Legge regionale 8 marzo 2000, n. 23
Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 17 marzo 2000
Art. 26
- Piante officinali
1. Chiunque intenda esercitare l’attività di raccolta e di coltivazione di piante officinali deve presentare allo sportello unico per le attività (SUAP), segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (5)
2. Per l’esercizio dell’attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di piante officinali è necessario aver conseguito il diploma di erborista.
3. Chiunque intenda esercitare una o più delle attività di cui al comma 2 deve presentare al SUAP una SCIA (5), dichiarando gli estremi relativi al conseguimento del diploma di erborista.
3 bis. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA. (6)
Note del Redattore:
Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 16 luglio 1997, n. 49 , l.r. 17 ottobre 1994, n. 76 , l.r. 18 aprile 1995, n. 69 , l.r. 3 gennaio 1995, n. 3 ed alla l.r. 20 giugno 1988, n, 46 .
Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 9 febbraio 1998, n. 11 ed alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.