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Legge regionale 8 marzo 2000, n. 23

Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 17 marzo 2000

Capo III
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANTE OFFICINALI, TREBBIATURA E SGRANATURA MECCANICA, REGISTRAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE.
Art. 26
- Piante officinali
1. Chiunque intenda esercitare l’attività di raccolta e di coltivazione di piante officinali deve presentare allo sportello unico per le attività (SUAP), segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (5)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 6.

2. Per l’esercizio dell’attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di piante officinali è necessario aver conseguito il diploma di erborista.
3. Chiunque intenda esercitare una o più delle attività di cui al comma 2 deve presentare al SUAP una SCIA (5)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 6.

, dichiarando gli estremi relativi al conseguimento del diploma di erborista.
3 bis. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA. (6)

Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 6.

Art. 27
- Trebbiatura e sgranatura meccanica
1. Per l’esercizio dell’attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose, di cui al Regio decreto legge 23 aprile 1942, n. 433 e al Decreto Legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n.152, non è richiesta alcuna licenza.
Art. 28
- Abbattimento alberi di olivo
1. Nei casi in cui non ricorrano vincoli paesaggistici ed idrogeologici è consentito il taglio e l’estirpazione degli alberi di olivo, fatti salvi gli impegni assunti a fronte dell’erogazione di contributi pubblici, previa comunicazione al Comune da inoltrarsi almeno 30 giorni prima del taglio e dell’estirpazione ai fini della verifica da parte del Comune della conformità dell’intervento con gli strumenti urbanistici.
Art. 29
- Registrazione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette
1. Le domande di registrazione delle denominazioni di origine protetta (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) sono inviate, corredate della documentazione relativa, alla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, esprime il parere sulle domande di cui al comma 1 e le invia al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Note del Redattore:

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Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 9 febbraio 1998, n. 11 ed alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10

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V. B.U. 17 aprile 2000, n. 17, Errata Corrige.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 45, art.16.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.