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Legge regionale 8 marzo 2000, n. 23

Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 17 marzo 2000

Capo I
- ISTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLTURA DELLA REGIONE TOSCANA E DELL’ANAGRAFE REGIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE
Art. 2
- Sistema Informativo Agricoltura della Regione Toscana
1. Al fine di razionalizzare i flussi informativi e semplificare i procedimenti del settore agricolo è istituito il Sistema Informativo Agricoltura della Regione Toscana (S.I.A.RT).
Il S.I.A.RT opera nell’ambito della Rete Telematica della Regione Toscana (RTRT), ed è connesso, come articolazione regionale, al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) ed integrabile ai sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni mediante la Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni (R.U.PA).
2. Il S.I.A.RT realizza l’integrazione delle informazioni per fornire gli strumenti adeguati agli operatori ed i servizi integrati agli utenti del settore agricolo, garantendo la massima sicurezza nonché il rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali.
3. Il S.I.A.RT utilizza la RTRT come infrastruttura di base per il governo e la gestione dei servizi comuni ai vari soggetti del settore.
4. l flussi informativi fra gli operatori del sistema avvengono principalmente per via telematica mediante la RTRT, e tutti i soggetti partecipanti sono tenuti a predisporre e fornire l’aggiornamento al S.I.A.RT sulla base delle determinazioni della Giunta regionale.
Art. 3
1. Per gli stessi fini di cui al comma 1 dell’articolo 1 è istituita, presso l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), l’anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell’azione regionale.
2. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale è disciplinata l’organizzazione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole e sono individuati i dati che vi sono inseriti. In particolare l’anagrafe contiene:
a) le generalità del titolare o legale rappresentante dell’azienda;
b) le qualifiche dei soggetti che a vario titolo operano nell’azienda; la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) è registrata in una specifica sezione;
c) il titolo giuridico di disponibilità dei beni immobili;
d) la consistenza fisica dei beni immobili disponibili;
e) le attività agricole praticate, sia principali che connesse;
f) le richieste e le concessioni di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.
3. L’anagrafe regionale delle aziende agricole contiene una rubrica informativa, consultabile da chiunque, nella quale sono inserite le informazioni relative alle procedure di finanziamento e quelle utili alla rapida individuazione delle procedure amministrative rispondenti alle esigenze dell’azienda.
4. L’accesso all’anagrafe regionale delle aziende agricole è consentito:
a) alle pubbliche amministrazioni;
b) ai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), limitatamente alle posizioni da essi trattate;
c) all’imprenditore agricolo, o suo mandatario, limitatamente alla propria posizione.
5. L’ARTEA stipula protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche che detengono dati e notizie relative agli imprenditori e alle aziende agricole, ai fini dell’inserimento delle stesse nell’anagrafe regionale delle aziende agricole e della reciproca comunicazione delle informazioni detenute.
Capo II
- SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI: MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA (LR 49/1997), AGRITURISMO (LR 76/1994), APICOLTURA (LR 69/1995), TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE (LR 3/1995), ELETTRIFICAZIONE RURALE (LR 46/1988)
Articoli da 4 a 25 :
Capo III
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANTE OFFICINALI, TREBBIATURA E SGRANATURA MECCANICA, REGISTRAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE.
Art. 26
- Piante officinali
1. Chiunque intenda esercitare l’attività di raccolta e di coltivazione di piante officinali deve presentare allo sportello unico per le attività (SUAP), segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (5)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 6.

2. Per l’esercizio dell’attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di piante officinali è necessario aver conseguito il diploma di erborista.
3. Chiunque intenda esercitare una o più delle attività di cui al comma 2 deve presentare al SUAP una SCIA (5)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 6.

, dichiarando gli estremi relativi al conseguimento del diploma di erborista.
3 bis. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA. (6)

Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 6.

Art. 27
- Trebbiatura e sgranatura meccanica
1. Per l’esercizio dell’attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose, di cui al Regio decreto legge 23 aprile 1942, n. 433 e al Decreto Legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n.152, non è richiesta alcuna licenza.
Art. 28
- Abbattimento alberi di olivo
1. Nei casi in cui non ricorrano vincoli paesaggistici ed idrogeologici è consentito il taglio e l’estirpazione degli alberi di olivo, fatti salvi gli impegni assunti a fronte dell’erogazione di contributi pubblici, previa comunicazione al Comune da inoltrarsi almeno 30 giorni prima del taglio e dell’estirpazione ai fini della verifica da parte del Comune della conformità dell’intervento con gli strumenti urbanistici.
Art. 29
- Registrazione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette
1. Le domande di registrazione delle denominazioni di origine protetta (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) sono inviate, corredate della documentazione relativa, alla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, esprime il parere sulle domande di cui al comma 1 e le invia al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Capo IV
- MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SNELLIMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA (LR 11/1998) E DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE (LR 10/89) IN AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA
Articoli da 30 a 33 :
Capo V
- Norme finali
Art. 34
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 26 aprile 1973, n.28 , "Istituzione della Commissione regionale per i pareri sulle domande di riconoscimento della denominazione di origine dei mosti e dei vini";
b) legge regionale 1 agosto 1981, n.63 , "Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell’agricoltura";
c) legge regionale 7 settembre 1981, n.69 , "Istituzione del Comitato Consultivo Regionale perla ricerca scientifica, tecnologica e sviluppo della divulgazione tecnica in agricoltura e foreste";
d) legge regionale 29 luglio 1994, n.60 , "Assistenza agli utenti di motori agricoli";
e) legge regionale 31 dicembre 1994, n.114 , "Provvedimenti a favore della cooperazione agro forestale".
Art. 35
- Disposizioni transitorie in materia di agriturismo
1. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede, per quanto necessario in adeguamento alle disposizioni di cui alla Sezione II del Capo II:
a) alla presentazione al Consiglio regionale di una proposta di modifica del Piano di indirizzo per l’agriturismo;
b) alla modifica della modulistica approvata.
2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono a trasmettere alla Giunta regionale l’elenco riepilogativo delle autorizzazioni già rilasciate.

Note del Redattore:

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Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 9 febbraio 1998, n. 11 ed alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10

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V. B.U. 17 aprile 2000, n. 17, Errata Corrige.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 45, art.16.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.