Capo III bis
Art. 71 bis
1. Gli enti locali (607) Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 7.
, compresi negli ambiti territoriali della medesima zona-distretto, e le aziende unità sanitarie locali, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza ed il libero accesso alle cure, costituiscono, con le modalità di cui all’articolo 71 quater, comma 1, appositi organismi consortili denominati società della salute, al fine di: a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;
b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;
c) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione;
d) promuovere l’innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona-distretto;
e) sviluppare l’attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie.
2. La società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate. La società della salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse. (608) Comma così sostituito l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 7.
3. La società della salute esercita funzioni di:
a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;
b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), inclusi la regolazione e il governo della domanda mediante accordi con le aziende sanitarie in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;
c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale;
d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale;
e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati.
3 ter. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua, fatta eccezione per le zone-distretto formate da un solo comune, con riferimento alle funzioni di cui al comma 3, lettere c) e d), i contenuti minimi ed i tempi e le modalità con cui la società della salute assicura la gestione diretta:
a) con riferimento ai livelli essenziali di assistenza per le attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e le altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, lettera c), la gestione dei servizi di assistenza sanitaria territoriale è esercitata dall’azienda sanitaria tramite le proprie strutture organizzative, in attuazione della programmazione operativa e attuativa annuale delle attività.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 ter, la società della salute gestisce unitariamente per i soggetti aderenti le attività di cui al comma 3, lettere c) e d), nei contenuti minimi, tempi e modalità previsti al medesimo comma 3 ter, in forma diretta oppure:
a) tramite convenzione con l’azienda unità sanitaria locale per le attività di cui al comma 3, lettera c);
6. La società della salute per la realizzazione delle attività di cui al comma 3, lettera d), può avvalersi anche di altro soggetto istituito dagli enti aderenti prima del 1° gennaio 2008, per le medesime funzioni, che, sulla base di un contratto di servizio, assicura direttamente, tramite la propria organizzazione, l’erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semiresidenziali.
7. Alla società della salute si applicano le previsioni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza “IPAB”. Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze”). 8. Nell’esercizio delle sue funzioni la società della salute assicura:
a) il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore nell’individuazione dei bisogni di salute e nel processo di programmazione;
b) la garanzia di qualità e di appropriatezza delle prestazioni;
c) il controllo e la certezza dei costi, nei limiti delle risorse individuate a livello regionale, comunale e aziendale;
d) l’universalismo e l’equità di accesso alle prestazioni.
Art. 71 ter
1. Il governo della domanda è tema costitutivo dell’impianto analitico, degli obiettivi e delle azioni del piano sanitario e sociale integrato regionale nelle zone-distretto ove è costituita la società della salute.
2. La società della salute esercita il governo dell’offerta di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali e della domanda complessivamente espressa nel territorio, attraverso:
a) lo sviluppo, nell’ambito della medicina generale, di modelli organizzativi basati sul lavoro associato e multi professionale e sull’approccio proattivo;
b) la stipula di accordi con i medici di medicina generale finalizzati ad incentivare obiettivi di qualità e continuità delle cure;
c) l’analisi dei consumi sanitari e socio-sanitari della popolazione di riferimento relativamente alle tipologie e ai volumi delle prestazioni specialistiche, diagnostiche ed ospedaliere in rapporto al fabbisogno di zona ed alle indicazioni regionali;
d) il coordinamento delle funzioni finalizzate ad assicurare la continuità assistenziale e la definizione di protocolli operativi, in particolare per i soggetti in dimissione dagli ospedali, favorendo l’integrazione con i progetti sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali.
Art. 71 quater
1. La costituzione del consorzio denominato “società della salute” avviene:
b) per quanto riguarda l’azienda unità sanitaria locale, tramite il direttore generale, nel rispetto delle direttive regionali.
2. Ai fini della costituzione della società della salute gli enti interessati approvano contestualmente, con le modalità di cui ai commi 3 e 4:
a) la convenzione, da stipulare fra tutti gli aderenti, che disciplina i rapporti tra i soggetti aderenti al consorzio ed i reciproci impegni finanziari nel rispetto delle disposizioni della normativa regionale;
b) lo statuto, che contiene le norme sull'organizzazione e sul funzionamento della società della salute, nonché gli elementi individuati in forma prescrittiva dalla presente legge.
4. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale approva la convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
5. Per la costituzione della società della salute devono aderire non meno del 75 per cento dei comuni di un ambito territoriale, oppure in rappresentanza almeno del 75 per cento della popolazione, oltre all’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
5 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli enti locali di una determinata zona-distretto, che non aderiscono alla società della salute, assicurano in ogni caso la partecipazione, senza diritto di voto, all'assemblea dei soci per garantire che le attività socio sanitarie e le attività sociali siano eserciate in modo coerente con la programmazione zonale. E’ fatto salvo quanto previsto all’articolo 71 sexies comma 6. (612) Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 8.
Art. 71 quinquies
1. Sono organi della società della salute:
e) il collegio sindacale.
Art. 71 sexies
2. Le quote di partecipazione dei singoli soci sono determinate:
a) per quanto riguarda l’azienda unità sanitaria locale, nella percentuale pari ad un terzo del totale;
3. L’assemblea dei soci esercita le seguenti funzioni:
a) detta indirizzi programmatici e direttive nei confronti della giunta esecutiva;
b) elegge i componenti della giunta esecutiva;
4. L’assemblea dei soci, in particolare, approva:
2) relazione annuale sullo stato di salute;
4) regolamenti di accesso ai servizi;
5) ogni altro atto di programmazione che preveda l’impegno finanziario a carico dei soggetti aderenti alla società della salute.
6 bis. All'assemblea dei soci della società della salute partecipano senza diritto di voto, secondo le modalità previste dallo statuto:
a) le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla l.r. 43/2004 , in quanto soggetti che fanno parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e partecipano alla programmazione zonale; Art. 71 septies
1. La giunta esecutiva è composta di tre componenti, salva diversa composizione stabilita dallo statuto; ne fanno parte il presidente ed il direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale o suo delegato; i restanti componenti sono eletti dalla assemblea dei soci al proprio interno.(235) Parole così sostituite con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 10.
2. La giunta esecutiva, nell’ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive dell’assemblea dei soci, adotta gli atti ed i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa della società della salute che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza degli altri organi consortili.
3. La giunta esecutiva in particolare:
a) adotta programmi esecutivi, progetti ed atti d’indirizzo per la gestione;
b) propone la nomina del direttore della società della salute;
c) adotta ogni altro provvedimento indicato nello statuto.
Art. 71 octies
1. Il presidente della società della salute ha la rappresentanza generale del consorzio ed esercita le seguenti funzioni:
a) nomina, su proposta della giunta esecutiva, il direttore della società della salute;
b) compie gli atti che gli sono demandati dallo statuto o da deliberazioni dell’assemblea dei soci;
c) promuove la consultazione sugli atti di indirizzo e di programmazione con la società civile, i soggetti del terzo settore e gli organismi costituiti nella società della salute per favorire la partecipazione ai sensi dell’articolo 71 undecies;
2. Il presidente assicura il collegamento tra l’assemblea dei soci e la giunta esecutiva, coordinando l’attività di indirizzo, programmazione e governo con quella di gestione e garantendo l’unità delle attività della società della salute.
2 bis. Il presidente della società della salute rappresenta il consorzio presso la conferenza regionale dei sindaci e presso la conferenza aziendale, in maniera conforme alle deliberazioni e agli atti dell'assemblea dei soci e secondo le modalità previste nello statuto della stessa società della salute. (619) Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 10.
Art. 71 novies
3. L’incarico di direttore della società della salute è esclusivo, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile, (524) Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 72.
ed (383) Parole aggiunte con l.r. 29 luglio 2014, n. 44, art. 14.
è regolato da un contratto di diritto privato stipulato con il legale rappresentante della società della salute con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile, il cui schema-tipo viene approvato dalla Giunta regionale. 3 bis. Non è consentita la nomina a direttore della società della salute per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la medesima società della salute; la durata complessiva dell’incarico non può comunque essere superiore a dieci anni. (525) Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 72.
4 bis. La nomina a direttore della società della salute dei dipendenti della Regione, di un ente o azienda regionale o di azienda sanitaria con sede nel territorio regionale è subordinata al collocamento in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto.(236) Comma inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 11.
5. Il direttore della società della salute predispone gli atti di programmazione e ne cura l’attuazione, assicura la programmazione e la gestione operativa delle attività di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettere c) e d), esercita la direzione amministrativa e finanziaria della società della salute; in particolare:
b) predispone lo schema della relazione annuale della società della salute;
c) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma di attività ed il bilancio di esercizio della società della salute;
d) predispone gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale e negozia con i responsabili delle strutture organizzative delle aziende unità sanitarie locali il budget di competenza;
e) predispone gli altri atti di competenza della giunta esecutiva e dell’assemblea dei soci;
f) assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni degli organi della società della salute;
g) dirige le strutture individuate dall’atto di cui all’articolo 71 quindecies, comma 1;
i) può rappresentare in giudizio la società della salute, per gli atti di propria competenza, secondo quanto previsto dallo statuto.
Art. 71 decies
2. Il collegio sindacale è nominato dall’assemblea dei soci ed è composto da tre membri di cui uno designato dall’azienda sanitaria territorialmente competente. Esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della società della salute.
3. L’attività del collegio sindacale è disciplinata dalla legge e dallo statuto della società della salute.
4. Nell’esercizio delle funzioni, il collegio sindacale può accedere agli atti ed ai documenti del consorzio e degli enti consorziati, connessi alla sfera delle sue competenze, e presentare relazioni e documenti all’assemblea dei soci.
5. Il collegio sindacale può essere invitato ad assistere alle sedute dell’assemblea dei soci.
Art. 71 undecies
Abrogato.
Art. 71 duodecies
1. Ai componenti degli organi della società della salute non spetta alcun compenso, salvo quanto stabilito per il direttore della società della salute ai sensi dell’articolo 71 novies e per i componenti del collegio sindacale ai sensi dell’articolo 71 decies, comma 6.
Art. 71 terdecies
1. La società della salute adotta una contabilità economica; in particolare, adotta bilanci economici di previsione pluriennali e annuali ed il bilancio di esercizio, sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 71 quaterdecies
1. La società della salute è finanziata:
a) dalla quota del fondo sanitario regionale, determinata dal piano sanitario e sociale integrato regionale, finalizzata a finanziare le attività individuate dal piano sanitario e sociale integrale regionale ai sensi dell’articolo 71 bis, comma 3, lettera c);
b) dalla quota del fondo sociale regionale determinata ai sensi della lettera a);
c) da conferimenti degli enti consorziati previsti nella convenzione;
Art. 71 quindecies
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina:
a) i criteri di costituzione delle strutture organizzative operative e di quelle di supporto tecnico-amministrativo;
c) le modalità di integrazione fra le strutture delle aziende unità sanitaria locali e quelle della società della salute.
3. La costituzione delle strutture organizzative delle società della salute deve evitare duplicazioni tra la società della salute ed enti consorziati.
4. Nelle società della salute gli incarichi di direzione delle strutture di cui al comma 2, lettera a), sono attribuiti dal direttore della società della salute nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento.
6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, nell’ottica del massimo risparmio ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di evitare duplicazioni, le società della salute prioritariamente, ove reperibili, utilizzano (765) Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 67.
risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti consorziati, nei modi e con le procedure individuate dalla convenzione di cui all’articolo 71 quater, comma 2, lettera a).(528) Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 74.
Art. 71 sexies decies
1. Il personale della società della salute è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati ed espletamento delle procedure. In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale dipendente delle società della salute si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale (625) Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 14.
. Art. 71 septies decies
Abrogato.
Art. 71 octies decies
1. Le società della salute aderiscono alla rete telematica regionale ed adottano soluzioni tecnologiche ed informative nel rispetto degli standard regionali assunti nell’ambito della medesima rete, secondo quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”). Art. 71 novies decies
a) gestione unitaria, anche in forma indiretta, dell’intero complesso di funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettera c);
b) gestione unitaria, anche in forma indiretta, dell’intero complesso di funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettera d);
a) hanno trasmesso documentazione inadeguata a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) non hanno trasmesso alcuna documentazione;
c) non hanno adempiuto l’impegno di cui al comma 2.
5. La Giunta regionale, sentita la conferenza regionale dei sindaci, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4 e in caso di esito negativo della verifica invita le società della salute ad avviare le procedure di scioglimento nonché ad attivare la convenzione di cui all’articolo 70 bis in modo da garantire la continuità assistenziale.
6. Le assemblee dei soci delle società della salute che proseguono le attività svolgono le funzioni attribuite alla conferenza zonale dei sindaci di cui all’articolo 34 della l.r. 41/2005, ed in particolare:
a) approvano il piano di inclusione zonale;
b) formulano le proposte di articolazione zonale del PIS.
7. Il proseguimento delle attività delle società della salute in attuazione del comma 1 assolve alle funzioni previste dall’articolo 70 bis e alle funzioni previste dall’ articolo 36 della l.r. 41/2005 . Art. 71 vicies
1. Le società della salute, che non posseggono i requisiti di cui all’articolo 71 novies decies, sono sciolte con le modalità previste dal presente articolo.
2. Gli enti partecipanti alle società della salute provvedono al loro scioglimento con le procedure previste dallo statuto.
3. L’assemblea della società della salute può, in alternativa, provvedere direttamente allo scioglimento dell’ente mediante approvazione, entro il 30 settembre 2015 (395) Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36, art. 3.
, di una deliberazione, assunta all’unanimità dei componenti, che effettua la ricognizione dei beni e dei rapporti in corso, compreso il contenzioso, delle attività e delle passività, e regola la successione degli enti nei beni, nei rapporti, nelle attività e nelle passività della società della salute. La deliberazione individua la data, comunque non ulteriore al 31 dicembre 2015 (395) Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36, art. 3.
, a decorrere dalla quale l’ente è estinto e si producono gli effetti di successione nei beni, nei rapporti, nelle attività e nelle passività dell’ente estinto, nonché il subentro nelle funzioni secondo le competenze che la legge attribuisce in via ordinaria ai comuni e all’azienda unità sanitaria locale. La deliberazione di scioglimento è trasmessa ai soggetti pubblici e privati interessati alla successione. La deliberazione costituisce titolo per le trascrizioni immobiliari e per qualsiasi adempimento derivante dalla successione. 4. Se alla data del 30 settembre 2015 (395) Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36, art. 3.
la società della salute non è stata sciolta ai sensi dello statuto o l’assemblea non ha provveduto a deliberare lo scioglimento ai sensi del comma 3, la società della salute è sciolta di diritto; l’ente continua ad operare fino alla sua estinzione in gestione commissariale. Dal 30 settembre 2015 (395) Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36, art. 3.
tutti gli organi della società della salute di cui all’articolo 71 quinquies decadono, e le funzioni sono assunte, in qualità di commissario straordinario, dal direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale. Il commissario straordinario, con propri decreti dotati di immediata esecutività, provvede alla ricognizione dei beni e dei rapporti in corso, compreso il contenzioso, alla definizione della massa attiva e passiva, e all’attribuzione a ciascuno degli enti partecipanti delle funzioni e delle relative attività e passività, secondo i seguenti criteri: a) individuazione dell’azienda unità sanitaria locale quale soggetto che subentra nelle funzioni e succede nei rapporti attivi e passivi della società della salute afferenti alle funzioni di competenza dell’unità sanitaria locale medesima;
b) individuazione dei singoli comuni quali soggetti che subentrano nelle restanti funzioni e succedono nei restanti rapporti attivi e passivi della società della salute, ciascuno in proporzione tra di loro alle quote che risultano in capo ai comuni ai sensi dell’atto costitutivo o dello statuto.
5. Gli schemi dei decreti commissariali di cui al comma 4 sono previamente comunicati ai comuni, i quali, entro il termine assegnato, possono presentare osservazioni circa la ripartizione dei crediti e dei debiti; gli atti sono adottati valutate le osservazioni. Alla data prevista dai singoli decreti di cui al comma 4, e in relazione a quanto in essi stabilito, i comuni e l’azienda unità sanitaria locale, per la quota di rispettiva competenza, acquisiscono le risorse derivanti dalla liquidazione delle attività, rispondono ad ogni effetto dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla liquidazione delle passività e subentrano nella gestione dei procedimenti in corso, anche di carattere contenzioso, assumendo le conseguenti determinazioni amministrative di bilancio.
6. Il commissario di cui al comma 4 assicura, per quanto necessario, la prosecuzione delle attività dell’ente, fino alla data, stabilita nei decreti, dalla quale decorre il subentro e la successione delle funzioni e delle relative attività e passività. Il commissario provvede alla dichiarazione di estinzione dell’ente a decorrere da una data non successiva al 31 dicembre 2015 (395) Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36, art. 3.
. I decreti di trasferimento delle funzioni, delle attività e delle passività sono comunicati dal commissario ai soggetti pubblici e privati interessati. 7. Nei casi di cui ai commi 2, 3, e 4 il personale che risulta comandato alla società della salute, rientra nella disponibilità dell’ente che ha disposto il comando. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato è assegnato, in relazione alle funzioni prevalenti esercitate, all’ente individuato dagli atti di cui ai commi 2, 3 e 4. Salvo diverso accordo tra gli enti partecipanti alla società della salute, tali enti restano obbligati, secondo le quote previste dall’atto costitutivo o, in mancanza, dallo statuto, alla partecipazione alla spesa del suddetto personale.
8. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 il personale che, alla data di entrata in vigore della l.r. 44/2014 , risulta trasferito alla società della salute rientra nella disponibilità dell’ente che ha disposto il trasferimento. Il personale assunto direttamente dalla società della salute mediante concorso pubblico è trasferito all’ente individuato dagli atti di cui ai commi 2, 3 e 4. Salvo diverso accordo tra gli enti partecipanti alla società della salute, tali enti restano obbligati, secondo le quote previste dall’atto costitutivo o dallo statuto, alla partecipazione alla spesa di detto personale. 9. Al personale di cui al comma 8 è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità di servizio maturata presso la società della salute. Qualora l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento presso la società della salute sia superiore a quello derivante dall’inquadramento presso l’ente cui il personale è trasferito, la differenza viene attribuita a titolo di assegno ad personam riassorbibile.
10. Se lo scioglimento della società della salute è effettuato ai sensi dello statuto, i beni mobili e immobili della società della salute sono assegnati agli enti partecipanti secondo quanto previsto dall’atto costitutivo o, in mancanza, dallo statuto. E’ comunque ammessa, in caso di mancanza o di carenza di disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, l’assegnazione dei beni mediante accordo tra gli enti medesimi, sottoscritto da tutti i sindaci dei comuni e dal direttore dell’azienda unità sanitaria locale.
11. Se si procede allo scioglimento della società della salute ai sensi del comma 3, la deliberazione dispone sull’assegnazione dei meni mobili e immobili. Se si procede allo scioglimento ai sensi del comma 4, i beni mobili e immobili conferiti a qualsiasi titolo dai comuni e dall’azienda unità sanitaria locale rientrano nella disponibilità dei soggetti medesimi. I beni mobili e immobili acquisiti direttamente dalla società della salute sono assegnati dal commissario agli enti partecipanti previo accordo tra gli enti medesimi. In caso di mandato accordo, il commissario provvede all’assegnazione in maniera indivisa, sulla base delle quote che risultano in capo ai comuni e all’azienda unità sanitaria locale ai sensi dell’atto costitutivo o, in mancanza, dello statuto.
12. Se, successivamente all’estinzione della società della salute, emergono rapporti attivi o passivi non considerati negli atti di successione e subentro, per i suddetti rapporti si applicano le regole della solidarietà attiva a passiva tra gli enti già partecipanti alla società della salute. I soggetti medesimi rispondono delle obbligazioni ciascuno per la quota di partecipazione prevista dall’atto costitutivo o, in mancanza, dallo statuto.