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Legge regionale 8 marzo 2000, n. 23

Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 17 marzo 2000

INDICE

chudere cartella Capo I - - ISTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLTURA DELLA REGIONE TOSCANA E DELL’ANAGRAFE REGIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE
Art. 2 - Sistema Informativo Agricoltura della Regione Toscana
Art. 3 - Anagrafe regionale delle aziende agricole
chudere cartella Capo II - - SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI: MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA (LR 49/1997), AGRITURISMO (LR 76/1994), APICOLTURA (LR 69/1995), TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE (LR 3/1995), ELETTRIFICAZIONE RURALE (LR 46/1988)
chudere cartella Capo III - - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANTE OFFICINALI, TREBBIATURA E SGRANATURA MECCANICA, REGISTRAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE.
Art. 26 - Piante officinali
Art. 27 - Trebbiatura e sgranatura meccanica
Art. 28 - Abbattimento alberi di olivo
Art. 29 - Registrazione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette
chudere cartella Capo IV - - MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SNELLIMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA (LR 11/1998) E DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE (LR 10/89) IN AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA
chudere cartella Capo V - - Norme finali
Art. 34 - Abrogazioni
Art. 35 - Disposizioni transitorie in materia di agriturismo

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 9 febbraio 1998, n. 11 ed alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10

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V. B.U. 17 aprile 2000, n. 17, Errata Corrige.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 45, art.16.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.