (524) Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 72.
ed (383) Parole aggiunte con l.r. 29 luglio 2014, n. 44, art. 14.
è regolato da un contratto di diritto privato stipulato con il legale rappresentante della società della salute con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile, il cui schema-tipo viene approvato dalla Giunta regionale. 3 bis. Non è consentita la nomina a direttore della società della salute per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la medesima società della salute; la durata complessiva dell’incarico non può comunque essere superiore a dieci anni. (525) Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 72.
4 bis. La nomina a direttore della società della salute dei dipendenti della Regione, di un ente o azienda regionale o di azienda sanitaria con sede nel territorio regionale è subordinata al collocamento in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto.(236) Comma inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 11.
5. Il direttore della società della salute predispone gli atti di programmazione e ne cura l’attuazione, assicura la programmazione e la gestione operativa delle attività di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettere c) e d), esercita la direzione amministrativa e finanziaria della società della salute; in particolare:
b) predispone lo schema della relazione annuale della società della salute;
c) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma di attività ed il bilancio di esercizio della società della salute;
d) predispone gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale e negozia con i responsabili delle strutture organizzative delle aziende unità sanitarie locali il budget di competenza;
e) predispone gli altri atti di competenza della giunta esecutiva e dell’assemblea dei soci;
f) assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni degli organi della società della salute;
g) dirige le strutture individuate dall’atto di cui all’articolo 71 quindecies, comma 1;
i) può rappresentare in giudizio la società della salute, per gli atti di propria competenza, secondo quanto previsto dallo statuto.
Art. 71 decies
2. Il collegio sindacale è nominato dall’assemblea dei soci ed è composto da tre membri di cui uno designato dall’azienda sanitaria territorialmente competente. Esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della società della salute.
3. L’attività del collegio sindacale è disciplinata dalla legge e dallo statuto della società della salute.
4. Nell’esercizio delle funzioni, il collegio sindacale può accedere agli atti ed ai documenti del consorzio e degli enti consorziati, connessi alla sfera delle sue competenze, e presentare relazioni e documenti all’assemblea dei soci.
5. Il collegio sindacale può essere invitato ad assistere alle sedute dell’assemblea dei soci.
Art. 71 undecies
Abrogato.
Art. 71 duodecies
1. Ai componenti degli organi della società della salute non spetta alcun compenso, salvo quanto stabilito per il direttore della società della salute ai sensi dell’articolo 71 novies e per i componenti del collegio sindacale ai sensi dell’articolo 71 decies, comma 6.
Art. 71 terdecies
1. La società della salute adotta una contabilità economica; in particolare, adotta bilanci economici di previsione pluriennali e annuali ed il bilancio di esercizio, sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 71 quaterdecies
1. La società della salute è finanziata:
a) dalla quota del fondo sanitario regionale, determinata dal piano sanitario e sociale integrato regionale, finalizzata a finanziare le attività individuate dal piano sanitario e sociale integrale regionale ai sensi dell’articolo 71 bis, comma 3, lettera c);
b) dalla quota del fondo sociale regionale determinata ai sensi della lettera a);
c) da conferimenti degli enti consorziati previsti nella convenzione;
Art. 71 quindecies
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina:
a) i criteri di costituzione delle strutture organizzative operative e di quelle di supporto tecnico-amministrativo;
c) le modalità di integrazione fra le strutture delle aziende unità sanitaria locali e quelle della società della salute.
3. La costituzione delle strutture organizzative delle società della salute deve evitare duplicazioni tra la società della salute ed enti consorziati.
4. Nelle società della salute gli incarichi di direzione delle strutture di cui al comma 2, lettera a), sono attribuiti dal direttore della società della salute nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento.
6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, nell’ottica del massimo risparmio ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di evitare duplicazioni, le società della salute prioritariamente, ove reperibili, utilizzano (765) Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 67.
risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti consorziati, nei modi e con le procedure individuate dalla convenzione di cui all’articolo 71 quater, comma 2, lettera a).(528) Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 74.
Art. 71 sexies decies
1. Il personale della società della salute è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati ed espletamento delle procedure. In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale dipendente delle società della salute si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale (625) Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 14.
. Art. 71 septies decies
Abrogato.
Art. 71 octies decies
1. Le società della salute aderiscono alla rete telematica regionale ed adottano soluzioni tecnologiche ed informative nel rispetto degli standard regionali assunti nell’ambito della medesima rete, secondo quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”). Art. 71 novies decies
a) gestione unitaria, anche in forma indiretta, dell’intero complesso di funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettera c);
b) gestione unitaria, anche in forma indiretta, dell’intero complesso di funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettera d);
a) hanno trasmesso documentazione inadeguata a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) non hanno trasmesso alcuna documentazione;
c) non hanno adempiuto l’impegno di cui al comma 2.
5. La Giunta regionale, sentita la conferenza regionale dei sindaci, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4 e in caso di esito negativo della verifica invita le società della salute ad avviare le procedure di scioglimento nonché ad attivare la convenzione di cui all’articolo 70 bis in modo da garantire la continuità assistenziale.
6. Le assemblee dei soci delle società della salute che proseguono le attività svolgono le funzioni attribuite alla conferenza zonale dei sindaci di cui all’articolo 34 della l.r. 41/2005, ed in particolare:
a) approvano il piano di inclusione zonale;
b) formulano le proposte di articolazione zonale del PIS.
7. Il proseguimento delle attività delle società della salute in attuazione del comma 1 assolve alle funzioni previste dall’articolo 70 bis e alle funzioni previste dall’ articolo 36 della l.r. 41/2005 . Art. 71 vicies
1. Le società della salute, che non posseggono i requisiti di cui all’articolo 71 novies decies, sono sciolte con le modalità previste dal presente articolo.
2. Gli enti partecipanti alle società della salute provvedono al loro scioglimento con le procedure previste dallo statuto.
3. L’assemblea della società della salute può, in alternativa, provvedere direttamente allo scioglimento dell’ente mediante approvazione, entro il 30 settembre 2015 (395) Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36, art. 3.
, di una deliberazione, assunta all’unanimità dei componenti, che effettua la ricognizione dei beni e dei rapporti in corso, compreso il contenzioso, delle attività e delle passività, e regola la successione degli enti nei beni, nei rapporti, nelle attività e nelle passività della società della salute. La deliberazione individua la data, comunque non ulteriore al 31 dicembre 2015 (395) Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36, art. 3.
, a decorrere dalla quale l’ente è estinto e si producono gli effetti di successione nei beni, nei rapporti, nelle attività e nelle passività dell’ente estinto, nonché il subentro nelle funzioni secondo le competenze che la legge attribuisce in via ordinaria ai comuni e all’azienda unità sanitaria locale. La deliberazione di scioglimento è trasmessa ai soggetti pubblici e privati interessati alla successione. La deliberazione costituisce titolo per le trascrizioni immobiliari e per qualsiasi adempimento derivante dalla successione. 4. Se alla data del 30 settembre 2015 (395) Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36, art. 3.
la società della salute non è stata sciolta ai sensi dello statuto o l’assemblea non ha provveduto a deliberare lo scioglimento ai sensi del comma 3, la società della salute è sciolta di diritto; l’ente continua ad operare fino alla sua estinzione in gestione commissariale. Dal 30 settembre 2015 (395) Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36, art. 3.
tutti gli organi della società della salute di cui all’articolo 71 quinquies decadono, e le funzioni sono assunte, in qualità di commissario straordinario, dal direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale. Il commissario straordinario, con propri decreti dotati di immediata esecutività, provvede alla ricognizione dei beni e dei rapporti in corso, compreso il contenzioso, alla definizione della massa attiva e passiva, e all’attribuzione a ciascuno degli enti partecipanti delle funzioni e delle relative attività e passività, secondo i seguenti criteri: a) individuazione dell’azienda unità sanitaria locale quale soggetto che subentra nelle funzioni e succede nei rapporti attivi e passivi della società della salute afferenti alle funzioni di competenza dell’unità sanitaria locale medesima;
b) individuazione dei singoli comuni quali soggetti che subentrano nelle restanti funzioni e succedono nei restanti rapporti attivi e passivi della società della salute, ciascuno in proporzione tra di loro alle quote che risultano in capo ai comuni ai sensi dell’atto costitutivo o dello statuto.
5. Gli schemi dei decreti commissariali di cui al comma 4 sono previamente comunicati ai comuni, i quali, entro il termine assegnato, possono presentare osservazioni circa la ripartizione dei crediti e dei debiti; gli atti sono adottati valutate le osservazioni. Alla data prevista dai singoli decreti di cui al comma 4, e in relazione a quanto in essi stabilito, i comuni e l’azienda unità sanitaria locale, per la quota di rispettiva competenza, acquisiscono le risorse derivanti dalla liquidazione delle attività, rispondono ad ogni effetto dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla liquidazione delle passività e subentrano nella gestione dei procedimenti in corso, anche di carattere contenzioso, assumendo le conseguenti determinazioni amministrative di bilancio.
6. Il commissario di cui al comma 4 assicura, per quanto necessario, la prosecuzione delle attività dell’ente, fino alla data, stabilita nei decreti, dalla quale decorre il subentro e la successione delle funzioni e delle relative attività e passività. Il commissario provvede alla dichiarazione di estinzione dell’ente a decorrere da una data non successiva al 31 dicembre 2015 (395) Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36, art. 3.
. I decreti di trasferimento delle funzioni, delle attività e delle passività sono comunicati dal commissario ai soggetti pubblici e privati interessati. 7. Nei casi di cui ai commi 2, 3, e 4 il personale che risulta comandato alla società della salute, rientra nella disponibilità dell’ente che ha disposto il comando. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato è assegnato, in relazione alle funzioni prevalenti esercitate, all’ente individuato dagli atti di cui ai commi 2, 3 e 4. Salvo diverso accordo tra gli enti partecipanti alla società della salute, tali enti restano obbligati, secondo le quote previste dall’atto costitutivo o, in mancanza, dallo statuto, alla partecipazione alla spesa del suddetto personale.
8. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 il personale che, alla data di entrata in vigore della l.r. 44/2014 , risulta trasferito alla società della salute rientra nella disponibilità dell’ente che ha disposto il trasferimento. Il personale assunto direttamente dalla società della salute mediante concorso pubblico è trasferito all’ente individuato dagli atti di cui ai commi 2, 3 e 4. Salvo diverso accordo tra gli enti partecipanti alla società della salute, tali enti restano obbligati, secondo le quote previste dall’atto costitutivo o dallo statuto, alla partecipazione alla spesa di detto personale. 9. Al personale di cui al comma 8 è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità di servizio maturata presso la società della salute. Qualora l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento presso la società della salute sia superiore a quello derivante dall’inquadramento presso l’ente cui il personale è trasferito, la differenza viene attribuita a titolo di assegno ad personam riassorbibile.
10. Se lo scioglimento della società della salute è effettuato ai sensi dello statuto, i beni mobili e immobili della società della salute sono assegnati agli enti partecipanti secondo quanto previsto dall’atto costitutivo o, in mancanza, dallo statuto. E’ comunque ammessa, in caso di mancanza o di carenza di disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, l’assegnazione dei beni mediante accordo tra gli enti medesimi, sottoscritto da tutti i sindaci dei comuni e dal direttore dell’azienda unità sanitaria locale.
11. Se si procede allo scioglimento della società della salute ai sensi del comma 3, la deliberazione dispone sull’assegnazione dei meni mobili e immobili. Se si procede allo scioglimento ai sensi del comma 4, i beni mobili e immobili conferiti a qualsiasi titolo dai comuni e dall’azienda unità sanitaria locale rientrano nella disponibilità dei soggetti medesimi. I beni mobili e immobili acquisiti direttamente dalla società della salute sono assegnati dal commissario agli enti partecipanti previo accordo tra gli enti medesimi. In caso di mandato accordo, il commissario provvede all’assegnazione in maniera indivisa, sulla base delle quote che risultano in capo ai comuni e all’azienda unità sanitaria locale ai sensi dell’atto costitutivo o, in mancanza, dello statuto.
12. Se, successivamente all’estinzione della società della salute, emergono rapporti attivi o passivi non considerati negli atti di successione e subentro, per i suddetti rapporti si applicano le regole della solidarietà attiva a passiva tra gli enti già partecipanti alla società della salute. I soggetti medesimi rispondono delle obbligazioni ciascuno per la quota di partecipazione prevista dall’atto costitutivo o, in mancanza, dallo statuto.
Capo III ter
Art. 71 vicies semel
1. La casa della salute è una struttura polivalente che opera nell’ambito della zona-distretto, facente parte integrante dell’organizzazione del servizio sanitario regionale.
2. Le attività della casa della salute sono inserite, in linea con la programmazione aziendale e coerentemente con l’analisi dei bisogni, nella programmazione di zona-distretto.
Art. 71 vicies bis
1. Le case della salute, nell'ambito della zona-distretto, assicurano un punto unitario di accesso alla rete integrata dei servizi garantendo una presa in carico complessiva della persona.
2. Le case della salute favoriscono, attraverso la contiguità spaziale dei servizi e la multidisciplinarietà degli interventi, l'integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
3. Le case della salute favoriscono altresì la valorizzazione del ruolo delle comunità locali ai fini della prevenzione e promozione della salute anche nell'ambito di specifiche progettualità.
Art. 71 vicies ter
1. La casa della salute opera mediante programmi coerenti con la programmazione della zona-distretto e ha come obiettivi:
a) l’equità nell’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari territoriali della popolazione attraverso la facilitazione e la semplificazione dei percorsi assistenziali;
b) l’organizzazione e il coordinamento delle risposte da dare al cittadino nelle sedi più idonee privilegiando la domiciliarità e il contesto sociale delle persone e valorizzando la progettualità della comunità locale;
c) l’integrazione istituzionale e professionale dei servizi e delle prestazioni di prevenzione, di servizio sociale, assistenza sanitaria e riabilitazione funzionale, educazione e promozione della salute;
d) la valorizzazione dell’attività interdisciplinare tra medici di medicina generale, specialisti, infermieri, terapisti e l’integrazione operativa fra le prestazioni sanitarie e quelle sociali per la piena attuazione delle politiche sulla cronicità e di sanità di iniziativa;
e) la partecipazione attiva degli operatori dell’assistenza sociale, dell’educazione sanitaria e della prevenzione, finalizzata ad integrare le attività sanitarie con quelle socio-assistenziali e di educazione ai corretti stili di vita, secondo le logiche insite nel modello regionale di prevenzione e gestione della cronicità.
Art. 71 vicies quater
1. Nella casa della salute è assicurata la partecipazione dei cittadini alla valutazione dei bisogni, alla definizione delle progettualità, alla valutazione di impatto delle iniziative della casa della salute rispetto agli obiettivi individuati.
2. Le modalità attuative della partecipazione sono disciplinate dagli indirizzi di cui all’articolo 71 vicies quinques in conformità alle previsioni dell’ articolo 14, comma 7, del d.lgs. 502/11 92, garantendo, altresì, il coordinamento con le attività del comitato di partecipazione di zona-distretto. Art. 71 vicies quinquies
1. La Giunta regionale impartisce indirizzi alle aziende unità sanitarie locali sul funzionamento delle case della salute.