Titolo V
- TUTELA DEL BOSCO
Capo I
- Vincoli e Prescrizioni
Art. 37
- Vincoli sui territori coperti da boschi
Art. 38
1. Oltre ai terreni coperti da boschi, sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).
2. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, propongono le variazioni alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, specificando i motivi delle variazioni stesse in riferimento anche alle indicazioni dei piani di bacino di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 3. La proposta di cui al comma 2, corredata di cartografia catastale e topografica in scala non inferiore a 1:25.000, indica i nuovi limiti delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.
4. La proposta di cui al comma 2 è pubblicata nell’albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente per sessanta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni.
5. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2 adottano la proposta definitiva e la inviano alla Giunta regionale e contestualmente provvedono a comunicare agli interessati le decisioni sulle osservazioni presentate.
6. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale la proposta trasmessa dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, corredandola di un proprio parere.
7. Il Consiglio regionale approva la variazione delle zone vincolate con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La deliberazione diventa esecutiva il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Art. 38 bis
1. E’ istituito l’elenco regionale delle ditte boschive nel quale possono iscriversi tutte le imprese operanti sul territorio regionale, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 227/2001 . 2. La Giunta regionale definisce con apposito regolamento le modalità di accesso e di tenuta dell’elenco, i requisiti di iscrizione, di rinnovo, di sospensione e di cancellazione tenendo conto in particolare dell’identificazione, competenza e professionalità degli addetti.
Art. 39
2. Il regolamento forestale disciplina anche le attività che interessano i terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.
4. Il regolamento forestale disciplina in particolare:
a) per quanto riguarda i boschi:
1) i tagli boschivi ed i piani dei tagli;
2) la conversione dei boschi e la sostituzione di specie nei boschi stessi;
3) la rinnovazione del bosco;
4) la ricostituzione dei boschi degradati, danneggiati o distrutti;
5) la tutela dei boschi in situazioni speciali;
6) le potature, gli sfolli, i diradamenti e altre cure colturali;
7) la produzione, la raccolta e l'utilizzazione dei prodotti forestali non legnosi;
b) per tutti i terreni, boscati e non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico:
1) le opere connesse ai tagli boschivi e l'esbosco del legname;
2) lo sradicamento di piante e ceppaie;
3) il taglio e l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli;
4) l'asportazione di humus, terreno e cotico erboso e la raccolta delle foglie;
5) l'esercizio e le limitazioni al pascolo;
6) le trasformazioni dei boschi;
7) le trasformazioni dei terreni saldi in terreni a periodica lavorazione;
8) le altre trasformazioni di destinazione dei terreni;
9) la realizzazione di opere e i movimenti di terreno;
10) le modalità di lavorazione dei terreni agrari e le opere di sistemazione superficiale delle acque meteoriche;
c) per tutti i terreni anche non sottoposti a vincolo idrogeologico:
1) la prevenzione e la lotta ai parassiti delle piante forestali;
2) la tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi;
3) gli interventi nelle aree di effettiva produzione di tartufi delimitate ai sensi dell' articolo 15, comma 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni); 4) la prevenzione, la salvaguardia e la tutela del territorio dagli incendi boschivi;
5. Con la procedura indicata al comma 1 si provvede anche alla revisione del regolamento forestale.
6. Il regolamento forestale può prevedere che modalità di attuazione delle sue disposizioni e specifiche tecniche siano stabilite con atti degli enti locali competenti, formulati in relazione alle esigenze delle diverse realtà territoriali.
Art. 39 bis
1. La Giunta regionale, in casi di necessità ed urgenza, può adottare con provvedimento motivato specifiche misure di tutela e di salvaguardia del bosco, specificando il periodo e l'ambito territoriale di applicazione delle stesse anche in deroga alle norme del regolamento forestale.
Art. 40
1. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (209) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 15.
, i Comuni e gli Enti parco adottano, con regolamento, ai sensi dell' articolo 117, comma sesto, della Costituzione , la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto delle norme della presente legge e in coerenza con il regolamento forestale. 2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:
a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;
b) la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal regolamento forestale;
c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;
d) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
e) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.
Art. 40 bis
1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 40, approvati dalle unioni dei comuni di cui all’allegato D bis della l.r. 22/2015 , restano in vigore i regolamenti provinciali. Art. 41
- Trasformazione del bosco
1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione forestale, al fine di utilizzare il terreno su cui la stessa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente nei casi e secondo la disciplina previsti dalla presente legge.
Art. 42
1 bis. Sono escluse dall’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico di cui al comma 1 le trasformazioni effettuate:
a) nelle aree assimilate a bosco di cui all’articolo 3, comma 4;
b) nei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione quando oggetto di recupero a fini produttivi, per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento forestale. (183) Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 2.
3. Nei territori comunque soggetti a vincolo idrogeologico sono altresì soggetti ad autorizzazione:
a) la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
b) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
c) la realizzazione di ogni opera e movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque.
a) la trasformazione dei boschi;
b) le trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
d) la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui all' articolo 49 ; 5. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune per:
7. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il rilascio della autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico può avvenire tramite silenzio-assenso e quelli in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione d'inizio dei lavori.
8. Nel regolamento forestale sono altresì individuati i casi in cui le opere e i movimenti di terreno sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.
9. Ai fini della sostituzione dell'autorizzazione con la dichiarazione d'inizio dei lavori e dell'eseguibilità delle opere e movimenti di terreno senza autorizzazione o dichiarazione, nel regolamento forestale sono definite le norme tecniche relative all'esecuzione dei lavori.
10. Le procedure semplificate di cui al comma 7 riguardano le opere ed i lavori che per loro natura ed entità non comportano trasformazione permanente di boschi, rilevanti movimenti di terreno e rischi di dissesto idrogeologico, nonché gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità sulla base delle indagini di cui all' articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell' articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ). 11. I casi di cui al comma 8 sono individuati nel regolamento forestale limitatamente alle seguenti tipologie:
a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere esistenti;
b) realizzazione di impianti e reti di servizio che non comportino, se lineari, scavi di dimensioni superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità, se puntuali, scavi di volume superiore a 3 metri cubi;
c) recinzioni e altre piccole opere pertinenziali che non alterino la circolazione delle acque e non comportino movimentazioni di terreno superiori a 3 metri cubi.
12. Gli interventi di cui al comma 11 sono, in ogni caso, attuati nel rispetto delle norme relative al taglio dei boschi e delle altre piante forestali, escludendo comunque interventi che comportino lo sradicamento di piante e ceppaie forestali.
Art. 43
1. E' vietata, per un periodo di 20 anni dall'impianto, la trasformazione dei terreni rimboschiti con finanziamento o contributo finanziario pubblico, fatti salvi i casi in cui le norme che prevedono il contributo consentano espressamente tale trasformazione e i casi in cui la trasformazione sia necessaria per la realizzazione di opere pubbliche.
2. È altresì vietata la trasformazione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, secondo quanto previsto dall' articolo 76 , comma 5. 4. Per la realizzazione di opere o interventi che interessano il territorio di più enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (212) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 18.
si procede a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi della normativa vigente. La conferenza dei servizi è promossa dall'ente che ha la competenza in ordine al provvedimento amministrativo finale sull'opera o intervento da realizzare. Art. 44
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle trasformazioni di cui all'articolo 42, comma 1 bis. (148) Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 47, ed ora così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 3. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80.
3. Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del beneficiario dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva. In caso di inerzia del beneficiario, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (213) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.
provvedono a realizzare il rimboschimento, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo. 6. Qualora non siano reperibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (213) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.
subordinano il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva al versamento del costo presunto del rimboschimento stesso e lo destinano alla realizzazione degli interventi di cui all' articolo 10 nell'ambito dell'attività programmata. 7. Qualora la trasformazione del bosco comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 5 ettari, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, ne danno comunicazione alla Giunta regionale che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può prescrivere le modalità ed i tempi d'esecuzione del rimboschimento compensativo o degli interventi di cui all'articolo 10 e prevedere che i terreni interessati ricadano anche nel territorio di altri enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1. (214) Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.
7 bis. Nel caso di atti autorizzativi con validità superiore a cinque anni aventi ad oggetto trasformazioni boschive effettuabili in lotti di superficie maggiore a cinque ettari, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (213) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.
possono prevedere che il pagamento di cui al comma 6, venga effettuato anche in forma rateizzata con le modalità definite nel regolamento forestale di cui all’articolo 39. (149) Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 47. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80.
Art. 45
- Conversione del bosco e sostituzione di specie
1. È vietata la conversione dei boschi d’alto fusto in boschi cedui. Il divieto comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalle conversioni dei cedui.
2. È vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici.
3. È vietata la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie.
4. Per motivi di difesa fitosanitaria, di salvaguardia idrogeologica, di ricerca e sperimentazione, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (215) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 20.
montana possono autorizzare la conversione del bosco o la sostituzione di specie, in deroga ai divieti di cui al presente articolo. (44) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.23.
Art. 46
- Taglio dei boschi
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (216) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 21.
individuano la superficie massima che, nei dodici mesi successivi al 1 settembre, può essere sottoposta a tagli suscettibili di determinare oltre il 70 per cento di scopertura del suolo. La superficie massima utilizzabile per i predetti tagli è determinata per singolo bacino o sottobacino idrografico in funzione delle sue caratteristiche ambientali, in modo particolare idrogeologiche, della tipologia dei boschi e dei tagli boschivi. (45) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.24.
2. Il regolamento forestale determina le modalità per la corretta applicazione del limite ai tagli di cui al comma 1.
3. Il taglio raso dei boschi d’alto fusto è vietato ad eccezione dei casi espressamente previsti dal regolamento forestale.
Art. 47
1. Il regolamento forestale disciplina i tagli boschivi.
3. L'autorizzazione non è richiesta per il taglio del soprassuolo boschivo connesso all'attuazione di trasformazioni autorizzate ai sensi dell' articolo 4. 4. Il regolamento forestale individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 può avvenire tramite silenzio-assenso, quelli in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione di taglio e i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.
5. Sono comunque soggetti a sola dichiarazione, in sostituzione dell'autorizzazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i seguenti tagli, purché eseguiti in conformità alle disposizioni del regolamento forestale:
a) di utilizzazione di boschi cedui trattati a raso che presentino le seguenti caratteristiche:
1) età compresa tra il turno minimo prescritto e due volte il turno stesso e comunque non superiore ai trentasei anni;
2) dotazione di matricine inferiore a duecento per ettaro o, comunque, con un'area d'insidenza delle chiome non superiore al settanta per cento della superficie;
3) estensione della tagliata inferiore a 5 ettari, comprese le superfici di bosco contigue che siano state oggetto di taglio nei tre anni precedenti o che risultino prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza;
b) di utilizzazione di boschi cedui trattati a sterzo i cui polloni di maggior diametro non abbiano superato l'età di trentasei anni ed entro i limiti di superficie di cui al punto a);
c) di utilizzazione di cedui di robinia, di salice o di nocciolo entro i limiti di superficie di cui al punto a);
d) di diradamento delle fustaie;
e) di avviamento di boschi cedui all'alto fusto;
6. I tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 1.000 metri quadrati per ogni proprietà e anno e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale.
6 ter. Sono effettuati da imprese boschive iscritte all’elenco di cui all’articolo 38 bis:
a) i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti nel patrimonio agricolo-forestale;
6 quater. Il comma 6 ter, lettera b), non si applica in caso di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti che effettuano, direttamente o tramite i propri dipendenti o tramite i propri coadiuvanti familiari, interventi di taglio e i relativi esboschi su superfici di loro proprietà o di cui mantengono il possesso per almeno cinque anni. L’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto effettuano la comunicazione di cui al comma 6 bis, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori. (152) Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80.
(
266) Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 9.
8. Sono altresì soggetti a sola dichiarazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i tagli previsti nei piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32 , nei piani di gestione e nei piani di taglio di cui all' articolo 48 e nei piani di coltura di cui all' articolo 67 . Art. 47 bis
1. Per taglio colturale s'intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico.
2. Per tagli colturali si intendono, in particolare quelli di seguito indicati, purché non comportino trasformazione del bosco ai sensi dell' articolo 41 e non siano eseguiti in sostanziale difformità dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio: a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;
c) i tagli di ricostituzione e riconversione dei castagneti da frutto;
d) i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco e da altri eventi calamitosi, nonché alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico ed all'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità;
e) i tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione nell'ambito della manutenzione necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità pubblica e delle opere e sezioni idrauliche;
f) i tagli di avviamento dei boschi cedui all'alto fusto;
g) i tagli di utilizzazione dei boschi cedui;
h) i tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d'alto fusto;
i) i tagli di utilizzazione a buche o strisce di superficie inferiore a un ettaro nei boschi d'alto fusto;
l) i tagli a raso di fustaie finalizzati alla rinnovazione naturale o previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità;
3. Sono considerati eseguiti in difformità sostanziale dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, i seguenti tagli:
a) il taglio di fustaie, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento soggetto a dichiarazione di taglio, eseguito in assenza di autorizzazione, ove prevista, o su superfici eccedenti di oltre il 20 per cento quella autorizzata o, comunque, eccedenti la superficie autorizzata di oltre 5.000 metri quadri;
b) il taglio di bosco ceduo, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento o di avviamento all'alto fusto, eseguito senza la prevista autorizzazione o dichiarazione su una superficie superiore a un ettaro o su superficie eccedente quella autorizzata o dichiarata di oltre un ettaro;
c) il taglio eseguito in boschi di età inferiore rispetto al turno minimo prescritto, fatti salvi i casi autorizzati;
d) il taglio di ceduazione in boschi cedui invecchiati eseguito in assenza di autorizzazione ove prescritta;
e) i tagli che comportino un prelievo maggiore ovvero un rilascio minore del 20 per cento, in numero di soggetti o in massa legnosa, rispetto a quanto autorizzato, consentito o prescritto, purché il taglio in violazione sia riferito ad un numero di soggetti superiore a dieci o ad una massa legnosa superiore a 10 metri cubi. (88) Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 4.
Art. 48
1. Il taglio del bosco può essere attuato sulla base di un piano di gestione della durata minima di dieci anni che preveda fra l'altro:
a) la coltura e l'assestamento dei boschi;
b) il piano dei tagli e la ripresa legnosa;
c) le opere connesse all'attività forestale.
2. Il taglio del bosco può essere altresì attuato sulla base di un piano pluriennale dei tagli della durata minima di cinque anni.
4. Il regolamento forestale disciplina le modalità per la redazione del piano di gestione e del piano dei tagli.
5. Il piano dei tagli, eventualmente ricompreso nel piano di gestione, è obbligatorio per le superfici boscate di un corpo aziendale che comprende boschi, come definiti dall' articolo 3 comma 1, di superficie accorpata superiore a 100 ettari. Non sono soggetti all'obbligo del piano i tagli di cui all' articolo 47 bis , comma 2, lettere b), c), d) ed e), nonché i tagli di qualsiasi natura e tipologia effettuati su una superficie complessiva non superiore a cinque ettari per quinquennio. (108) Parole soppresse con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.60.
6. Il piano di gestione e il piano dei tagli possono, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.
Art. 49
- Opere connesse al taglio dei boschi
1. Sono opere connesse al taglio dei boschi quelle necessarie all’esecuzione dei lavori di taglio e d’esbosco dei prodotti legnosi. Esse comprendono:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’adattamento funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere necessarie alla regimazione delle acque superficiali;
b) la realizzazione di piste temporanee d’esbosco, che non comportino rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
c) la realizzazione, senza l’ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri o mulattiere per l’accesso ai boschi di persone o bestiame da soma;
d) la realizzazione di condotte o canali temporanei per l’avvallamento ed il trascinamento del legname e di linee d’esbosco con teleferiche, gru a cavo o similari, che non comportino asportazione di ceppaie e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
e) la realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori.
2. Il regolamento forestale disciplina l’esecuzione delle opere di cui al comma 1.
3. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1, è soggetta ad autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, da rilasciarsi comunque in riferimento a tagli boschivi da attuare in conformità all'articolo 47, previa valutazione della compatibilità delle opere medesime con l'assetto idrogeologico dei boschi interessati. L'autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, non è richiesta per i lavori di manutenzione ordinaria della viabilità esistente. (48) Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.28, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 25.
5. Nei casi in cui sia prescritto il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (220) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 25.
possono richiedere la preventiva costituzione di un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie. (48) Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.28, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 25.
Art. 50
1. Il regolamento forestale indica l'epoca del taglio del bosco in funzione delle specie che lo compongono, delle sue forme colturali, delle condizioni stazionali, vegetazionali e fitosanitarie ed in relazione ai periodi riproduttivi della fauna selvatica.
2. L'epoca del taglio è stabilita secondo calendari riferiti ai principali tipi di bosco.
Art. 51
- Sradicamento di piante e ceppaie
1. Nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici è vietato lo sradicamento di piante forestali e di ceppaie vive, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento medesimo si renda necessario per l’esecuzione di opere autorizzate ai sensi della presente legge e i casi particolari previsti dal regolamento forestale.
Art. 52
- Boschi in situazioni speciali
1. Sono considerati in situazione speciale i boschi di qualunque specie, governo e trattamento e di qualsiasi estensione che assolvono a specifiche funzioni ambientali e paesaggistiche. Rientrano, tra gli altri, nei boschi in, situazioni speciali quelli ubicati:
a) su terreni instabili, su terreni in forte pendenza o comunque particolarmente esposti a fenomeni di erosione o in aree soggette a valanghe;
b) sulle cime o lungo i crinali ove sono presenti rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione;
c) al limite della vegetazione arborea, entro una fascia di 300 metri di larghezza dal mare o lungo i corsi d’acqua.
Art. 53
- Coltivazione della sughera
Art. 54
- Coltivazione dei castagneti da frutto
Art. 55
- Piante forestali non ricomprese nei boschi
1. Il regolamento forestale stabilisce le norme di tutela delle piante forestali isolate, a gruppi, a filari o costituenti siepi non ricomprese nei boschi di cui all’
articolo 3 e situate al di fuori dei centri urbani.
2. Il regolamento forestale stabilisce, altresì, le norme di tutela delle formazioni forestali che non presentano le dimensioni, la densità o copertura del suolo di cui all’
articolo 3 .
Art. 56
- Taglio degli arbusti
1. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici è consentito nel rispetto delle modalità previste dal regolamento forestale.
2. L’estirpazione degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici è vietata salvo i casi in cui sia necessaria per la realizzazione delle trasformazioni, delle opere e dei movimenti di terreno autorizzati ai sensi dell’
articolo 42 e dell’
articolo 49 e per la manutenzione e la ripulitura delle opere idrauliche, idraulico forestali, di bonifica e dei corsi d’acqua.
3. L’estirpazione degli arbusti è, altresì, consentita nei casi previsti e disciplinati dal regolamento forestale.
Art. 57
2. I proprietari ed i possessori di boschi danno immediata comunicazione agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante ed all'ambiente e di danni fitosanitari di altra origine. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, informano il servizio fitosanitario regionale, che provvede ad indicare le norme ed i metodi di lotta. (225) Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.
3. I proprietari e i possessori di boschi colpiti da parassiti o da altre fitopatie sono tenuti ad eseguire, a propria cura e spese, gli interventi fitosanitari prescritti dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. In caso di inerzia del proprietario o del possessore, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, provvedono agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente. (225) Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.
4. Se i danni causati da parassiti o da altri agenti non possono essere efficacemente contrastati dal solo intervento dei proprietari o dei possessori dei boschi, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (224) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.
predispongono progetti d'intervento da realizzare nell'ambito degli atti della programmazione regionale o degli interventi urgenti di cui all' articolo 4 , comma 3. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree forestali.
Art. 58
- Danni da fauna selvatica
1. La Regione (226) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 30.
, al fine di prevenire, monitorare e contenere i danni provocati ai boschi dalla fauna selvatica, richiede al Comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) di cui alla
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", agli Enti parco regionali ed agli altri soggetti, pubblici e privati, competenti per la gestione faunistica del territorio, la predisposizione e la realizzazione di programmi d’intervento e di progetti volti al mantenimento della densità faunistica compatibile con l’ambiente.
2. La prevenzione in tutte le aree forestali ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle aree forestali in rinnovazione, fino ad un’altezza media delle piante di 3 metri, sono soggetti alla normativa in materia di danni all’agricoltura di cui alla LR 3/1994.
Art. 59
- Circolazione fuori strada
1. La circolazione dei veicoli a motore nei boschi è disciplinata dalla
legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 "Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore" e successive modificazioni.
2. Sono, altresì, disciplinati dalla LR 48/1994 la costruzione e l’uso di impianti e percorsi, fissi o temporanei, per lo svolgimento di attività ricreative o agonistiche con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada.
Art. 60
- Abbandono di rifiuti
1. È vietato abbandonare rifiuti nelle aree forestali, al di fuori dei punti di raccolta appositamente indicati ed attrezzati.
2. I Comuni e le
unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 promuovono e realizzano i punti di raccolta di cui al comma 1 nelle aree maggiormente frequentate.
Art. 61
- Alberi monumentali
Art. 62
Art. 63
- Raccolta dei prodotti secondari del bosco
1. Ai fini della presente legge sono considerati prodotti secondari del bosco:
a) i funghi epigei ed ipogei;
g) gli asparagi selvatici;
2. La raccolta dei funghi epigei ed ipogei è regolata dalla
legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei" e successive modificazioni e dalla
legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni" e successive modificazioni.
3. La raccolta degli altri prodotti secondari del bosco, fatti salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo, è consentita entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale.
4. La raccolta dei prodotti di cui al comma 1, lettere da b) a h), deve essere effettuata senza l’ausilio di strumenti. È comunque vietato il taglio e lo sradicamento dell’intera pianta e l’uso, per la raccolta dei frutti, di rastrelli e pettini.
5. Chi raccoglie, a fini di commercio, i prodotti di cui al comma 1, lettere da b) ad h), può essere autorizzato dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (230) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 34.
ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta regionale ed alle modalità di cui al comma 4. L'autorizzazione, non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione non è richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali). La raccolta, nel caso di terreni di proprietà privata, è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale della Regione, è soggetta a concessione. (57) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.36.
6. La raccolta dei prodotti secondari del bosco è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall’impianto. Da tale divieto è escluso il proprietario od il possessore del fondo.
7. La Giunta regionale può modificare l’elenco di cui al comma 1.
Art. 64
1. La produzione e la commercializzazione di abeti o di altre conifere destinate ad alberi di Natale, provenienti da vivai, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di attività vivaistica.
2. Il trasporto e la commercializzazione di abeti e di altre conifere o dei loro cimali destinati ad alberi di Natale, provenienti da attività selvicolturale, sono subordinati al rilascio, da parte degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (231) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 35.
di un attestato di provenienza. Le singole piante o i cimali devono essere muniti di uno speciale contrassegno. 3. È vietato il trasporto e la commercializzazione di piante di abete e di altre conifere dotate di apparato radicale e non provenienti da vivai.
4. La Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il modello dell'attestato di provenienza e dei contrassegni. Entro lo stesso termine, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (231) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 35.
stabiliscono le procedure per il loro rilascio e per l'apposizione dei contrassegni. Art. 65
1. Nei boschi sono consentiti il pascolo e l'allevamento di selvaggina ungulata.
2. Il regolamento forestale disciplina il pascolo e l'allevamento nei boschi e nelle aree forestali, con particolare riguardo ai rimboschimenti, alle tagliate, alle aree in rinnovazione, ai boschi degradati ed ai boschi in situazioni speciali di cui all' articolo 52. Art. 66
1. L'arboricoltura da legno attiene ad impianti di specie forestali destinate alla produzione intensiva di legno, realizzati in terreni non boscati.
2. L'impianto per arboricoltura da legno non vincola la destinazione a bosco del terreno interessato e non è soggetto alla normativa dettata dalla presente legge per i boschi, fatte salve le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e quelle specificamente indicate dalla presente legge e dal regolamento forestale.
Art. 67
1. I boschi, che sono stati costituiti, migliorati, ricostituiti o assoggettati a conversione o sostituzione di specie con contributo finanziario pubblico sono gestiti in conformità ad un piano di coltura.
2. Il piano, predisposto dal proprietario o dal possessore del bosco ed approvato dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (234) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 38.
entro novanta giorni dalla sua presentazione, individua le modalità per la coltivazione, l'utilizzazione e la conservazione del bosco e provvede per un arco di tempo non superiore a dieci anni. 5. Il piano di coltura può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.
Art. 68
- Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali
3. Sono fatte salve le prescrizioni dei piani e regolamenti del parco nazionale in merito agli interventi consentiti con semplice comunicazione d’inizio dei lavori.
4 bis. Il regolamento dell’ente parco o delle riserve naturali nonché gli eventuali piani di gestione, disciplinano anche le attività previste dal regolamento forestale di cui all’articolo 39, che devono essere assoggettate a specifiche norme d’uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti. (159) Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 54.
Art. 68 bis
1. Nel caso di interventi, opere o piani che interessano terreni ricadenti sul territorio di più enti, è competente l’ente nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie interessata. L’ente competente comunica all’altro ente il procedimento in corso, ai fini dell’acquisizione dell’eventuale parere per la parte di competenza.
Capo II
- Difesa dei boschi dagli incendi
Art. 69
1. Per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività ad espandersi, che interessa il bosco, le aree assimilate e gli impianti di arboricoltura da legno di cui all' articolo 66 , oppure i terreni incolti, i coltivi, ed i pascoli situati entro 50 metri da tali aree. 2. La previsione, la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi costituiscono l'attività antincendi boschivi regionale (AIB).
Art. 70
1. Ai fini della programmazione delle attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi la Regione approva il piano pluriennale regionale AIB (di seguito indicato come piano AIB), ed i programmi operativi territoriali annuali AIB articolati su base provinciale. (249) Parole inserite con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art. 5.
2. Nell'ambito dell'AIB la Regione svolge, in particolare:
a) la pianificazione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei servizi di interesse regionale;
b) il telecontrollo e le telecomunicazioni;
c) i servizi aerei di supporto alle attività di prevenzione e lotta attiva;
d) il rilevamento dati e statistica;
e) la divulgazione di notizie e dati;
f) l'addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB.
Art. 70 bis
Abrogato.
Art. 70 ter
1. I Comuni, sulla base delle indicazioni contenute nel piano AIB, svolgono le seguenti attività:
b) assicurano i servizi logistici necessari per le squadre di pronto intervento e per gli altri soggetti che concorrono all'estinzione dell'incendio, adottando gli eventuali provvedimenti autoritativi;
c) assicurano la disponibilità, previo apposito censimento, degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito territoriale di competenza e utilmente impiegabili nelle operazioni d'estinzione attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del Sindaco nei casi di grave ed urgente necessità, come previsto dall' articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 concernente "Legge sul contenzioso amministrativo (Allegato E)". Art. 70 quater
1. Nell'ambito dell'AIB sono individuate, in particolare, le seguenti attività:
a) pianificazione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture per l'AIB, compreso gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
b) pianificazione, realizzazione e manutenzione degli interventi per la salvaguardia, il ripristino e per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco;
c) gestione ed impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale utilizzati nell'AIB;
d) pianificazione ed effettuazione dei servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi.
Art. 71
1. Il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi è esercitato dalla Regione tramite:
a) la sala operativa unificata permanente (SOUP) e i coordinatori di sala operativa antincendi boschivi;
b) i direttori delle operazioni AIB (DO AIB).
2. La lotta attiva agli incendi boschivi è svolta in ambito regionale dagli enti di cui all’articolo 70 quater, comma 2, e in base a specifici accordi e convenzioni, da squadre di associazioni del volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e della l.r. 28/1993 . 3. Per lo svolgimento della lotta attiva la Regione può anche avvalersi, con le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici accordi e convenzioni.
4. I coordinatori di sala operativa antincendi boschivi, i direttori delle operazioni antincendi e il personale di cui ai commi 2 e 3, svolgono la lotta attiva secondo le attribuzioni e le modalità definite dal piano AIB.
5. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il sistema regionale di addestramento e qualificazione dei coordinatori di sala operativa antincendi boschivi e dei direttori delle operazioni antincendi, la cui articolazione e gestione è disciplinata dalla Giunta regionale.
5 bis. Le funzioni di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi tramite i soggetti di cui al comma 1, lettera b bis), sono esercitate dalla Regione a decorrere dal trasferimento del personale provinciale del comparto regioni-enti locali che risulta assegnato ai compiti di cui alla medesima lettera b bis). Il trasferimento di detto personale è effettuato secondo la disciplina prevista dal capo II della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). (195) Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 15.
Art. 72
- Obblighi degli Enti locali e degli Enti parco
Art. 73
- Volontariato
Art. 74
1. La pianificazione dell'AIB è costituita da:
a) piano AIB, approvato dalla Giunta regionale;
2. Il piano AIB individua l'organizzazione ed il coordinamento dell'AIB e definisce in particolare:
a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi nel territorio regionale;
b) le opere, gli interventi, le attività relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi e in particolare:
1) gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
2) i criteri e le modalità per gli interventi pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco;
3) i servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi;
4) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;
c) le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, nonché le procedure operative per l'AIB;
d) le modalità d'impiego delle squadre del volontariato;
e) le attività informative per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio;
f) l'individuazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale regionale, da utilizzare per le attività di addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB e detta, altresì, ulteriori disposizioni per il loro svolgimento;
g) i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti che operano all'AIB;
h) qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell'AIB.
3. Il piano AIB ha validità pluriennale. Annualmente la Giunta regionale può aggiornare o integrare il piano in particolare per quanto riguarda:
a) la verifica degli indici di pericolosità;
b) la localizzazione delle opere e degli impianti di cui al comma 2, lettera b), numero 4), da realizzare nell'ambito della programmazione regionale ai sensi dell' articolo 4 e dell' articolo 10 della presente legge. 4. Il piano AIB contiene una specifica sezione per le aree naturali protette regionali, i cui contenuti sono definiti attraverso le proposte dei rispettivi Enti gestori, trasmesse alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta e valutate sentito il Corpo forestale dello Stato.
5. Il piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, di cui all' articolo 8, comma 2, della l. 353/2000 , predisposto dal Ministro dell'ambiente d'intesa con la Regione, costituisce, a far data dalla sua approvazione, parte integrante del piano AIB. Art. 74 bis
1. Nelle aree individuate dal piano AIB sono approvati dalla Giunta regionale i piani specifici di prevenzione AIB riferiti a un periodo minimo di dieci anni. Il piano specifico di prevenzione può essere aggiornato nell’arco temporale della sua validità. Il regolamento forestale disciplina le modalità per la realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB.
2. I piani specifici di prevenzione AIB di cui al comma 1 prevedono, in particolare:
a) gli interventi colturali straordinari per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
b) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi e la loro puntuale localizzazione.
3. La realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 2 costituisce intervento pubblico forestale di cui all’articolo 10 ed è attuata con le procedure di cui all’articolo 11.
4. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, prescrivono ai proprietari o possessori dei terreni le modalità e i criteri per la coltivazione e l’utilizzazione dei terreni sui quali sono stati realizzati gli interventi e le opere di cui al comma 2.
5. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni di cui al comma 4, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 82, comma 8 bis, e gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, possono intervenire in sostituzione dei proprietari o possessori per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, ponendo i relativi oneri a carico dei proprietari e possessori inadempienti, secondo le procedure definite nel regolamento forestale.
Art. 75
- Addestramento del personale
Art. 75 bis
1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.
3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.
4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.
5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell’annualità precedente.
6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui al comma 5, la Regione Toscana esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). 7. In caso di esercizio associato, le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 6, si intendono riferite all'ente responsabile dell'esercizio associato ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 68/2011 ; il comma 4 si intende riferito all'ente medesimo in caso di esercizio associato delle funzioni attinenti gli strumenti urbanistici. Art. 75 ter
1. E’ istituita sul SIGAF la banca dati dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro cinquanta metri dal bosco percorso dal fuoco risultanti anche dai rilievi del Corpo forestale dello Stato.
Art. 76
1. Il regolamento forestale definisce:
a) le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe;
3. I proprietari ed i possessori di tutte le aree definite all'articolo 69, comma 1, colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono il libero accesso e mettono a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni. 7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.
Capo III
Materiale forestale di propagazione
Art. 76 bis
- Ambito di applicazione
1. La disciplina del presente capo si applica al MFP relativo alle specie elencate nell'allegato D e destinato ad interventi relativi all'imboschimento e al rimboschimento, nonché all'arboricoltura da legno.
2. Non è soggetto alla disciplina del presente capo il MFP del quale sia provata la destinazione all'esportazione e riesportazione verso paesi terzi ed il MFP, sotto forma di postime e parti di piante, per il quale sia provato che non è destinato agli interventi di cui al comma 1.
3. Qualora una ditta detenga o commercializzi a qualsiasi titolo materiali appartenenti alle specie di cui all'allegato D non destinati agli interventi di cui al comma 1 o destinati all'esportazione e riesportazione verso paesi terzi, è fatto obbligo di apporre sui materiali etichette recanti la dicitura "non per fini forestali" o "destinato all'esportazione verso paesi terzi".
Art. 77
1. Il MFP è soggetto a controllo di provenienza o identità clonale.
3. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo, le eventuali disposizioni transitorie e provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato D.
Art. 78
- Libro regionale dei boschi da seme
1. Ai fini del controllo del MFP, i boschi, gli arboreti e le piante relativi alle specie di cui all’allegato D, idonei alla produzione del MFP medesimo, sono iscritti nel Libro regionale dei boschi da seme (LRBS).
2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti d’idoneità di boschi, arboreti e piante per la produzione del MFP, privilegiando le specie locali, al fine di favorire la tutela e il ripristino della vegetazione forestale autoctona, anche nel rispetto della
legge regionale 16 luglio 1997, n. 50 "Tutela delle risorse genetiche autoctone".
3. La Giunta regionale provvede alla compilazione e all’aggiornamento del LRBS. Il LRBS e suoi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. L'iscrizione al LRBS è promossa dalla Giunta regionale, anche su proposta degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (240) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 45.
, del proprietario o su indicazione di enti scientifici o di ricerca. La proposta è trasmessa al proprietario o al possessore interessato, unitamente ad un disciplinare di gestione dei boschi da seme per un periodo non inferiore ai cinque anni. (75) Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 45.
6. La Giunta regionale verifica le eventuali osservazioni e approva l'iscrizione al LRBS e il relativo disciplinare di gestione, previo parere degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. La Giunta regionale provvede, inoltre, ad un indennizzo annuo nei confronti del proprietario o del possessore in relazione all'eventuale diminuzione del reddito del fondo interessato. Il disciplinare di gestione è vincolante e può derogare alle norme del regolamento forestale di cui all’articolo 39. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, provvedono agli interventi di gestione previsti dal disciplinare, ponendo i relativi oneri a carico del proprietario o del possessore. (75) Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 45.
7. Con le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 si provvede all’aggiornamento del LRBS, comprese le revoche dell’iscrizione, e alla revisione del disciplinare di gestione dei boschi da seme.
8. La Regione può acquisire al proprio patrimonio agricolo-forestale, ai sensi dell’articolo 24, i boschi e gli arboreti iscritti nel LRBS.
Art. 79
2. I titolari di autorizzazione devono:
a) tenere, presso ogni unità produttiva autonoma dell'azienda, il registro di carico e scarico, ove sono annotate cronologicamente e analiticamente l'entrata e l'uscita di MFP;
3. Limitatamente all'uso di MFP a fini di ricerca e sperimentazione, l'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta agli istituti universitari, agli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai centri nazionali per la conservazione delle biodiversità forestali di cui all'articolo 10 del d.lgs. 227/2001 . 5. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo.
Art. 79 bis
1. Durante tutte le fasi di produzione, commercializzazione e trasporto il MFP deve essere mantenuto in partite omogenee, separate ed identificate con riferimento agli elementi di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 386/2003 . a) la mescolanza di materiali di moltiplicazione;
b) la successiva propagazione vegetativa.
4. Nel territorio della Toscana, per effettuare rimboschimenti, imboschimenti od impianti di arboricoltura da legno, la messa a dimora di MFP appartenente alla categoria "identificato alla fonte" è consentita esclusivamente nella regione di provenienza, fatta salva una specifica autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. (242) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 47.
5. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo.
Art. 80
1. Fatta salva l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia fitosanitaria, la commercializzazione del MFP prodotto in altre regioni o nei paesi dell'Unione europea è subordinata alla presentazione del certificato attestante la provenienza e l'identità clonale, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per l'importazione di MFP dai paesi terzi si applica quanto previsto dal d.lgs 386/2003 . Capo IV
- Sanzioni
Art. 81
- Vigilanza ed accertamento delle infrazioni
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge, l’accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente.
Art. 82
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge o previste dal regolamento forestale, dall’autorizzazione o dal piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d’uso in deroga ai divieti di cui all’articolo 76, comma 5 e all’articolo 43;
b) pagamento di una somma minima di euro 240,00 e massima di euro 1.440,00 per:
1) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d’uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimenti di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale;
2) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d’autorizzazione o in difformità della stessa;
3) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata una conversione o sostituzione di specie di cui all’articolo 45, in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa;
d) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:
1) ogni 2.500 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformità sostanziale, ai sensi dell’articolo 47 bis, comma 3, lettera e), dalle disposizioni previste nel regolamento forestale di cui all’articolo 39, nell’autorizzazione o nel piano dei tagli o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio;
2) ogni 10.000 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati omettendo la dichiarazione preventiva, ove prescritta;
3) la mancata comunicazione o il mancato aggiornamento della comunicazione dell’impresa incaricata dei lavori ai sensi dell’articolo 47, comma 6 ter;
4) la mancata comunicazione di inizio o fine lavori ove prescritta;
e) pagamento di una somma minima di euro 30,00 e massima di euro 180,00 per:
1) mancata apposizione del cartello di cantiere, ove prescritto;
2) ogni pianta abbattuta o danneggiata in violazione alle norme relative alle piante da rilasciare ad invecchiamento indefinito o a quelle relative alle piante isolate di cui all'articolo 55;
f) pagamento di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro 36,00 per:
2) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati;
3) ogni pianta o ceppaia sradicata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma;
4) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme concernenti i boschi affetti da malattia;
5) ogni capo di bestiame immesso in violazione delle norme sul pascolo ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi del comma 5, lettera c); qualora si tratti di bestiame ovino l’importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;
6) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative al taglio degli arbusti;
7) ogni pianta o ceppaia abbattuta danneggiata o potata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b), della lettera d), numero 1) e 2), della lettera e), numero 2), e della lettera f), numero 3) e 8), del presente comma; (172) Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 63.
8) ogni 250 metri quadrati, o frazione minore, in caso di tagli boschivi eseguiti in periodo non consentito o causando danni significativi al novellame o alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dote del bosco, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi della lettera d), numero 1), del presente comma.
2. L'importo complessivo della sanzione proporzionale calcolata ai sensi del comma 1, lettera f), numeri 3) e 4), è determinato fino ad un massimo di euro 360,00 ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione.
3. L'importo complessivo della sanzione proporzionale calcolata ai sensi del comma 1, lettera f), numero 7), è determinato fino ad un massimo di euro 360,00 ogni 2500 metri quadrati, o frazione minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione.
4. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all’articolo 52, comma 2, le sanzioni previste al comma 1, sono raddoppiate.
5. Sono inoltre applicate le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 1.033,00 e massima di euro 10.330,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio, definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e nelle aree di cui al comma 1, lettera b bis), dello stesso articolo; (189) Lettera cosi sostituita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 8.
a bis) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per:
1) l’utilizzo da parte di un’impresa anche individuale, sul cantiere forestale per ogni unità di personale non in regola con le norme sulle condizioni di rilascio del tesserino di cui all’articolo 39, comma 4, lettera a), numero 8 bis); la sanzione è raddoppiata in caso di reiterazione delle violazioni;
b) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:
1) la raccolta dei prodotti secondari del bosco, esclusi i funghi epigei ed ipogei, in quantità superiore ai limiti o in difformità alle prescrizioni indicate dall’articolo 63;
2) la realizzazione di impianto d’arboricoltura da legno o il suo espianto senza la prescritta comunicazione;
3) ogni sughera e ogni castagno da frutto abbattuti in violazione delle norme di cui agli articoli 53 e 54;
4) ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di sughereta o di castagneto da frutto sottoposti a coltura agraria in assenza d’autorizzazione o in difformità dalla stessa;
c) pagamento di una somma minima di euro 32,00 e massima di euro 192,00 per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione della norma di cui all’articolo 76, comma 4, lettera a); qualora si tratti di bestiame ovino l’importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;
d) pagamento di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro 36,00 per:
1) ogni sughera decorticata in violazione alle norme;
2) ogni pianta o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commercializzato senza il permesso o il contrassegno regolamentare.
7. Per le violazioni relative al titolo V, capo III, della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 1.000,00 e massima di euro 6.000,00 per chiunque produca, detenga, venda o metta comunque in circolazione MFP senza l’autorizzazione di cui all’articolo 79;
b) pagamento di una somma minima di euro 500,00 e massima di euro 3.000,00 per chiunque ometta di tenere il registro di carico e scarico;
c) pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00 per chiunque tenga irregolarmente il registro di carico e scarico od ometta la comunicazione della consistenza del MFP presente nelle proprie unità produttive;
d) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di sementi, e per centinaia o frazione di centinaia di piante, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, per chiunque acquista, distribuisce, trasporta, vende o altrimenti commercializza materiali di propagazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l’identità clonale;
e) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piante, astoni od altro MFP messo a dimora in violazione della disposizione di cui all’articolo 79 bis, comma 4.
9. Per ogni altra violazione delle disposizioni nel regolamento forestale, nell’autorizzazione o nel piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, è previsto il pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi del comma 1, lettere a) e b) e lettera d), numero 1.
Art. 83
Art. 84
1. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono causati danni ai boschi ed alle aree forestali, si applica una sanzione dal doppio al sestuplo del valore medio di mercato delle piante tagliate o sradicate o del danno commesso, ferme restando le sanzioni di cui agli articolo 82 e 83. 2. Qualora la violazione consista nel taglio di piante a fini selvicolturali o di trasformazione del bosco, la determinazione del danno riguarda solo le piante che non avrebbero dovuto essere tagliate o estirpate secondo le norme regolamentari vigenti o, in carenza, secondo le corrette tecniche selvicolturali.
3. Nei casi in cui la violazione si configuri come trasformazione del bosco o come difformità sostanziale ai sensi dell' articolo 47 bis , comma 3, l'importo della sanzione di cui al comma 1 è aumentato del 25 per cento. 4. La Giunta regionale individua le modalità per la valutazione delle piante tagliate o del danno commesso ed i soggetti incaricati di effettuare tale valutazione.
Art. 85
1. Nel caso di violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli o delle disposizioni stabilite a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.
2. Qualora non vi sia coincidenza tra il trasgressore e il possessore a qualunque titolo del bene oggetto della violazione i lavori sono prescritti anche a carico dei possessori a qualunque titolo in quanto obbligati in solido ai sensi dell' articolo 6 della l. 689/1981 . 3. Per i fini di cui al comma 1, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico intima ai trasgressori e agli eventuali obbligati in solido l'esecuzione degli interventi necessari, fissando criteri, modalità e tempi di esecuzione, ed i termini dell'eventuale presentazione del progetto esecutivo dei lavori da realizzare.
4. Nel caso in cui i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano esecuzione ai provvedimenti d'intimazione nei termini prescritti, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico provvede alla progettazione, alla direzione ed all'esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, la relativa riscossione è effettuata ai sensi della normativa vigente per l'esazione delle contribuzioni dirette.
5. Per i fini di cui al comma 4 l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico provvede all'occupazione temporanea, anche d'urgenza, dei terreni e degli altri beni su cui devono essere eseguiti i lavori. Per tale occupazione non è dovuto alcun indennizzo al proprietario o al possessore da parte dell'ente stesso.
6. I trasgressori o gli eventuali obbligati in solido che non provvedono nei termini prescritti, all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 o alla presentazione del progetto esecutivo degli stessi, se richiesto, sono soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 360,00 a un massimo di euro 2.160,00 (111) Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.64.
per ogni 1000 metri quadrati o frazione del terreno interessato dalla violazione. 6 bis. Al fine di regolarizzare le opere previste dalla presente legge, e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d'inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata dall'ente competente quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla presente legge, al regolamento forestale e agli strumenti di pianificazione territoriale. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative, quando dovute, (175) Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 64.
da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo con le modalità di cui all 'articolo 44. L'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può prescrivere l'esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento. (95) Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 11.