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Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

Legge forestale della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 31 marzo 2000

Titolo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge unifica, coordina e modifica la normativa regionale vigente in materia forestale, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato in materia di boschi, territori montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo e tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
2. La presente legge, in particolare:
a) disciplina un regime di incentivazioni per le attività forestali, regola gli interventi di competenza della Regione e degli enti locali e stabilisce i vincoli e le prescrizioni cui sottoporre le forme d’uso dei boschi, per la conservazione e la valorizzazione di tutti i boschi, di proprietà sia pubblica che privata;
b) disciplina la gestione del vincolo idrogeologico;
c) persegue gli obbiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversità, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali, della gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, anche nell’ambito delle politiche comunitarie per l’agricoltura, lo spazio rurale e l’ambiente;
c bis) disciplina la materia degli incendi boschivi nel rispetto dei principi fondamentali Sito esternodella legge 21 novembre 2000, n. 35 (Legge quadro in materia di incendi boschivi); (17)

Lettera aggiunta con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art.1.

c ter) disciplina la commercializzazione del materiale forestale di propagazione (MFP) in attuazione della direttiva 99/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, e in conformità alle disposizioni del Sito esternodecreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 99/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione); (85)

Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 1.

c quater) attua ed esplicita i principi di gestione forestale sostenibile;(116)

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 21.

c quinquies) detta disposizioni per l’amministrazione del patrimonio agricolo-forestale al fine di orientare la gestione produttiva degli enti competenti verso obbiettivi di sostenibilità ambientale, di accrescimento della biodiversità animale e vegetale, di uso sociale, didattico, culturale e ricreativo e di promozione dell’economia locale.(116)

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 21.

3. Il riordino delle funzioni amministrative in materia forestale è disposto in attuazione dell’articolo 4, commi 1 e 3, dell’articolo 5, comma 8 e dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). (18)

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.1, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

4. La disciplina della presente legge è disposta nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.(196)

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

Art. 2
- Finalità
1. La Regione Toscana riconosce il bosco come bene di rilevante interesse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali.
2. La conservazione del bosco, quale bene irrinunciabile della società toscana, è perseguita anche attraverso il mantenimento dell’indice forestale esistente. La valorizzazione economica del bosco concorre allo sviluppo rurale complessivo della Toscana.
Art. 3
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete. (19)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.2.

2. Sulla determinazione dell’estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all’interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.
3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l’assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d’utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.
4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.
5. Non sono considerati bosco:
a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;
b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;
c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.
6. Gli alberi e gli arbusti che costituiscono la vegetazione forestale ai fini della presente legge, sono elencati nell’allegato A. Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l’arboricoltura da legno, ancorché non espressamente indicate nell’allegato A.
7. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l’elenco delle specie forestali di cui all’allegato A.
8. Ai fini della presente legge i termini "bosco" e "foresta" sono sinonimi.
9. I boschi e le aree assimilate di cui al presente articolo, nonché le aree interessate da piante, formazioni forestali e siepi di cui all’ articolo 55 , comma 1 e comma 2 e gli impianti per l’arboricoltura da legno di cui all’ articolo 66 , costituiscono l’area d’interesse forestale, di seguito indicata come area forestale.
Art. 3 bis
- Sistema informativo per le procedure amministrative (117)

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 22.

1. Per le procedure amministrative di cui alla presente legge è utilizzato il sistema informativo denominato sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) che opera all’interno del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
Art. 3 ter
1. Le funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, sono di competenza delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), della Città metropolitana di Firenze ai sensi dell’articolo 5, comma 8 della l.r. 22/2015 e delle unioni di comuni di cui all’allegato D bis della l.r. 22/2015.
2. Le funzioni di cui agli articoli 38, (245)

Parole soppresse con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art. 1.

e 74, sono attribuite alle unioni di comuni di cui all’allegato D bis della l.r. 22/2015 e alla città metropolitana.
3. Le funzioni di cui all’articolo 6, articolo 42, comma 5, articolo 70 ter e articolo 75 bis, sono svolte dai comuni.
Titolo II
- PROGRAMMAZIONE E INVENTARIO DELLE RISORSE FORESTALI
Art. 4
1. Le linee di sviluppo e di tutela del patrimonio forestale della Toscana sono definite nel Piano forestale regionale che costituisce attuazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).
2. Il piano forestale regionale, quale strumento della programmazione regionale, approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015:
a) descrive lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale ed all’economia della Regione;
b) ripartisce il territorio di interesse forestale in aree omogenee, in rapporto alle competenze amministrative e alle esigenze di coordinamento e di organicità dell’attività forestale;
c) stabilisce gli obiettivi strategici e i criteri generali per l’esercizio delle funzioni amministrative;
d) definisce le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, lo sviluppo e il sostegno della filiera foresta-legno in ambito regionale;
e) individua gli indirizzi e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale, per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, gli interventi pubblici forestali, la tutela e valorizzazione dei prodotti non legnosi del bosco, l'attuazione delle politiche forestali comunitarie e degli impegni assunti in sede internazionale;
f) specifica le modalità di presentazione delle proposte d’intervento da parte degli enti competenti, la tipologia delle opere e dei lavori da eseguire in amministrazione diretta e di quelli da affidare a terzi, il contingente numerico e la distribuzione territoriale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria impiegati in amministrazione diretta e le misure d’incentivazione della selvicoltura;
g) individua le previsioni di spesa, le risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle per gli interventi urgenti, i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti fra gli enti competenti, nonché la rendicontazione delle spese ed il monitoraggio fisico e finanziario;
h) definisce le modalità di redazione dell’Inventario forestale della Toscana e della Carta forestale della Toscana;
i) individua le attività di qualificazione, informazione e comunicazione, i mezzi per attuarle e i soggetti cui indirizzarle.
3. La Giunta regionale, in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano forestale regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
Art. 5
- Inventario forestale della Toscana
1. Al fine di conoscere e descrivere le risorse forestali e di divulgare le relative informazioni, la Regione provvede alla redazione e alla tenuta dell’Inventario forestale della Toscana (IFT).
2. L’Inventario ha carattere permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico.
Art. 6
- Rilevazioni inventariali
1. Ai fini delle rilevazioni inventariali i Comuni svolgono i compiti di cui ai commi seguenti.
2. I Comuni interessati informano la popolazione delle attività inerenti le rilevazioni inventariali.
3. Il personale addetto ai lavori inventariali può accedere alle aree interessate, di proprietà pubblica e privata.
4. L’accesso è preceduto da apposita comunicazione, notificata nelle forme di legge a cura del Comune competente per territorio, al proprietario o al possessore dell’area interessata almeno trenta giorni prima di quello previsto per l’accesso.
5. L’atto notificato contiene l’indicazione del giorno e dell’ora dell’accesso, nonché l’indicazione sommaria della durata e delle modalità delle operazioni inventariali. L’atto indica inoltre l’ufficio al quale l’interessato può rivolgersi per concordare un diverso giorno per l’accesso.
6. Il Comune accerta l’indennizzo dovuto, da parte della Regione, al proprietario od al possessore, per le piante eventualmente abbattute o danneggiate e per ogni altro eventuale danno arrecato. La Regione, verificata la rispondenza dell’indennizzo al danno, approva l’accertamento effettuato dal Comune, che provvede anche alla liquidazione per conto della Regione medesima.
7. La Regione garantisce l’uso esclusivo dei dati rilevati, astenendosi da ogni riferimento alla singola proprietà, salvo specifica autorizzazione del proprietario.
Art. 7
- Inventari speciali
1. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, curano la redazione degli inventari forestali speciali di cui all'articolo 11, comma 8, all'articolo 52, comma 5, e all'articolo 66, comma 4. (22)

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.4, poi così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 3, ed ora così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art. 2.

2. La Giunta regionale indica le modalità d’impianto e aggiornamento degli inventari forestali speciali, precisandone finalità, metodo d’attuazione e fonti di finanziamento.
4. La Giunta regionale può individuare obiettivi e tipologie di ulteriori inventari speciali, oltre a quelli di cui al comma 1.In particolare per quanto riguarda il patrimonio regionale tali inventari possono riguardare ogni aspetto che si pone in relazione, anche indiretta, con il bosco e con gli usi plurimi ai quali è destinato il patrimonio stesso, ai sensi dell’articolo 1.(119)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 24.

Art. 8
- Ricerca, sperimentazione, divulgazione
1. Al fine di migliorare le funzioni produttive, sociali, ambientali e paesaggistiche del bosco, la Regione promuove la ricerca scientifica e tecnica del settore e persegue la promozione, il collaudo ed il trasferimento delle innovazioni relative.
Art. 9
- Educazione, informazione e comunicazione
1. Al fine di diffondere la conoscenza del bosco e delle sue funzioni, la Regione promuove attività di educazione, informazione e comunicazione.
2. La Giunta attua le attività di educazione, informazione e comunicazione direttamente o affidandole agli enti locali, all’ente Terre regionali toscane e agli enti parco regionali. (121)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 26.

3. La Giunta regionale cura la redazione e la pubblicazione del glossario dei termini tecnici forestali.
Titolo III
- INTERVENTI PUBBLICI E PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA
Capo I
- Interventi pubblici
Art. 10
- Ambito degli interventi
1. Gli interventi pubblici forestali realizzano opere e servizi volti a tutelare, migliorare e ampliare i boschi della Toscana ed a garantirne la funzione sociale.
2. Sono interventi pubblici forestali:
a) i rimboschimenti finalizzati a difendere il suolo, regimare le acque, preservare e migliorare la qualità dell’ambiente e del paesaggio, prevenire o contenere i danni da valanghe e altre calamità, consolidare le dune e le zone litoranee;
b) le sistemazioni idraulico-forestali volte agli stessi fini di cui alla lettera a);
c) le cure colturali ai rimboschimenti di cui alla lettera a) fino alla loro completa affermazione e la manutenzione straordinaria delle sistemazioni di cui alla lettera b) per mantenerne le funzionalità;
d) il miglioramento di boschi degradati e di quelli danneggiati o distrutti dal fuoco o da altre cause avverse;
e) le conversioni e le trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilità biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all’area forestale interessata;
f) la creazione ed il miglioramento di boschi periurbani o comunque destinati a fini sociali, culturali e didattici;
g) la cura, la manutenzione e la sorveglianza dei boschi di proprietà della Regione e di altri enti pubblici;
h) la rinaturalizzazione, anche tramite specie forestali autoctone e tecniche d’ingegneria naturalistica, di aree degradate, di corsi d’acqua e di rimboschimenti;
i) le opere ed i servizi volti a prevenire e reprimere gli incendi boschivi, a difendere il bosco da attacchi parassitari e da danni di altra origine;
l) l’azione di pronto intervento ed il ripristino nelle zone forestali colpite da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità;
m) la viabilità forestale e le opere costruttive connesse agli interventi di cui alle lettere da a) a l);
n) la produzione di materiale forestale di propagazione (MFP) necessario per gli interventi di cui alle lettere da a) a l) e per la distribuzione gratuita a favore di chi attua volontariamente rimboschimenti, migliorie boschive e sistemazioni idraulico-forestali a fini di difesa e miglioramento ambientale.
3. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è di competenza degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (198)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 4.

salvo diverse disposizioni della presente legge. (23)

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.5, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 27.

3 bis I soggetti di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale la proposta di piano annuale degli interventi in coerenza con la programmazione regionale forestale di cui all’articolo 4, da attuare nell’annualità successiva. La proposta, redatta sulla base di uno schema tipo approvato dalla Regione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 20 marzo 2018, n. 11 (Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000), deve essere corredata dal cronoprogramma dei lavori, preventivamente concordati con la struttura regionale competente e indicare in una specifica sezione le attività svolte in convenzione con i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), ai sensi dell’articolo 10 bis. (122)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 27.

(273)

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1.

3 ter. Il piano annuale degli interventi di cui al comma 3 bis, per gli interventi ricadenti nei complessi di cui all’articolo 22, costituisce attuazione dei piani di gestione di cui all’articolo 30 e si conforma agli indirizzi approvati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane e modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000). (122)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 27.

3 quater. I piani annuali di cui al comma 3 bis, vengono finanziati con i proventi di cui all’articolo 31 e con le risorse stabilite dalle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 3 (254)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 6.

. La determinazione delle risorse da assegnare tiene conto della quantificazione degli obiettivi da conseguire in termini di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo-forestale determinati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012. (122)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 27.

(246)

Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art. 3.

3 quinquies. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, approva il piano annuale degli interventi con la quantificazione delle risorse di cui al comma 3 quater. (257)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1.

3 sexies. Qualora nel corso dell’anno si verifichino gravi processi di degrado o per motivi di pubblica utilità o incolumità, la Regione può chiedere agli enti di adeguare il piano alle nuove esigenze per mettere in sicurezza il territorio. (257)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1.

3 septies. La competente struttura della Giunta regionale provvede a liquidare le risorse per stati di avanzamento, tenendo conto del rispetto del cronoprogramma e degli obiettivi di gestione definiti dall’ente Terre regionali toscane ai sensi del comma 3 quater, nonché delle penalità di cui all’articolo 10 ter, comma 3. (257)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1.

4. La natura d’intervento pubblico non esonera i proprietari o possessori di terreni dagli obblighi di ripristino, manutenzione o di altra natura previsti dalla legge.
Art. 10 bis
Convenzioni con i consorzi di bonifica nei territori montani (258)

Articolo inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 2.

1. Gli interventi di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c), ricadenti nei territori montani, quando costituiscono opere di bonifica di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), secondo quanto previsto nel piano delle attività di bonifica, sono realizzate anche dai consorzi di bonifica con le convenzioni di cui all’articolo 23, comma 3, della l.r. 79/2012.
Art. 10 ter
Controllo regionale sull’attuazione dei piani annuali degli interventi pubblici (259)

Articolo inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 3.

1. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, trasmettono semestralmente alla Regione lo stato di attuazione degli interventi previsti nel piano annuale. Nel caso di interventi realizzati in amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 12, comma 2, devono essere riportate le ore di lavoro del personale tecnico e amministrativo impiegato.
2. La competente struttura della Giunta regionale verifica, anche tramite sopralluoghi, lo stato di attuazione del piano rispetto al cronoprogramma dei lavori.
3. Eventuali ritardi nell’attuazione del piano annuale degli interventi, non dipendenti da cause di forza maggiore, comportano l’applicazione di penalità nella determinazione del contributo di cui all’articolo 10, comma 3 quater, da assegnare per l’annualità successiva, secondo parametri definiti con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 11
- Pubblica utilità
1. L’approvazione del progetto esecutivo degli interventi di cui all’articolo 10 equivale, a tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità.
2. Il proprietario o possessore dei terreni interessati dagli interventi sottoscrive un verbale di accordo per la loro cessione temporanea a favore dell'ente competente all'attuazione degli interventi stessi. Il verbale identifica i terreni e lo stato in cui inizialmente si trovano e fissa le condizioni della cessione. (24)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.6.

3. Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo di cui al comma 2 o per le proprietà private di cui non siano individuabili o reperibili i proprietari, qualora sussistano gravi e riconosciuti processi di degrado, abbandono colturale o per motivi di pubblica utilità o incolumità, l'ente competente provvede a redigere un verbale di occupazione temporanea e a trasmetterlo al proprietario o possessore dei terreni, se noto, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Il verbale identifica i terreni, lo stato in cui inizialmente si trovano e la durata presunta dell'occupazione. (182)

Comma così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 1.

4. Al proprietario o possessore dei terreni è dovuto, da parte dell’ente competente, un indennizzo annuo pari alla diminuzione del reddito derivante dall’occupazione per tutta la durata della stessa.
5. L’ente competente procede, ove opportuno o necessario in funzione della natura degli interventi di cui all’articolo 10, all’acquisto o all’espropriazione per pubblica utilità dei terreni in cessione o in occupazione temporanea. I terreni acquisiti sono inclusi nel patrimonio agricolo-forestale della Regione di cui all’ articolo 22.
6. La cessione o l'occupazione temporanea cessano, unitamente all'indennizzo, se dovuto, con la riconsegna al proprietario o possessore dei terreni interessati. L'ente competente redige apposito verbale e lo trasmette al proprietario o possessore almeno sessanta giorni prima della riconsegna. Il verbale identifica i terreni e le opere realizzate e, nel caso di rimboschimenti o di boschi migliorati, ricostituiti, convertiti o interessati da sostituzioni di specie, è accompagnato da un piano di coltura, qualora l'ente competente ritenga necessario prescrivere specifiche modalità e criteri per la coltivazione e l'utilizzazione. (24)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.6.

7. In caso di mancata individuazione del proprietario o del possessore, la riconsegna s’intende effettuata mediante affissione, per trenta giorni, all’Albo pretorio del Comune in cui ricadono i terreni, della copia del verbale trasmessa, a tal fine, dall’ente competente.
7 bis . Il piano di coltura di cui al comma 6 può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso. (25)

Comma aggiunto con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.6.

8. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (199)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 5.

curano la redazione dell'inventario forestale speciale dei terreni in occupazione temporanea secondo le indicazioni della Giunta regionale. (24)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.6.

Art. 12
- Attuazione degli interventi pubblici
1. Gli interventi pubblici, finanziati dalla Regione o che fruiscono di un suo contributo finanziario, sono attuati per amministrazione diretta o mediante affidamento alle imprese iscritte all’Albo regionale di cui all’ articolo 13 , ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni degli atti della programmazione regionale.
2. Gli interventi pubblici in amministrazione diretta sono attuati con l'impiego di operai forestali assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza dei contratti collettivi sindacali di categoria. (26)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.7.

Art. 13
1. Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), è istituito l’albo regionale delle imprese agricolo-forestali che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale di cui all’articolo 7, comma 1, del d.lgs 34/2018.
2. L’albo è articolato per categorie e per sezioni. Le categorie sono definite in relazione alla natura giuridica delle imprese e una è riservata alle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile. Le sezioni sono definite in relazione alle capacità tecnico-economiche e alle tipologie di prestazioni.
3. All’albo possono iscriversi le imprese, in forma singola e associata, che possiedono i seguenti requisiti:
a) essere iscritte nel registro di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), per l’esercizio delle attività di cui al comma 1;
b) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
c) avere almeno un addetto legato all’impresa in modo stabile ed esclusivo in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale definiti nel regolamento di cui al comma 4;
d) avere un numero minimo di dipendenti definito nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto delle capacità tecnico-economiche nonché delle tipologie di prestazioni;
e) disporre di attrezzature e mezzi tecnici adeguati definiti nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto delle tipologie di prestazioni;
f) rispondere a requisiti di affidabilità definiti nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto del rispetto delle norme contenute nella presente legge e della regolare esecuzione dei lavori finanziati dalla Regione.
4. L'albo è tenuto dalla Giunta regionale nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
5. La Giunta regionale specifica, con regolamento, i requisiti di cui al comma 2, nonché le modalità per l'iscrizione, la sospensione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo. (276)

Regolamento regionale 8 luglio 2020, n. 56/R.

Art. 14
1. Interventi per importi fino a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, tramite convenzione, a imprenditori agricoli, singoli od associati, che conducono aziende agricole.
2. Per l'attuazione degli interventi, gli imprenditori agricoli di cui al comma 1, devono, in via esclusiva, impiegare il lavoro proprio e dei familiari ed utilizzare macchine ed attrezzature di loro proprietà od in loro possesso.
3. Nell'individuazione dei concorrenti è privilegiata la vicinanza dell'azienda agricola alla zona d'intervento. Ad uno stesso imprenditore non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali.
4. Interventi per lavori e servizi attinenti, d'importo fino a 300.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, anche tramite convenzione, a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che, per statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale ed, in genere, del territorio e degli ambienti rurali.
5. Ad una stessa cooperativa non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore a 300.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali.
6. La Giunta regionale può indicare ulteriori requisiti tecnici e professionali degli imprenditori di cui al comma 1, e delle cooperative di cui al comma 4.
7. Gli enti competenti compilano e tengono aggiornato l'elenco degli imprenditori e delle cooperative che, in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, richiedono l'affidamento dei lavori e lo comunicano alla Giunta regionale unitamente alle proposte d'intervento previste dagli atti della programmazione regionale.
8. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, aggiorna gli importi limite di cui al presente articolo.
Art. 15
- Ulteriori interventi in affidamento
1. Oltre agli interventi di cui all’articolo 10:
a) ai coltivatori diretti di cui all’ articolo 14 sono prioritariamente affidati, con le modalità ivi previste, tutti gli interventi finalizzati alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio montano;
b) alle cooperative di cui all’ articolo 14 sono prioritariamente affidati, con le modalità ivi previste, tutti gli altri interventi per lavori e servizi attinenti finalizzati alla difesa ed alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio;
c) alle imprese iscritte all’Albo di cui all’ articolo 13 sono affidati anche interventi di verde pubblico e privato, di sistemazione idraulico-agraria, di difesa delle colture agrarie, di miglioramento fondiario, d’ingegneria naturalistica e di miglioramento ambientale, che sono finanziati dalla Regione o che fruiscono di contributo finanziario regionale, qualunque sia la stazione appaltante.
Art. 16
- Formazione professionale
1. Al fine di formare e migliorare la professionalità degli addetti all’attuazione degli interventi di cui all’ articolo 10 , la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenute negli atti della programmazione forestale regionale, promuove attività di qualificazione, aggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale.
2. L’attività di promozione di cui al comma 1 riguarda anche il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; è inoltre finalizzata all’attuazione delle misure di incentivazione della selvicoltura di cui all’ articolo 17 ed al sostegno dell’occupazione.
3. La realizzazione degli interventi di formazione è disciplinata dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). (200)

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 6.

Capo II
- Promozione della selvicoltura
Art. 17
- Misure di incentivazione
1. Al fine di migliorare ed ampliare l’area forestale, la Regione promuove interventi attuati da soggetti pubblici e privati volti:
a) alla formazione di nuovi boschi;
b) alla ricostituzione di boschi degradati o danneggiati;
c) alle opere di prevenzione e repressione incendi boschivi;
d) alla difesa fitosanitaria;
e) all’impianto e al miglioramento dei castagneti da frutto, delle sugherete, delle formazioni riparie, dei boschi periurbani e di altre formazioni forestali particolari;
f) alla formazione, ricostituzione e miglioramento delle siepi;
g) all’arboricoltura da legno;
h) alle cure colturali, ai rimboschimenti e alle altre formazioni forestali;
i) alle conversioni e alle trasformazioni boschive;
l) alla tutela degli alberi monumentali;
m) alle sistemazioni idraulico-forestali e delle aste fluviali secondarie;
n) alla rinaturalizzazione di aree forestali;
o) alla redazione e attuazione di piani di gestione forestale;
p) alla realizzazione e al miglioramento della viabilità forestale e di altre opere infrastrutturali connesse agli interventi previsti dal presente articolo;
q) alla meccanizzazione forestale;
r) alla raccolta, conservazione e prima trasformazione dei prodotti forestali.
2. Possono, altresì, essere oggetto di promozione altri interventi volti alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi forestali attraverso il miglioramento dei processi di filiera che ne assicurino un’offerta più favorevole sul mercato.
3. Gli atti della programmazione regionale specificano gli interventi da promuovere nell’ambito della tipologia di cui ai commi precedenti e ne indicano le priorità.
Art. 18
- Soggetti beneficiari
1. Gli interventi previsti dall’ articolo 17 possono essere attuati dai seguenti soggetti:
a) proprietari o possessori dei terreni interessati dagli interventi;
b) imprenditori agricoli professionali iscritti nell’anagrafe regionale delle aziende agricole; (105)

Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 45, art.14.

c) imprese, consorzi stabili di imprese e consorzi fra società cooperative di cui all’ articolo 13 ;
d) coltivatori diretti singoli e associati e cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale di cui all’ articolo 14 ;
e) consorzi forestali ed associazioni forestali di cui all’ articolo 33 ;
f) associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato" e successive modificazioni;
g) associazioni di protezione ambientale individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al Sito esternodecreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e successive modificazioni, operanti nell’ambito delle finalità di cui alla presente legge;
h) enti locali, enti pubblici, loro consorzi, agenzie ed enti strumentali;
i) Comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) di cui alla Sito esternolegge 17 aprile 1957, n. 278 "Costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali".
2. I soggetti di cui al comma 1 possono stipulare fra di loro convenzioni, contratti od altri atti al fine di coordinare e razionalizzare l’attuazione degli interventi previsti dall’ articolo 17.
Art. 19
1. La Regione promuove la gestione attiva del bosco, intesa come l’insieme delle azioni selvicolturali volte a garantire una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, alle rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali senza comportare danni ad altri ecosistemi.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate, in particolare, attraverso:
a) la promozione delle comunità del bosco, come definite all’articolo 19 bis, tramite l’istituzione nell’ambito del sistema informativo regionale di una sezione dedicata a favorire l’incontro tra i proprietari dei boschi, le imprese boschive e gli altri soggetti interessati alla gestione del bosco;
b) la promozione delle forme di gestione associata fra i soggetti di cui all’articolo 18, comma 1, e della stipula degli atti di cui all’articolo 18, comma 2.
Art. 19 bis
Comunità del bosco per la gestione attiva (261)

Articolo inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 5.

1. Per comunità del bosco si intende l’insieme dei soggetti pubblici e privati che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della l.r 11/2018 la Giunta regionale approva le modifiche al regolamento forestale volte a disciplinare i contenuti e le modalità per l’implementazione della sezione dedicata alle comunità del bosco di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), compresi i criteri per l’eventuale censimento delle proprietà private e per l’individuazione delle ditte boschive qualificate per la gestione attiva del bosco di cui all’articolo 38 bis, comma 1 bis.
3. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, implementano e aggiornano il portale per gli ambiti territoriali di competenza.
4. Gli interventi effettuati dalle comunità del bosco sono soggetti all’approvazione di uno degli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 48, secondo le disposizioni previste nel regolamento forestale.
Art. 19 ter
Forme associate per la gestione attiva del bosco (262)

Articolo inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 6.

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della l.r 11/2018, la Giunta regionale impartisce direttive per la costituzione delle forme associate di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), e per la stipula degli atti di cui all’articolo 18, comma 2.
2. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, individuano l'ambito territoriale idoneo al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 19, comma 1, e al suo interno promuovono le forme di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b).
3. Qualora sia indispensabile per la razionale gestione dei boschi e per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 17 e vi sia la richiesta di almeno il 70 per cento dei proprietari, la costituzione dei consorzi forestali può avvenire anche in forma coattiva. La proposta di costituzione è inviata dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, alla Giunta regionale, che decide entro novanta giorni dal ricevimento della proposta medesima.
Art. 20
- Contributi finanziari
1. Al fine di promuovere gli interventi previsti dall’ articolo 17 , gli atti della programmazione regionale prevedono premi, contributi in conto capitale ed agevolazioni creditizie a favore dei soggetti beneficiari in funzione della disponibilità delle risorse individuate dagli atti stessi.
2. Le funzioni amministrative relative alla promozione della selvicoltura sono attribuite agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1.(28)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.9.

(202)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 8.

Art. 21
- Ecocertificazione forestale
1. La certificazione dei sistemi di gestione forestale sostenibile, di seguito indicata come "ecocertificazione forestale", può essere inclusa fra gli interventi di cui all’ articolo 17 , comma 2.
2. L’ ecocertificazione forestale è rilasciata da un organismo indipendente, accreditato in sede internazionale, comunitaria o nazionale, sulla base di norme e standards riconosciuti in sede internazionale, comunitaria o nazionale ed ha uno specifico riferimento territoriale.
3. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (203)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 9.

e gli Enti parco regionali promuovono i progetti di ecocertificazione forestale, indicandone i prodotti ed i servizi, il territorio ed i soggetti interessati. (29)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.10.

4. Certificazioni di prodotto e di processo diverse dall’ecocertificazione forestale, proposte dai soggetti di cui agli articoli 18 e 19 , possono essere incluse nelle misure d’incentivazione di cui all’ articolo 17.
5. La Giunta regionale indica le modalità di ecocertificazione forestale, individua gli organismi certificanti ed eventuali altre forme di certificazione incentivate.In particolare promuove la certificazione forestale dei boschi facenti parte del patrimonio regionale sostenendo ed incentivando gli enti competenti che la ottengono. (126)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 30.

Art. 21 bis
- Mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio(127)

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 31.

1. La Regione promuove il mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio generati anche tramite progetti di imboschimento e la gestione forestale sostenibile.
2. La certificazione e la compensazione dei crediti ambientali e di carbonio possono essere incluse tra gli interventi di cui all’articolo 17, comma 2.
Titolo IV
- FORESTE DI PROPRIETÀ PUBBLICA E COLLETTIVA
Capo I
- Patrimonio agricolo-forestale della Regione
Art. 22
- Beni del patrimonio agricolo-forestale
1. Nell’ambito della disciplina generale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), (128)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 32.

il patrimonio agricolo-forestale della Regione è formato:
a) dai beni agricolo-forestali trasferiti dallo Stato;
b) dagli altri beni agricolo-forestali appartenenti alla Regione, da essa all’uopo acquistati, espropriati o ad essa comunque pervenuti.
2. Per beni agricolo-forestali si intendono i terreni con colture agricolo-forestali in atto o utilmente suscettibili di tali colture ai fini di cui all’ articolo 27 , nonché gli altri terreni, i fabbricati o gli impianti la cui utilizzazione sia comunque necessaria o proficua al perseguimento di tali fini e le pertinenze, strutture ed attrezzature ad essi inerenti.
2 bis. Il coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale è di competenza dell’ente Terre regionali toscane di cui alla l.r. 80/2012 . (129)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 32.

Art. 23
1. I beni immobili che fanno parte del patrimonio agricolo-forestale sono inalienabili e sono coltivati e utilizzati secondo i piani di gestione di cui all' articolo 30.
2. I beni immobili del patrimonio agricolo-forestale possono tuttavia essere alienati quando gli immobili non siano più utilizzabili, ovvero non più necessari, per loro natura o condizione, ai fini di cui all' articolo 27 , nonché nei casi in cui la cessione risulti finalizzata al soddisfacimento delle esigenze di valorizzazione del patrimonio pubblico con finalità sociali, culturali ed economiche. (130)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 33.

3. I proventi delle alienazioni sono interamente investiti sul patrimonio agricolo forestale regionale e sono in parte destinati all'ente competente nel cui territorio si trovano i beni alienati per effettuare interventi di miglioramento ambientale e strutturale e in parte all' ente Terre regionali toscane (181)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 54.

per effettuare interventi di ampliamento, miglioramento e valorizzazione del restante patrimonio agricolo-forestale, nel rispetto delle finalità di cui all' articolo 27 Gli atti di programmazione di cui all' articolo 4 stabiliscono le percentuali di ripartizione dei proventi.
4. I contratti di permuta sono disciplinati dalla legge regionale in materia di demanio e patrimonio.
5. La dismissione dei beni immobili di cui al comma 2 e dei beni mobili connessi al patrimonio agricolo-forestale non più utilizzabili ai fini di cui all' articolo 27 avviene secondo le disposizioni della legge regionale in materia di demanio e patrimonio e del relativo regolamento di attuazione.
Art. 24
- Acquisti ed espropri
1. Allo scopo di dare idonee dimensioni ai complessi agricolo-forestali di cui all’ articolo 28 , di costituire altri complessi agricolo-forestali, ovvero per il perseguimento delle finalità di cui all’ articolo 27 , la Regione può acquistare beni immobili aventi le caratteristiche indicate all’ articolo 22.
2. La proposta d’acquisto può essere avanzata dall’ente gestore all’ente Terre regionali toscane che esprime il proprio parere e lo trasmette alla Regione. (131)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 34.

3. In caso di impossibilità di accordo per provvedere all’acquisto in via contrattuale, la Regione può espropriare i beni suddetti ai sensi della normativa vigente.
Art. 25
- Affidamento di beni
1. Beni agricolo-forestali di proprietà dello Stato, di enti pubblici diversi dalla Regione o di privati possono essere affidati alla Regione per essere gestiti insieme con quelli del patrimonio indisponibile in vista del perseguimento degli scopi di cui all’ articolo 27.
2. L’affidamento ha luogo con convenzione stipulata fra la Regione e il proprietario del bene.
3. Possono altresì essere stipulate convenzioni con Regioni limitrofe per la gestione delle aree agricolo-forestali di proprietà regionale attraversate dai confini della Regione.
4. L’ente gestore di cui all’articolo 29, riceve le proposte e le domande di affidamento dei beni, le istruisce e le trasmette all’ente Terre regionali toscane che esprime un parere vincolante. (132)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 35.

Art. 26
- Concessioni
1. Sulla base di quanto previsto nei piani di gestione di cui all’articolo 30, l’ente gestore di cui all’articolo 29, procede al rilascio delle concessioni temporanee sui beni del patrimonio agricolo-forestale. (133)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 36.

2. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, fra l’altro, l’uso per il quale il bene viene dato, la durata della autorizzazione o concessione e l’ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall’usuario. (133)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 36.

2 bis. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario. (134)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 36.

3. Le concessioni che modificano la destinazione d’uso del bene sono espressamente previste dal piano di gestione di cui all’ articolo 30 . Qualora non siano previste dal piano di gestione, sono soggette alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
4. Scaduto il termine della concessione, la proprietà delle eventuali opere costruite rimane acquisita alla Regione.
Art. 27
- Finalità dell’amministrazione
1. L’amministrazione del patrimonio agricolo-forestale della Regione e dei beni in affidamento ai sensi dell’ articolo 25 persegue i seguenti fini:
a) difesa del suolo e dell’assetto idrogeologico;
b) tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;
c) difesa del bosco dagli incendi, dai parassiti e da altre cause avverse;
d) difesa delle dune e delle pinete litoranee;
e) tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna;
f) promozione dell’uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate;
g) incremento della produzione legnosa e sviluppo delle attività di trasformazione del legno;
h) valorizzazione dei prodotti non legnosi e secondari del bosco;
h bis) gestione e valorizzazione faunistico-venatoria;(135)

Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 37.

i) promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell’agricoltura, dell’allevamento del bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse;
l) realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell’economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse.
Art. 28
- Complessi agricolo-forestali
1. L’amministrazione del patrimonio agricolo-forestale, ivi compresi i beni in affidamento ai sensi dell’ articolo 25 , avviene distintamente per complessi di beni aventi struttura economica e tecnica omogenea.
2. I complessi del patrimonio agricolo-forestale sono definiti, sentiti gli enti interessati, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’ente Terre regionali toscane. (136)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 38.

Art. 29
1. La competenza a gestire i complessi agricolo-forestali di cui all’articolo 28 è delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 37/2008 e 68/2011 , per quanto riguarda i complessi esistenti nei rispettivi territori, e dei comuni per gli altri complessi che la esercitano in conformità ai piani di cui all’articolo 30.
2. Per i complessi ricadenti nell'ambito di due o più enti, la competenza a gestire è delle unioni di comuni o del comune nel cui ambito territoriale ricade almeno il 70 per cento della superficie del complesso medesimo.
3. Gli enti gestori sono indicati nel provvedimento di cui all’articolo 28, comma 2.
4. La Giunta regionale, qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, economico o ambientale, su proposta dell’ente Terre regionali toscane, può affidare la gestione a soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale può procedere alla revoca della competenza a gestire i beni nel caso in cui la gestione non sia conforme agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012 . In tal caso i beni vengono affidati all’ente Terre regionali toscane.
Art. 30
1. Le funzioni di cui all’articolo 29, comma 1, sono svolte sulla base di un piano di gestione conforme agli indirizzi approvati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012.
2. Il piano di gestione definisce:
a) la coltura e l’assestamento dei boschi;
b) la ripresa legnosa e il piano dei tagli;
c) l’uso e la coltivazione dei terreni non boscati e le produzioni extra-silvane;
d) l’assestamento faunistico;
e) l’uso dei fabbricati;
f) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d’uso;
g) le utilizzazioni dei beni di cui all’articolo 26.
3. Il piano di gestione è riferito ad un periodo minimo di dieci anni e può essere aggiornato, nell’arco temporale della sua validità, con le stesse procedure con cui è stato approvato.
4. L’ente gestore adotta il piano e lo presenta all’ente Terre regionali toscane. Qualora non si tratti dell’ente medesimo il piano è presentato anche all’ente competente ai sensi dell’articolo 47, comma 2, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento comunicandolo all’ente gestore e all’ente Terre regionali toscane. Per i complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, il piano è trasmesso altresì all'ente parco o all'organismo di gestione ai fini del nulla osta di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). L'ente parco o l'organismo di gestione trasmette il nulla osta o il parere all’ente Terre regionali toscane.
5. L’ente Terre regionali toscane verifica la conformità del piano agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012 e comunica gli esiti della verifica all’ente competente.
6. Nel caso in cui l’ente Terre regionali toscane verifichi la non conformità del piano, l’ente gestore provvede ad una nuova adozione del piano.
7. Il piano diventa efficace nel momento in cui l’ente competente riceve la comunicazione della verifica di conformità dall’ente Terre regionali toscane.
8. Fino all’approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi e gli altri interventi sono autorizzati dall’ente Terre regionali toscane, su presentazione di specifico progetto da parte dell’ente che amministra il complesso agricolo-forestale, fatte salve le autorizzazioni di legge.
Art. 30 bis
- Utilizzazione del patrimonio agricolo-forestale a fini faunistico-venatori(138)

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 41.

1. Il patrimonio agricolo-forestale è utilizzato ai fini faunistici e faunistico-venatori in coerenza con gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata contenuti negli strumenti di cui all’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) (255)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 7.

e con le modalità stabilite per ogni complesso forestale di cui all’articolo 28, con deliberazione della Giunta regionale.
2. La deliberazione di cui al comma 1, è predisposta sulla base delle proposte avanzate dall’ente Terre regionali toscane ed è adottata previa acquisizione del parere dell’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). (178)

Si veda l'articolo 68, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80.

3. Dalle attività di cui al comma 1 possono derivare proventi della gestione da impiegare secondo l’articolo 31.
Art. 31
1. I proventi ricavati dalla gestione dei beni agricolo-forestali sono incassati dagli enti gestori che trasmettono trimestralmente alla Regione e all’ente Terre regionali toscane una rendicontazione dettagliata, corredata dalla documentazione attestante tutte le entrate.
2. I proventi vengono destinati dagli enti gestori ad interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi.(247)

Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art. 4.

2 bis. Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, trasmettono all’ente Terre regionali toscane una relazione redatta secondo uno schema tipo approvato dal direttore dell’ente Terre entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della l.r 11/2018 e corredata dalla documentazione contabile con la quale attestano, con riferimento all’annualità precedente, la destinazione dei proventi incassati al finanziamento degli interventi di cui al comma 2. (263)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 7.

Capo II
- Patrimoni silvo-pastorali degli enti locali e di altri enti pubblici
Art. 32
- Piani di gestione dei patrimoni di altri enti pubblici (34)

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.13.

1. L'amministrazione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni, degli altri enti locali e pubblici è effettuata sulla base di piani di gestione, riferiti ad un periodo minimo di dieci anni.
2. Il piano di gestione prevede fra l'altro:
a) la coltura e l'assestamento dei boschi;
b) la ripresa legnosa ed il piano dei tagli;
c) l'uso e il miglioramento dei pascoli;
d) le produzioni forestali non legnose;
e) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso;
f) la percentuale degli utili di gestione reimpiegati per interventi di conservazione, difesa e miglioramento del patrimonio.
3. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (204)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 10.

approvano il piano di gestione adottato dal Comune o da altro ente pubblico proprietario entro novanta giorni dalla data di ricevimento del piano medesimo. Nel caso di patrimonio ricadente nel territorio di più enti, è competente quello nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del patrimonio stesso, sentiti gli altri enti interessati. Nel caso di patrimonio ricadente in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale l'approvazione del piano di gestione è subordinata al nulla osta dell'Ente parco o dell'organismo di gestione, da rilasciarsi ai sensi dell' Sito esternoarticolo 13 della l. 394/1991 .
4. Il piano di gestione può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.
5. Fino all'approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi sono autorizzati la dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. (204)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 10.

6. Nei casi previsti dal comma 5, la percentuale degli utili di gestione reimpiegati per interventi di conservazione, difesa e miglioramento del patrimonio non potrà essere inferiore al 30 per cento, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. (204)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 10.

Art. 33
- Gestione associata
1. Gli enti locali e gli enti pubblici possono amministrare i beni silvo-pastorali di loro proprietà in forma associata ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). (35)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.14.

2. Possono inoltre essere costituite associazioni forestali fra i proprietari pubblici e proprietari privati di beni silvo-pastorali ai sensi dell’ articolo 19.
3. L’amministrazione associata ha lo scopo di gestire in modo programmato il patrimonio silvo-pastorale di proprietà dei soggetti associati e, nelle aree montane, di promuovere e realizzare ogni altra azione volta alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio amministrato.
4. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (205)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 11.

esercitano l'attività di promozione delle associazioni di cui ai commi 1 e 2. (35)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.14.

Capo III
- Patrimoni collettivi
Art. 34
- Boschi di proprietà collettiva
1. I boschi di originaria proprietà dei residenti di un Comune o di una comunità autonoma, ora Frazione, imputati al Comune, alla Frazione o ad Associazione agraria comunque denominata o dagli stessi posseduti, costituiscono beni collettivi o civici.
Art. 35
- Inventario
1. La Regione redige l’inventario dei beni collettivi silvo-pastorali con annotazione nel registro dei beni immobili, ai sensi della Sito esternolegge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3).
2. L’inventario è redatto a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi Sito esternodella legge 16 giugno Sito esterno1927, n. 1766 "Conversione in legge del RD 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del RD 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’articolo 26 del RD 22 maggio 1924, n. 751, e del RD 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’articolo 2 del R.DL 22 maggio 1924, n. 751" ed è pubblicato, per ogni singolo Comune, nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 36
- Amministrazione dei beni collettivi
1. All’amministrazione dei boschi di proprietà collettiva provvedono in modo autonomo e separato gli ASBUC o gli altri organismi di gestione per la cui elezione si provvede ai sensi della Sito esternoL.278/1957 .
2. In assenza dell’ASBUC, all’amministrazione dei boschi di proprietà collettiva provvede il Comune con bilancio separato.
3. L’amministrazione dei boschi appartenenti a proprietà collettiva è regolata dalla disciplina per la proprietà privata.
Titolo V
- TUTELA DEL BOSCO
Capo I
- Vincoli e Prescrizioni
Art. 37
- Vincoli sui territori coperti da boschi
1. Tutti i territori coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni del Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (103)

V. BU 27 gennaio 2005, n. 6, Avviso di Rettifica.

(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) a vincolo paesaggistico. (100)

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 191.

2. I cambiamenti di destinazione d’uso dei suoli coperti da bosco, le trasformazioni del bosco e gli imboschimenti sono soggetti alla valutazione d’impatto ambientale (VIA) nei casi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS” e di valutazione d'impatto ambientale “VIA”).(206)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 12.

Art. 38
1. Oltre ai terreni coperti da boschi, sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).
2. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, propongono le variazioni alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, specificando i motivi delle variazioni stesse in riferimento anche alle indicazioni dei piani di bacino di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
3. La proposta di cui al comma 2, corredata di cartografia catastale e topografica in scala non inferiore a 1:25.000, indica i nuovi limiti delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.
4. La proposta di cui al comma 2 è pubblicata nell’albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente per sessanta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni.
5. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2 adottano la proposta definitiva e la inviano alla Giunta regionale e contestualmente provvedono a comunicare agli interessati le decisioni sulle osservazioni presentate.
6. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale la proposta trasmessa dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, corredandola di un proprio parere.
7. Il Consiglio regionale approva la variazione delle zone vincolate con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La deliberazione diventa esecutiva il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Art. 38 bis
1. E’ istituito l’elenco regionale delle ditte boschive nel quale possono iscriversi tutte le imprese operanti sul territorio regionale, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 227/2001.
1 bis. Nell’elenco di cui al comma 1 è contenuta una sezione dedicata alle imprese boschive che operano nell’ambito delle comunità del bosco di cui all’articolo 19 bis. (264)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 8.

2. La Giunta regionale definisce con apposito regolamento le modalità di accesso e di tenuta dell’elenco, i requisiti di iscrizione, di rinnovo, di sospensione e di cancellazione tenendo conto in particolare dell’identificazione, competenza e professionalità degli addetti.
3. L’elenco di cui al comma 1, è tenuto, tramite l’utilizzo del SIGAF, dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. (208)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 14.

Art. 39
1. Ai fini della tutela e del corretto uso del bosco e dell'area forestale, la Regione Toscana approva il regolamento di attuazione della presente legge, denominato regolamento forestale. (86)

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 2.

2. Il regolamento forestale disciplina anche le attività che interessano i terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.
3. Il regolamento forestale integra le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla presente legge, si conforma alle prescrizioni dei piani di bacino di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (141)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80.

e tiene altresì conto delle esigenze di tutela della fauna selvatica e dei suoi habitat.
4. Il regolamento forestale disciplina in particolare:
a) per quanto riguarda i boschi:
1) i tagli boschivi ed i piani dei tagli;
2) la conversione dei boschi e la sostituzione di specie nei boschi stessi;
3) la rinnovazione del bosco;
4) la ricostituzione dei boschi degradati, danneggiati o distrutti;
5) la tutela dei boschi in situazioni speciali;
6) le potature, gli sfolli, i diradamenti e altre cure colturali;
7) la produzione, la raccolta e l'utilizzazione dei prodotti forestali non legnosi;
8 bis) il contenuto e le modalità di utilizzo del tesserino di identificazione di cui all’articolo 47, comma 6 quinquies; (143)

Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80.

b) per tutti i terreni, boscati e non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico:
1) le opere connesse ai tagli boschivi e l'esbosco del legname;
2) lo sradicamento di piante e ceppaie;
3) il taglio e l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli;
4) l'asportazione di humus, terreno e cotico erboso e la raccolta delle foglie;
5) l'esercizio e le limitazioni al pascolo;
6) le trasformazioni dei boschi;
7) le trasformazioni dei terreni saldi in terreni a periodica lavorazione;
8) le altre trasformazioni di destinazione dei terreni;
9) la realizzazione di opere e i movimenti di terreno;
10) le modalità di lavorazione dei terreni agrari e le opere di sistemazione superficiale delle acque meteoriche;
c) per tutti i terreni anche non sottoposti a vincolo idrogeologico:
1) la prevenzione e la lotta ai parassiti delle piante forestali;
2) la tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi;
3) gli interventi nelle aree di effettiva produzione di tartufi delimitate ai sensi dell' articolo 15, comma 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);
4) la prevenzione, la salvaguardia e la tutela del territorio dagli incendi boschivi;
4 bis) il rilascio, la triturazione, l’abbruciamento in loco dei residui ligno-cellulosici provenienti dai tagli boschivi o da altri interventi agro–forestali ed il loro impiego nel ciclo colturale. (106)

Numero aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.58.

5. Con la procedura indicata al comma 1 si provvede anche alla revisione del regolamento forestale.
6. Il regolamento forestale può prevedere che modalità di attuazione delle sue disposizioni e specifiche tecniche siano stabilite con atti degli enti locali competenti, formulati in relazione alle esigenze delle diverse realtà territoriali.
Art. 39 bis
- Provvedimenti urgenti per la tutela del bosco (38)

Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.17.

1. La Giunta regionale, in casi di necessità ed urgenza, può adottare con provvedimento motivato specifiche misure di tutela e di salvaguardia del bosco, specificando il periodo e l'ambito territoriale di applicazione delle stesse anche in deroga alle norme del regolamento forestale.
Art. 40
- Regolamenti degli enti locali per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni (2)

Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 2, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.18.

1. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (209)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 15.

, i Comuni e gli Enti parco adottano, con regolamento, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione , la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto delle norme della presente legge e in coerenza con il regolamento forestale.
2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:
a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;
b) la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal regolamento forestale;
c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;
d) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
d bis) le procedure per coordinare il rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico con le procedure per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e delle concessioni edilizie; (87)

Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 3.

e) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.
2 bis. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (209)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 15.

e gli enti parco regionali, nella disciplina di cui al comma 2, prevedono l’utilizzo del SIGAF. (107)

Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.59; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 45.

Art. 40 bis
1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 40, approvati dalle unioni dei comuni di cui all’allegato D bis della l.r. 22/2015, restano in vigore i regolamenti provinciali.
Art. 41
- Trasformazione del bosco
1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione forestale, al fine di utilizzare il terreno su cui la stessa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente nei casi e secondo la disciplina previsti dalla presente legge.
Art. 42
1. La trasformazione dei boschi è soggetta ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni del Sito esternod.lgs. 42/2004 , (103)

V. BU 27 gennaio 2005, n. 6, Avviso di Rettifica.

all'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico. (102)

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 193.

1 bis. Sono escluse dall’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico di cui al comma 1 le trasformazioni effettuate:
a) nelle aree assimilate a bosco di cui all’articolo 3, comma 4;
b) nei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione quando oggetto di recupero a fini produttivi, per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento forestale. (183)

Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 2.

2. L'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico è rilasciata secondo la disciplina di cui al titolo VI, capo IV della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). (102)

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 193.

(211)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 17.

3. Nei territori comunque soggetti a vincolo idrogeologico sono altresì soggetti ad autorizzazione:
a) la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
b) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
c) la realizzazione di ogni opera e movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque.
4. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (211)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 17.

per:
a) la trasformazione dei boschi;
b) le trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
c) la realizzazione di movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni agricolo-forestali e la regimazione delle acque connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi; (144)

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 46.

d) la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui all' articolo 49 ;
d bis) la realizzazione delle opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’articolo 74. (278)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 12.

(145)

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 46.

5. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune per:
a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive diverse da quelle di cui al comma 4 (146)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 46.

;
b) la realizzazione di opere o infrastrutture e i movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque diversi da quelli di cui al comma 4. (147)

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 46.

6. Nei casi di cui al comma 4 per le trasformazioni e le opere che sono soggette a autorizzazione paesaggistica l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è acquisita d'ufficio dal comune prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. (102)

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 193.

7. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il rilascio della autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico può avvenire tramite silenzio-assenso e quelli in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione d'inizio dei lavori.
8. Nel regolamento forestale sono altresì individuati i casi in cui le opere e i movimenti di terreno sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.
9. Ai fini della sostituzione dell'autorizzazione con la dichiarazione d'inizio dei lavori e dell'eseguibilità delle opere e movimenti di terreno senza autorizzazione o dichiarazione, nel regolamento forestale sono definite le norme tecniche relative all'esecuzione dei lavori.
10. Le procedure semplificate di cui al comma 7 riguardano le opere ed i lavori che per loro natura ed entità non comportano trasformazione permanente di boschi, rilevanti movimenti di terreno e rischi di dissesto idrogeologico, nonché gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità sulla base delle indagini di cui all' articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell' Sito esternoarticolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ).
11. I casi di cui al comma 8 sono individuati nel regolamento forestale limitatamente alle seguenti tipologie:
a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere esistenti;
b) realizzazione di impianti e reti di servizio che non comportino, se lineari, scavi di dimensioni superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità, se puntuali, scavi di volume superiore a 3 metri cubi;
c) recinzioni e altre piccole opere pertinenziali che non alterino la circolazione delle acque e non comportino movimentazioni di terreno superiori a 3 metri cubi.
12. Gli interventi di cui al comma 11 sono, in ogni caso, attuati nel rispetto delle norme relative al taglio dei boschi e delle altre piante forestali, escludendo comunque interventi che comportino lo sradicamento di piante e ceppaie forestali.
Art. 43
1. E' vietata, per un periodo di 20 anni dall'impianto, la trasformazione dei terreni rimboschiti con finanziamento o contributo finanziario pubblico, fatti salvi i casi in cui le norme che prevedono il contributo consentano espressamente tale trasformazione e i casi in cui la trasformazione sia necessaria per la realizzazione di opere pubbliche.
2. È altresì vietata la trasformazione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, secondo quanto previsto dall' articolo 76 , comma 5.
3. Per la realizzazione di opere di pubblico interesse o per gli interventi espressamente previsti dal regolamento forestale, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (212)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 18.

, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 42 , possono rimuovere il divieto di cui al comma 1.
4. Per la realizzazione di opere o interventi che interessano il territorio di più enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (212)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 18.

si procede a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi della normativa vigente. La conferenza dei servizi è promossa dall'ente che ha la competenza in ordine al provvedimento amministrativo finale sull'opera o intervento da realizzare.
Art. 44
1. La trasformazione del bosco, di cui agli articoli 41 e 42 , che comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 2000 metri quadrati, è compensata dal rimboschimento di terreni nudi di pari superficie. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004. (213)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

3. Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del beneficiario dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva. In caso di inerzia del beneficiario, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (213)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

provvedono a realizzare il rimboschimento, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.
4. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (213)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

prescrivono le modalità e i tempi d'attuazione del rimboschimento compensativo e i terreni che ne sono interessati nell'ambito del territorio di competenza.
5. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (213)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

possono richiedere un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie al beneficiario.
6. Qualora non siano reperibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (213)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

subordinano il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva al versamento del costo presunto del rimboschimento stesso e lo destinano alla realizzazione degli interventi di cui all' articolo 10 nell'ambito dell'attività programmata.
7. Qualora la trasformazione del bosco comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 5 ettari, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, ne danno comunicazione alla Giunta regionale che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può prescrivere le modalità ed i tempi d'esecuzione del rimboschimento compensativo o degli interventi di cui all'articolo 10 e prevedere che i terreni interessati ricadano anche nel territorio di altri enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1. (214)

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

7 bis. Nel caso di atti autorizzativi con validità superiore a cinque anni aventi ad oggetto trasformazioni boschive effettuabili in lotti di superficie maggiore a cinque ettari, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (213)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

possono prevedere che il pagamento di cui al comma 6, venga effettuato anche in forma rateizzata con le modalità definite nel regolamento forestale di cui all’articolo 39. (149)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 47. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80.

Art. 45
- Conversione del bosco e sostituzione di specie
1. È vietata la conversione dei boschi d’alto fusto in boschi cedui. Il divieto comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalle conversioni dei cedui.
2. È vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici.
3. È vietata la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie.
4. Per motivi di difesa fitosanitaria, di salvaguardia idrogeologica, di ricerca e sperimentazione, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (215)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 20.

montana possono autorizzare la conversione del bosco o la sostituzione di specie, in deroga ai divieti di cui al presente articolo. (44)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.23.

5. Per motivi di difesa fitosanitaria gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (215)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 20.

possono, altresì, imporre al proprietario la conversione del bosco o la sostituzione di specie, anche in deroga ai divieti di cui al presente articolo. (44)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.23.

Art. 46
- Taglio dei boschi
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (216)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 21.

individuano la superficie massima che, nei dodici mesi successivi al 1 settembre, può essere sottoposta a tagli suscettibili di determinare oltre il 70 per cento di scopertura del suolo. La superficie massima utilizzabile per i predetti tagli è determinata per singolo bacino o sottobacino idrografico in funzione delle sue caratteristiche ambientali, in modo particolare idrogeologiche, della tipologia dei boschi e dei tagli boschivi. (45)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.24.

2. Il regolamento forestale determina le modalità per la corretta applicazione del limite ai tagli di cui al comma 1.
3. Il taglio raso dei boschi d’alto fusto è vietato ad eccezione dei casi espressamente previsti dal regolamento forestale.
Art. 47
1. Il regolamento forestale disciplina i tagli boschivi.
2. I tagli boschivi, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati, sono subordinati ad autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. (217)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 22.

L'autorizzazione può contenere vincoli e prescrizioni ed è rilasciata entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
3. L'autorizzazione non è richiesta per il taglio del soprassuolo boschivo connesso all'attuazione di trasformazioni autorizzate ai sensi dell' articolo 4.
4. Il regolamento forestale individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 può avvenire tramite silenzio-assenso, quelli in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione di taglio e i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.
4 bis. Il regolamento forestale di cui all’articolo 39 individua i casi per i quali può essere richiesta la comunicazione di inizio e fine lavori. (150)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80.

5. Sono comunque soggetti a sola dichiarazione, in sostituzione dell'autorizzazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i seguenti tagli, purché eseguiti in conformità alle disposizioni del regolamento forestale:
a) di utilizzazione di boschi cedui trattati a raso che presentino le seguenti caratteristiche:
1) età compresa tra il turno minimo prescritto e due volte il turno stesso e comunque non superiore ai trentasei anni;
2) dotazione di matricine inferiore a duecento per ettaro o, comunque, con un'area d'insidenza delle chiome non superiore al settanta per cento della superficie;
3) estensione della tagliata inferiore a 5 ettari, comprese le superfici di bosco contigue che siano state oggetto di taglio nei tre anni precedenti o che risultino prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza;
b) di utilizzazione di boschi cedui trattati a sterzo i cui polloni di maggior diametro non abbiano superato l'età di trentasei anni ed entro i limiti di superficie di cui al punto a);
c) di utilizzazione di cedui di robinia, di salice o di nocciolo entro i limiti di superficie di cui al punto a);
d) di diradamento delle fustaie;
e) di avviamento di boschi cedui all'alto fusto;
f) a scopo fitosanitario purché non comportino un prelievo di oltre il 30 per cento di piante arboree del soprassuolo originario. (151)

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80.

6. I tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 1.000 metri quadrati per ogni proprietà e anno e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale.
6 bis. Per tutti gli interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione il titolare dell’istanza comunica all’ente competente l’impresa incaricata dello svolgimento dei lavori. Tale comunicazione non è dovuta nei casi di tagli di superfici inferiori ad 1 ettaro effettuati in economia dal proprietario esclusivamente per autoconsumo con divieto di commercializzazione del materiale. (152)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80.

(265)

Parole aggiunte con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 9.

6 ter. Sono effettuati da imprese boschive iscritte all’elenco di cui all’articolo 38 bis:
a) i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti nel patrimonio agricolo-forestale;
b) i tagli boschivi di superficie superiore a 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti su proprietà diverse da quelle di cui alla lettera a), quando gli interventi sono anche in parte finanziati con contributi pubblici. (152)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80.

6 quater. Il comma 6 ter, lettera b), non si applica in caso di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti che effettuano, direttamente o tramite i propri dipendenti o tramite i propri coadiuvanti familiari, interventi di taglio e i relativi esboschi su superfici di loro proprietà o di cui mantengono il possesso per almeno cinque anni. L’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto effettuano la comunicazione di cui al comma 6 bis, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori. (152)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80.

(266)

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 9.

6 quinquies. Nell’effettuazione di tutti i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e nei relativi esboschi le imprese (267)

Parola soppressa con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 9.

devono garantire la riconoscibilità del personale tramite apposito tesserino di identificazione. (152)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80.

7. Entro il termine dei venti giorni di cui al comma 5, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (217)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 22.

possono dettare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione del taglio ed alla tutela del bosco.
8. Sono altresì soggetti a sola dichiarazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i tagli previsti nei piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32 , nei piani di gestione e nei piani di taglio di cui all' articolo 48 e nei piani di coltura di cui all' articolo 67 .
9. Nei casi in cui sia prevista la rinnovazione artificiale posticipata del soprassuolo oggetto di taglio, agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (217)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 22.

possono richiedere la preventiva costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione dei relativi lavori.
10. I tagli boschivi diversi dai tagli colturali di cui all`articolo 47 bis sono soggetti alle autorizzazioni di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004. (217)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 22.

Art. 47 bis
1. Per taglio colturale s'intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico.
2. Per tagli colturali si intendono, in particolare quelli di seguito indicati, purché non comportino trasformazione del bosco ai sensi dell' articolo 41 e non siano eseguiti in sostanziale difformità dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio:
a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;
b) i tagli fitosanitari;
c) i tagli di ricostituzione e riconversione dei castagneti da frutto;
d) i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco e da altri eventi calamitosi, nonché alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico ed all'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità;
e) i tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione nell'ambito della manutenzione necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità pubblica e delle opere e sezioni idrauliche;
f) i tagli di avviamento dei boschi cedui all'alto fusto;
g) i tagli di utilizzazione dei boschi cedui;
h) i tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d'alto fusto;
i) i tagli di utilizzazione a buche o strisce di superficie inferiore a un ettaro nei boschi d'alto fusto;
l) i tagli a raso di fustaie finalizzati alla rinnovazione naturale o previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità;
l bis) i tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree. (153)

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 49.

3. Sono considerati eseguiti in difformità sostanziale dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, i seguenti tagli:
a) il taglio di fustaie, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento soggetto a dichiarazione di taglio, eseguito in assenza di autorizzazione, ove prevista, o su superfici eccedenti di oltre il 20 per cento quella autorizzata o, comunque, eccedenti la superficie autorizzata di oltre 5.000 metri quadri;
b) il taglio di bosco ceduo, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento o di avviamento all'alto fusto, eseguito senza la prevista autorizzazione o dichiarazione su una superficie superiore a un ettaro o su superficie eccedente quella autorizzata o dichiarata di oltre un ettaro;
c) il taglio eseguito in boschi di età inferiore rispetto al turno minimo prescritto, fatti salvi i casi autorizzati;
d) il taglio di ceduazione in boschi cedui invecchiati eseguito in assenza di autorizzazione ove prescritta;
e) i tagli che comportino un prelievo maggiore ovvero un rilascio minore del 20 per cento, in numero di soggetti o in massa legnosa, rispetto a quanto autorizzato, consentito o prescritto, purché il taglio in violazione sia riferito ad un numero di soggetti superiore a dieci o ad una massa legnosa superiore a 10 metri cubi. (88)

Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 4.

4. I tagli colturali, comprese le opere connesse di cui all' articolo 49 per la cui esecuzione non sia necessario il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalla presente legge, costituiscono interventi inerenti esercizio di attività agro-silvo-pastorale e per essi non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 42/2004, l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del citato decreto legislativo. (218)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 23.

4 bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche agli interventi da eseguirsi nelle aree vincolate per il loro particolare valore paesaggistico ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004, con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi. (277)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2021, n. 52, art. 1. La Corte costituzionale con sentenza n. 239 del 9 novembre 2022 si è espressa dichiarando l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 e ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dello stesso articolo.

Art. 48
1. Il taglio del bosco può essere attuato sulla base di un piano di gestione della durata minima di dieci anni che preveda fra l'altro:
a) la coltura e l'assestamento dei boschi;
b) il piano dei tagli e la ripresa legnosa;
c) le opere connesse all'attività forestale.
2. Il taglio del bosco può essere altresì attuato sulla base di un piano pluriennale dei tagli della durata minima di cinque anni.
3. Il piano dei tagli e i piani di gestione, con l'esclusione del piano di gestione di cui all' articolo 30 , sono approvati dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. (219)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 24.

4. Il regolamento forestale disciplina le modalità per la redazione del piano di gestione e del piano dei tagli.
5. Il piano dei tagli, eventualmente ricompreso nel piano di gestione, è obbligatorio per le superfici boscate di un corpo aziendale che comprende boschi, come definiti dall' articolo 3 comma 1, di superficie accorpata superiore a 100 ettari. Non sono soggetti all'obbligo del piano i tagli di cui all' articolo 47 bis , comma 2, lettere b), c), d) ed e), nonché i tagli di qualsiasi natura e tipologia effettuati su una superficie complessiva non superiore a cinque ettari per quinquennio. (108)

Parole soppresse con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.60.

6. Il piano di gestione e il piano dei tagli possono, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.
6 bis. I piani di gestione, i piani di taglio e i piani di cui agli articoli 30, 32 e 67, sono redatti secondo i principi della gestione forestale sostenibile. (154)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 50.

Art. 49
- Opere connesse al taglio dei boschi
1. Sono opere connesse al taglio dei boschi quelle necessarie all’esecuzione dei lavori di taglio e d’esbosco dei prodotti legnosi. Esse comprendono:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’adattamento funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere necessarie alla regimazione delle acque superficiali;
b) la realizzazione di piste temporanee d’esbosco, che non comportino rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
c) la realizzazione, senza l’ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri o mulattiere per l’accesso ai boschi di persone o bestiame da soma;
d) la realizzazione di condotte o canali temporanei per l’avvallamento ed il trascinamento del legname e di linee d’esbosco con teleferiche, gru a cavo o similari, che non comportino asportazione di ceppaie e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
e) la realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori.
2. Il regolamento forestale disciplina l’esecuzione delle opere di cui al comma 1.
3. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1, è soggetta ad autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, da rilasciarsi comunque in riferimento a tagli boschivi da attuare in conformità all'articolo 47, previa valutazione della compatibilità delle opere medesime con l'assetto idrogeologico dei boschi interessati. L'autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, non è richiesta per i lavori di manutenzione ordinaria della viabilità esistente. (48)

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.28, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 25.

4. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui, per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente e per la realizzazione di nuovi sentieri e mulattiere di cui al comma 1, lettera c), l'autorizzazione può essere sostituita da dichiarazione d'inizio dei lavori. A tal fine sono definite norme tecniche per l'esecuzione dei lavori. (48)

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.28, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 25.

5. Nei casi in cui sia prescritto il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (220)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 25.

possono richiedere la preventiva costituzione di un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie. (48)

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.28, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 25.

Art. 50
1. Il regolamento forestale indica l'epoca del taglio del bosco in funzione delle specie che lo compongono, delle sue forme colturali, delle condizioni stazionali, vegetazionali e fitosanitarie ed in relazione ai periodi riproduttivi della fauna selvatica.
2. L'epoca del taglio è stabilita secondo calendari riferiti ai principali tipi di bosco.
Art. 51
- Sradicamento di piante e ceppaie
1. Nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici è vietato lo sradicamento di piante forestali e di ceppaie vive, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento medesimo si renda necessario per l’esecuzione di opere autorizzate ai sensi della presente legge e i casi particolari previsti dal regolamento forestale.
2. Il regolamento forestale indica, altresì, i casi in cui lo sradicamento di piante morte e di ceppaie secche è vietato o soggetto ad autorizzazione. (221)

Parole soppresse con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 26.

(51)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.30.

Art. 52
- Boschi in situazioni speciali
1. Sono considerati in situazione speciale i boschi di qualunque specie, governo e trattamento e di qualsiasi estensione che assolvono a specifiche funzioni ambientali e paesaggistiche. Rientrano, tra gli altri, nei boschi in, situazioni speciali quelli ubicati:
a) su terreni instabili, su terreni in forte pendenza o comunque particolarmente esposti a fenomeni di erosione o in aree soggette a valanghe;
b) sulle cime o lungo i crinali ove sono presenti rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione;
c) al limite della vegetazione arborea, entro una fascia di 300 metri di larghezza dal mare o lungo i corsi d’acqua.
2. Nell'ambito dei boschi di cui al comma 1, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (222)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 27.

, individuano e descrivono in appositi elenchi quelli da assoggettare a particolari norme di tutela, indicate dal regolamento forestale e specificate dagli elenchi stessi. (52)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.31.

3. Gli elenchi sono pubblicati per trenta giorni all'albo dei Comuni nei quali i boschi sono situati. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni. I Comuni trasmettono, entro dieci giorni, gli elenchi con le osservazioni agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (222)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 27.

che li approvano. (52)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.31.

4. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (222)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 27.

aggiornano gli elenchi di cui al comma 2 con le procedure di cui al comma 3. (52)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.31.

5. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (222)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 27.

utilizzano gli elenchi di cui al comma 2 per redigere l'inventario dei boschi in situazioni speciali. (52)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.31.

Art. 53
- Coltivazione della sughera
Art. 54
- Coltivazione dei castagneti da frutto
Art. 55
- Piante forestali non ricomprese nei boschi
1. Il regolamento forestale stabilisce le norme di tutela delle piante forestali isolate, a gruppi, a filari o costituenti siepi non ricomprese nei boschi di cui all’ articolo 3 e situate al di fuori dei centri urbani.
2. Il regolamento forestale stabilisce, altresì, le norme di tutela delle formazioni forestali che non presentano le dimensioni, la densità o copertura del suolo di cui all’ articolo 3 .
3. Il regolamento forestale individua i casi in cui il taglio delle piante di cui al comma 1 e delle formazioni forestali di cui al comma 2 è soggetto ad autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (223)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 28.

o a preventiva dichiarazione. (55)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.34.

Art. 56
- Taglio degli arbusti
1. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici è consentito nel rispetto delle modalità previste dal regolamento forestale.
2. L’estirpazione degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici è vietata salvo i casi in cui sia necessaria per la realizzazione delle trasformazioni, delle opere e dei movimenti di terreno autorizzati ai sensi dell’ articolo 42 e dell’ articolo 49 e per la manutenzione e la ripulitura delle opere idrauliche, idraulico forestali, di bonifica e dei corsi d’acqua.
3. L’estirpazione degli arbusti è, altresì, consentita nei casi previsti e disciplinati dal regolamento forestale.
Art. 57
1. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (224)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

, avvalendosi del servizio fitosanitario regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale), (157)

Nota soppressa.

controllano lo stato fitosanitario dei boschi e la corretta applicazione delle forme di lotta obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
2. I proprietari ed i possessori di boschi danno immediata comunicazione agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante ed all'ambiente e di danni fitosanitari di altra origine. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, informano il servizio fitosanitario regionale, che provvede ad indicare le norme ed i metodi di lotta. (225)

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

3. I proprietari e i possessori di boschi colpiti da parassiti o da altre fitopatie sono tenuti ad eseguire, a propria cura e spese, gli interventi fitosanitari prescritti dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. In caso di inerzia del proprietario o del possessore, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, provvedono agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente. (225)

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

4. Se i danni causati da parassiti o da altri agenti non possono essere efficacemente contrastati dal solo intervento dei proprietari o dei possessori dei boschi, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (224)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

predispongono progetti d'intervento da realizzare nell'ambito degli atti della programmazione regionale o degli interventi urgenti di cui all' articolo 4 , comma 3.
5. Qualora i danni ai boschi superino l'ambito di competenza di uno degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (224)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

, la Giunta regionale può adottare direttive per il coordinamento delle prescrizioni di cui al comma 3 o dei progetti di cui al comma 4.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree forestali.
Art. 58
- Danni da fauna selvatica
1. La Regione (226)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 30.

, al fine di prevenire, monitorare e contenere i danni provocati ai boschi dalla fauna selvatica, richiede al Comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio Sito esterno1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", agli Enti parco regionali ed agli altri soggetti, pubblici e privati, competenti per la gestione faunistica del territorio, la predisposizione e la realizzazione di programmi d’intervento e di progetti volti al mantenimento della densità faunistica compatibile con l’ambiente.
2. La prevenzione in tutte le aree forestali ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle aree forestali in rinnovazione, fino ad un’altezza media delle piante di 3 metri, sono soggetti alla normativa in materia di danni all’agricoltura di cui alla LR 3/1994.
Art. 59
- Circolazione fuori strada
1. La circolazione dei veicoli a motore nei boschi è disciplinata dalla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 "Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore" e successive modificazioni.
2. Sono, altresì, disciplinati dalla LR 48/1994 la costruzione e l’uso di impianti e percorsi, fissi o temporanei, per lo svolgimento di attività ricreative o agonistiche con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada.
Art. 60
- Abbandono di rifiuti
1. È vietato abbandonare rifiuti nelle aree forestali, al di fuori dei punti di raccolta appositamente indicati ed attrezzati.
2. I Comuni e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 promuovono e realizzano i punti di raccolta di cui al comma 1 nelle aree maggiormente frequentate.
3. L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti nei boschi e nelle aree forestali sono sanzionati ai sensi del d.lgs. 152/2006 (227)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 31.

e successive modificazioni.
Art. 61
- Alberi monumentali
1. Per gli alberi monumentali si applica la disciplina di cui al titolo IV della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010). (228)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 32.

Art. 62
1. Per la tutela della flora spontanea delle aree forestali, su tutto il territorio regionale, si applica la disciplina di cui alla l.r. 30/2015. (229)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 33.

Art. 63
- Raccolta dei prodotti secondari del bosco
1. Ai fini della presente legge sono considerati prodotti secondari del bosco:
a) i funghi epigei ed ipogei;
b) le fragole;
c) i lamponi;
d) i mirtilli;
e) le more di rovo;
f) le bacche di ginepro;
g) gli asparagi selvatici;
h) i muschi.
2. La raccolta dei funghi epigei ed ipogei è regolata dalla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei" e successive modificazioni e dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni" e successive modificazioni.
3. La raccolta degli altri prodotti secondari del bosco, fatti salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo, è consentita entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale.
4. La raccolta dei prodotti di cui al comma 1, lettere da b) a h), deve essere effettuata senza l’ausilio di strumenti. È comunque vietato il taglio e lo sradicamento dell’intera pianta e l’uso, per la raccolta dei frutti, di rastrelli e pettini.
5. Chi raccoglie, a fini di commercio, i prodotti di cui al comma 1, lettere da b) ad h), può essere autorizzato dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (230)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 34.

ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta regionale ed alle modalità di cui al comma 4. L'autorizzazione, non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione non è richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della Sito esternolegge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali). La raccolta, nel caso di terreni di proprietà privata, è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale della Regione, è soggetta a concessione. (57)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.36.

5 bis. L’autorizzazione di cui al comma 5, può essere rilasciata anche ai residenti che raccolgono per uso personale. (184)

Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 4.

6. La raccolta dei prodotti secondari del bosco è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall’impianto. Da tale divieto è escluso il proprietario od il possessore del fondo.
7. La Giunta regionale può modificare l’elenco di cui al comma 1.
Art. 64
1. La produzione e la commercializzazione di abeti o di altre conifere destinate ad alberi di Natale, provenienti da vivai, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di attività vivaistica.
2. Il trasporto e la commercializzazione di abeti e di altre conifere o dei loro cimali destinati ad alberi di Natale, provenienti da attività selvicolturale, sono subordinati al rilascio, da parte degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1,(231)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 35.

di un attestato di provenienza. Le singole piante o i cimali devono essere muniti di uno speciale contrassegno.
3. È vietato il trasporto e la commercializzazione di piante di abete e di altre conifere dotate di apparato radicale e non provenienti da vivai.
4. La Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il modello dell'attestato di provenienza e dei contrassegni. Entro lo stesso termine, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (231)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 35.

stabiliscono le procedure per il loro rilascio e per l'apposizione dei contrassegni.
Art. 65
1. Nei boschi sono consentiti il pascolo e l'allevamento di selvaggina ungulata.
2. Il regolamento forestale disciplina il pascolo e l'allevamento nei boschi e nelle aree forestali, con particolare riguardo ai rimboschimenti, alle tagliate, alle aree in rinnovazione, ai boschi degradati ed ai boschi in situazioni speciali di cui all' articolo 52.
3. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1,(232)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 36.

possono, altresì, disporre divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate e ai carichi ammissibili.
Art. 66
1. L'arboricoltura da legno attiene ad impianti di specie forestali destinate alla produzione intensiva di legno, realizzati in terreni non boscati.
2. L'impianto per arboricoltura da legno non vincola la destinazione a bosco del terreno interessato e non è soggetto alla normativa dettata dalla presente legge per i boschi, fatte salve le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e quelle specificamente indicate dalla presente legge e dal regolamento forestale.
3. Chi intende realizzare un impianto di arboricoltura da legno o il suo espianto presenta una dichiarazione (185)

Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 5.

agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1.(233)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 37.

Sono fatte salve le autorizzazioni di legge, in particolare ai fini del vincolo idrogeologico e di polizia delle acque pubbliche.
4. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (233)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 37.

redigono l'inventario degli impianti di arboricoltura da legno secondo le indicazioni della Giunta regionale.
Art. 67
1. I boschi, che sono stati costituiti, migliorati, ricostituiti o assoggettati a conversione o sostituzione di specie con contributo finanziario pubblico sono gestiti in conformità ad un piano di coltura.
2. Il piano, predisposto dal proprietario o dal possessore del bosco ed approvato dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (234)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 38.

entro novanta giorni dalla sua presentazione, individua le modalità per la coltivazione, l'utilizzazione e la conservazione del bosco e provvede per un arco di tempo non superiore a dieci anni.
3. Il piano di coltura può essere richiesto dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (234)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 38.

anche per la gestione di impianti di arboricoltura da legno e di altri boschi.
4. Il proprietario od il possessore del bosco può proporre agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (234)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 38.

modifiche al piano di coltura. L'ente che riceve la proposta si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di modifica o aggiornamento.
5. Il piano di coltura può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.
Art. 68
- Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali
1. Nell'ambito di un parco nazionale l'ente competente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente capo, anche nel caso di autorizzazioni rilasciate tramite silenzio-assenso, acquisisce il nulla osta dell'Ente parco, ai sensi della Sito esternol. 394/1991 , articolo 13. (62)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.41.

3. Sono fatte salve le prescrizioni dei piani e regolamenti del parco nazionale in merito agli interventi consentiti con semplice comunicazione d’inizio dei lavori.
4. Nell’ambito dei parchi regionali, dei parchi provinciali e delle riserve naturali di cui alla l.r. 30/2015 (235)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 39.

, l’Ente parco o l’organismo di gestione è competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente capo. (158)

Parole abrogate con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 54.

4 bis. Il regolamento dell’ente parco o delle riserve naturali nonché gli eventuali piani di gestione, disciplinano anche le attività previste dal regolamento forestale di cui all’articolo 39, che devono essere assoggettate a specifiche norme d’uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti. (159)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 54.

4 ter. Per gli aspetti non disciplinati dal regolamento dell’ente parco o delle riserve naturali le autorizzazioni e i nulla osta previsti dagli articoli 31 e 52 della l.r. 30/2015 (235)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 39.

si conformano alla disciplina del regolamento forestale. (159)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 54.

5. Per i parchi regionali della Maremma, di Migliarino - S. Rossore e Massaciuccoli e delle Alpi Apuane, le autorizzazioni sono rilasciate contestualmente al nulla osta di cui all’ articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzioni degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi" e all’ articolo 20 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell’ente per la gestione del parco regionale delle Alpi Apuane - Soppressione del relativo consorzio". Per i parchi provinciali e le riserve naturali le autorizzazioni sono rilasciate contestualmente al nulla osta di cui agli articoli 31 e 52 della l.r. 30/2015. (235)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 39.

Art. 68 bis
- Interventi ricadenti sul territorio di competenza di più enti (109)

Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.61.

1. Nel caso di interventi, opere o piani che interessano terreni ricadenti sul territorio di più enti, è competente l’ente nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie interessata. L’ente competente comunica all’altro ente il procedimento in corso, ai fini dell’acquisizione dell’eventuale parere per la parte di competenza.
Capo II
- Difesa dei boschi dagli incendi
Art. 69
- Definizioni relative all'attività antincendi boschiva regionale (AIB) (63)

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.42.

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività ad espandersi, che interessa il bosco, le aree assimilate e gli impianti di arboricoltura da legno di cui all' articolo 66 , oppure i terreni incolti, i coltivi, ed i pascoli situati entro 50 metri da tali aree.
2. La previsione, la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi costituiscono l'attività antincendi boschivi regionale (AIB).
Art. 70
1. Ai fini della programmazione delle attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi la Regione approva il piano pluriennale regionale AIB (di seguito indicato come piano AIB), ed i programmi operativi territoriali annuali AIB articolati su base provinciale. (249)

Parole inserite con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art. 5.

2. Nell'ambito dell'AIB la Regione svolge, in particolare:
a) la pianificazione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei servizi di interesse regionale;
a bis) il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi; (160)

Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 55.

b) il telecontrollo e le telecomunicazioni;
c) i servizi aerei di supporto alle attività di prevenzione e lotta attiva;
d) il rilevamento dati e statistica;
e) la divulgazione di notizie e dati;
f) l'addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB.
f bis) la predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco, ai fini della pianificazione dell'attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio regionale. (250)

Lettera aggiunta con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art. 5.

3. Le attività e l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 possono essere affidate agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (236)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 40.

, ai Comuni, agli Enti gestori dei parchi regionali e ad altri enti regionali.
Art. 70 bis
Abrogato.
Art. 70 ter
1. I Comuni, sulla base delle indicazioni contenute nel piano AIB, svolgono le seguenti attività:
a) istituiscono proprie squadre AIB, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato di cui all' articolo 71 , comma 2 (186)

Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 6.

per provvedere alla prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi;
b) assicurano i servizi logistici necessari per le squadre di pronto intervento e per gli altri soggetti che concorrono all'estinzione dell'incendio, adottando gli eventuali provvedimenti autoritativi;
c) assicurano la disponibilità, previo apposito censimento, degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito territoriale di competenza e utilmente impiegabili nelle operazioni d'estinzione attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del Sindaco nei casi di grave ed urgente necessità, come previsto dall' Sito esternoarticolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 concernente "Legge sul contenzioso amministrativo (Allegato E)".
1 bis. I comuni assicurano che i piani comunali di protezione civile di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), siano coerenti con gli interventi previsti dai piani specifici di prevenzione AIB di cui all’articolo 74 bis. (268)

Comma aggiunto con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 10.

Art. 70 quater
1. Nell'ambito dell'AIB sono individuate, in particolare, le seguenti attività:
a) pianificazione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture per l'AIB, compreso gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
b) pianificazione, realizzazione e manutenzione degli interventi per la salvaguardia, il ripristino e per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco;
c) gestione ed impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale utilizzati nell'AIB;
d) pianificazione ed effettuazione dei servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, secondo le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (237)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 42.

, dai Comuni, dagli Enti gestori dei parchi regionali e da altri enti regionali.
Art. 71
1. Il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi è esercitato dalla Regione tramite:
a) la sala operativa unificata permanente (SOUP) e i coordinatori di sala operativa antincendi boschivi;
b) i direttori delle operazioni AIB (DO AIB).
b bis) il referente AIB e il responsabile del centro operativo antincendi boschivi (COP AIB) di ambito provinciale. (194)

Lettera aggiunta con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 15.

2. La lotta attiva agli incendi boschivi è svolta in ambito regionale dagli enti di cui all’articolo 70 quater, comma 2, e in base a specifici accordi e convenzioni, da squadre di associazioni del volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e della l.r. 28/1993.
3. Per lo svolgimento della lotta attiva la Regione può anche avvalersi, con le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici accordi e convenzioni.
4. I coordinatori di sala operativa antincendi boschivi, i direttori delle operazioni antincendi e il personale di cui ai commi 2 e 3, svolgono la lotta attiva secondo le attribuzioni e le modalità definite dal piano AIB.
5. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il sistema regionale di addestramento e qualificazione dei coordinatori di sala operativa antincendi boschivi e dei direttori delle operazioni antincendi, la cui articolazione e gestione è disciplinata dalla Giunta regionale.
5 bis. Le funzioni di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi tramite i soggetti di cui al comma 1, lettera b bis), sono esercitate dalla Regione a decorrere dal trasferimento del personale provinciale del comparto regioni-enti locali che risulta assegnato ai compiti di cui alla medesima lettera b bis). Il trasferimento di detto personale è effettuato secondo la disciplina prevista dal capo II della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). (195)

Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 15.

Art. 72
- Obblighi degli Enti locali e degli Enti parco
Art. 73
- Volontariato
Art. 74
1. La pianificazione dell'AIB è costituita da:
a) piano AIB, approvato dalla Giunta regionale;
b) programmi operativi territoriali annuali AIB, approvati dalla competente struttura della Giunta regionale. (238)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 43.

(251)

Lettera così sostituita con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art. 7.

b bis) piani specifici di prevenzione AIB di cui all’articolo 74 bis. (269)

Lettera aggiunta con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 11.

2. Il piano AIB individua l'organizzazione ed il coordinamento dell'AIB e definisce in particolare:
a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi nel territorio regionale;
b) le opere, gli interventi, le attività relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi e in particolare:
1) gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
2) i criteri e le modalità per gli interventi pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco;
3) i servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi;
4) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;
c) le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, nonché le procedure operative per l'AIB;
d) le modalità d'impiego delle squadre del volontariato;
e) le attività informative per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio;
f) l'individuazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale regionale, da utilizzare per le attività di addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB e detta, altresì, ulteriori disposizioni per il loro svolgimento;
g) i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti che operano all'AIB;
h) qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell'AIB.
3. Il piano AIB ha validità pluriennale. Annualmente la Giunta regionale può aggiornare o integrare il piano in particolare per quanto riguarda:
a) la verifica degli indici di pericolosità;
b) la localizzazione delle opere e degli impianti di cui al comma 2, lettera b), numero 4), da realizzare nell'ambito della programmazione regionale ai sensi dell' articolo 4 e dell' articolo 10 della presente legge.
4. Il piano AIB contiene una specifica sezione per le aree naturali protette regionali, i cui contenuti sono definiti attraverso le proposte dei rispettivi Enti gestori, trasmesse alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta e valutate sentito il Corpo forestale dello Stato.
5. Il piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, di cui all' Sito esternoarticolo 8, Sito esternocomma 2, della l. 353/2000 , predisposto dal Ministro dell'ambiente d'intesa con la Regione, costituisce, a far data dalla sua approvazione, parte integrante del piano AIB.
6. I programmi operativi territoriali annuali AIB sono redatti con i contenuti e secondo le direttive del piano AIB e contengono, in particolare, la consistenza e la localizzazione di mezzi, attrezzature e personale impiegabili nell’AIB nell’anno di riferimento. (252)

Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art. 7.

Art. 74 bis
1. Nelle aree individuate dal piano AIB sono approvati dalla Giunta regionale i piani specifici di prevenzione AIB riferiti a un periodo minimo di dieci anni. Il piano specifico di prevenzione può essere aggiornato nell’arco temporale della sua validità. Il regolamento forestale disciplina le modalità per la realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB.
2. I piani specifici di prevenzione AIB di cui al comma 1 prevedono, in particolare:
a) gli interventi colturali straordinari per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
b) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi e la loro puntuale localizzazione.
3. La realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 2 costituisce intervento pubblico forestale di cui all’articolo 10 ed è attuata con le procedure di cui all’articolo 11.
4. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, prescrivono ai proprietari o possessori dei terreni le modalità e i criteri per la coltivazione e l’utilizzazione dei terreni sui quali sono stati realizzati gli interventi e le opere di cui al comma 2.
5. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni di cui al comma 4, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 82, comma 8 bis, e gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, possono intervenire in sostituzione dei proprietari o possessori per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, ponendo i relativi oneri a carico dei proprietari e possessori inadempienti, secondo le procedure definite nel regolamento forestale.
Art. 75
- Addestramento del personale
Art. 75 bis
1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.
3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.
4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.
5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell’annualità precedente.
6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui al comma 5, la Regione Toscana esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
7. In caso di esercizio associato, le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 6, si intendono riferite all'ente responsabile dell'esercizio associato ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 68/2011 ; il comma 4 si intende riferito all'ente medesimo in caso di esercizio associato delle funzioni attinenti gli strumenti urbanistici.
Art. 75 ter
1. E’ istituita sul SIGAF la banca dati dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro cinquanta metri dal bosco percorso dal fuoco risultanti anche dai rilievi del Corpo forestale dello Stato.
Art. 76
1. Il regolamento forestale definisce:
a) le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe;
b) i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi (164)

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 60.

;
b bis) le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali aree in relazione ai periodi di cui alla lettera b); (187)

Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 7.

3. I proprietari ed i possessori di tutte le aree definite all'articolo 69, comma 1, colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono il libero accesso e mettono a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB. (253)

Parole così sostituite con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art. 8.

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. (167)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 60.

5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5. (168)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 60.

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.
7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.
Capo III
Materiale forestale di propagazione
Art. 76 bis
- Ambito di applicazione
1. La disciplina del presente capo si applica al MFP relativo alle specie elencate nell'allegato D e destinato ad interventi relativi all'imboschimento e al rimboschimento, nonché all'arboricoltura da legno.
2. Non è soggetto alla disciplina del presente capo il MFP del quale sia provata la destinazione all'esportazione e riesportazione verso paesi terzi ed il MFP, sotto forma di postime e parti di piante, per il quale sia provato che non è destinato agli interventi di cui al comma 1.
3. Qualora una ditta detenga o commercializzi a qualsiasi titolo materiali appartenenti alle specie di cui all'allegato D non destinati agli interventi di cui al comma 1 o destinati all'esportazione e riesportazione verso paesi terzi, è fatto obbligo di apporre sui materiali etichette recanti la dicitura "non per fini forestali" o "destinato all'esportazione verso paesi terzi".
Art. 77
1. Il MFP è soggetto a controllo di provenienza o identità clonale.
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (239)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 44.

rilasciano un certificato principale d'identità che attesta la provenienza del MFP e/o l'appartenenza del MFP vegetativo ai cloni iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali.
3. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo, le eventuali disposizioni transitorie e provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato D.
Art. 78
- Libro regionale dei boschi da seme
1. Ai fini del controllo del MFP, i boschi, gli arboreti e le piante relativi alle specie di cui all’allegato D, idonei alla produzione del MFP medesimo, sono iscritti nel Libro regionale dei boschi da seme (LRBS).
2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti d’idoneità di boschi, arboreti e piante per la produzione del MFP, privilegiando le specie locali, al fine di favorire la tutela e il ripristino della vegetazione forestale autoctona, anche nel rispetto della legge regionale 16 luglio 1997, n. 50 "Tutela delle risorse genetiche autoctone".
3. La Giunta regionale provvede alla compilazione e all’aggiornamento del LRBS. Il LRBS e suoi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. L'iscrizione al LRBS è promossa dalla Giunta regionale, anche su proposta degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (240)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 45.

, del proprietario o su indicazione di enti scientifici o di ricerca. La proposta è trasmessa al proprietario o al possessore interessato, unitamente ad un disciplinare di gestione dei boschi da seme per un periodo non inferiore ai cinque anni. (75)

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 45.

5. Avverso la proposta d'iscrizione di cui al comma 4 è ammessa la presentazione di osservazioni alla Giunta regionale da parte del proprietario o del possessore entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta medesima. (75)

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 45.

6. La Giunta regionale verifica le eventuali osservazioni e approva l'iscrizione al LRBS e il relativo disciplinare di gestione, previo parere degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. La Giunta regionale provvede, inoltre, ad un indennizzo annuo nei confronti del proprietario o del possessore in relazione all'eventuale diminuzione del reddito del fondo interessato. Il disciplinare di gestione è vincolante e può derogare alle norme del regolamento forestale di cui all’articolo 39. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, provvedono agli interventi di gestione previsti dal disciplinare, ponendo i relativi oneri a carico del proprietario o del possessore. (75)

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 45.

7. Con le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 si provvede all’aggiornamento del LRBS, comprese le revoche dell’iscrizione, e alla revisione del disciplinare di gestione dei boschi da seme.
8. La Regione può acquisire al proprio patrimonio agricolo-forestale, ai sensi dell’articolo 24, i boschi e gli arboreti iscritti nel LRBS.
Art. 79
1. L'esercizio dell'attività di produzione e vendita a qualsiasi titolo del MFP è soggetto all'autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. (241)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 46.

2. I titolari di autorizzazione devono:
a) tenere, presso ogni unità produttiva autonoma dell'azienda, il registro di carico e scarico, ove sono annotate cronologicamente e analiticamente l'entrata e l'uscita di MFP;
b) comunicare agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (241)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 46.

, entro il 30 settembre di ogni anno, la consistenza del MFP esistente nelle proprie unità produttive alla data del 31 agosto.
3. Limitatamente all'uso di MFP a fini di ricerca e sperimentazione, l'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta agli istituti universitari, agli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai centri nazionali per la conservazione delle biodiversità forestali di cui all'articolo 10 del d.lgs. 227/2001.
4. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (241)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 46.

costituiscono un registro dei soggetti autorizzati.
5. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo.
Art. 79 bis
- Requisiti di commercializzazione e modalità di movimentazione ed identificazione durante le fasi di produzione (91)

Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 8.

1. Durante tutte le fasi di produzione, commercializzazione e trasporto il MFP deve essere mantenuto in partite omogenee, separate ed identificate con riferimento agli elementi di cui agli articoli 8 e 9 Sito esternodel d.lgs. 386/2003 .
2. Il MFP deve essere commercializzato e trasportato munito di etichette o cartellini secondo quanto indicato all' Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 386/2003 .
3. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 della l.r. 39/2000 (242)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 47.

possono autorizzare:
a) la mescolanza di materiali di moltiplicazione;
b) la successiva propagazione vegetativa.
4. Nel territorio della Toscana, per effettuare rimboschimenti, imboschimenti od impianti di arboricoltura da legno, la messa a dimora di MFP appartenente alla categoria "identificato alla fonte" è consentita esclusivamente nella regione di provenienza, fatta salva una specifica autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. (242)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 47.

5. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo.
Art. 80
1. Fatta salva l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia fitosanitaria, la commercializzazione del MFP prodotto in altre regioni o nei paesi dell'Unione europea è subordinata alla presentazione del certificato attestante la provenienza e l'identità clonale, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per l'importazione di MFP dai paesi terzi si applica quanto previsto dal Sito esternod.lgs 386/2003 .
Capo IV
- Sanzioni
Art. 81
- Vigilanza ed accertamento delle infrazioni
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge, l’accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente.
1 bis. Le violazioni alla presente legge sono registrate nel SIGAF dal soggetto accertatore l’infrazione entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della sanzione amministrativa. (169)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 62.

2. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si osservano le disposizioni della Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)".(243)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 48.

3. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e all'introitamento delle somme riscosse è degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (243)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 48.

ad eccezione delle sanzioni relative alla materia di cui all'articolo 42, comma 5, che è di competenza dei Comuni. (77)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 56.

3 bis. L’introitamento delle somme riscosse a seguito di violazioni alla presente legge e l’eventuale emissione di ordinanze di ingiunzione sono comunicate dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (243)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 48.

, entro trenta giorni, alla competente struttura della Giunta regionale che le registra nel SIGAF. (169)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 62.

3 ter. Le registrazioni di cui ai commi 1 bis e 3 bis, sono effettuate secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale. (169)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 62.

Art. 82
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge o previste dal regolamento forestale, dall’autorizzazione o dal piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d’uso in deroga ai divieti di cui all’articolo 76, comma 5 e all’articolo 43;
b) pagamento di una somma minima di euro 240,00 e massima di euro 1.440,00 per:
1) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d’uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimenti di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale;
2) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d’autorizzazione o in difformità della stessa;
3) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata una conversione o sostituzione di specie di cui all’articolo 45, in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa;
3 bis) ogni unità di personale presente nel cantiere forestale privo di tesserino d’identificazione ai sensi dell’articolo 47, comma 6 quinquies; (180)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 48.

(170)

Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 63.

c) pagamento di una somma minima di euro 120,00 e massima di euro 720,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio definiti ai sensi del comma 1, lettera b) (188)

Parole soppresse con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 8.

dello stesso articolo;
d) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:
1) ogni 2.500 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformità sostanziale, ai sensi dell’articolo 47 bis, comma 3, lettera e), dalle disposizioni previste nel regolamento forestale di cui all’articolo 39, nell’autorizzazione o nel piano dei tagli o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio;
2) ogni 10.000 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati omettendo la dichiarazione preventiva, ove prescritta;
3) la mancata comunicazione o il mancato aggiornamento della comunicazione dell’impresa incaricata dei lavori ai sensi dell’articolo 47, comma 6 ter;
4) la mancata comunicazione di inizio o fine lavori ove prescritta;
5) le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi non definiti a rischio ai sensi del comma 1, lettera b) (188)

Parole soppresse con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 8.

dello stesso articolo;
6) ogni 1.000 metri quadrati o frazione minore per il mancato ripristino delle opere temporanee al termine delle operazioni connesse al taglio boschivo; (171)

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 63.

e) pagamento di una somma minima di euro 30,00 e massima di euro 180,00 per:
1) mancata apposizione del cartello di cantiere, ove prescritto;
2) ogni pianta abbattuta o danneggiata in violazione alle norme relative alle piante da rilasciare ad invecchiamento indefinito o a quelle relative alle piante isolate di cui all'articolo 55;
f) pagamento di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro 36,00 per:
1) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative all’allestimento e sgombero delle tagliate dai prodotti legnosi (172)

Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 63.

;
1 bis) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative alle sramature, sistemazione delle ramaglie e altri residui di lavorazione; (173)

Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 63.

2) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati;
3) ogni pianta o ceppaia sradicata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma;
4) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme concernenti i boschi affetti da malattia;
5) ogni capo di bestiame immesso in violazione delle norme sul pascolo ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi del comma 5, lettera c); qualora si tratti di bestiame ovino l’importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;
6) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative al taglio degli arbusti;
7) ogni pianta o ceppaia abbattuta danneggiata o potata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b), della lettera d), numero 1) e 2), della lettera e), numero 2), e della lettera f), numero 3) e 8), del presente comma; (172)

Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 63.

8) ogni 250 metri quadrati, o frazione minore, in caso di tagli boschivi eseguiti in periodo non consentito o causando danni significativi al novellame o alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dote del bosco, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi della lettera d), numero 1), del presente comma.
2. L'importo complessivo della sanzione proporzionale calcolata ai sensi del comma 1, lettera f), numeri 3) e 4), è determinato fino ad un massimo di euro 360,00 ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione.
3. L'importo complessivo della sanzione proporzionale calcolata ai sensi del comma 1, lettera f), numero 7), è determinato fino ad un massimo di euro 360,00 ogni 2500 metri quadrati, o frazione minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione.
4. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all’articolo 52, comma 2, le sanzioni previste al comma 1, sono raddoppiate.
5. Sono inoltre applicate le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 1.033,00 e massima di euro 10.330,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio, definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e nelle aree di cui al comma 1, lettera b bis), dello stesso articolo; (189)

Lettera cosi sostituita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 8.

a bis) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per:
1) l’utilizzo da parte di un’impresa anche individuale, sul cantiere forestale per ogni unità di personale non in regola con le norme sulle condizioni di rilascio del tesserino di cui all’articolo 39, comma 4, lettera a), numero 8 bis); la sanzione è raddoppiata in caso di reiterazione delle violazioni;
2) l’utilizzo di una impresa non iscritta all’elenco di cui all’articolo 38 bis nei casi previsti dall’articolo 47, comma 6 ter; la sanzione è raddoppiata in caso di reiterazione delle violazioni; (190)

Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 8.

b) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:
1) la raccolta dei prodotti secondari del bosco, esclusi i funghi epigei ed ipogei, in quantità superiore ai limiti o in difformità alle prescrizioni indicate dall’articolo 63;
2) la realizzazione di impianto d’arboricoltura da legno o il suo espianto senza la prescritta comunicazione;
3) ogni sughera e ogni castagno da frutto abbattuti in violazione delle norme di cui agli articoli 53 e 54;
3 bis) la mancata esibizione da parte dell’operatore forestale del tesserino prescritto dall’articolo 47, comma 6 quinquies; (191)

Numero inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 8.

4) ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di sughereta o di castagneto da frutto sottoposti a coltura agraria in assenza d’autorizzazione o in difformità dalla stessa;
c) pagamento di una somma minima di euro 32,00 e massima di euro 192,00 per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione della norma di cui all’articolo 76, comma 4, lettera a); qualora si tratti di bestiame ovino l’importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;
d) pagamento di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro 36,00 per:
1) ogni sughera decorticata in violazione alle norme;
2) ogni pianta o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commercializzato senza il permesso o il contrassegno regolamentare.
6. Per le violazioni del divieto di cui all’articolo 76, comma 4, lettera b), si applica la sanzione prevista dall’articolo 58, comma 1, lettera e), della l.r. 3/1994.
7. Per le violazioni relative al titolo V, capo III, della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 1.000,00 e massima di euro 6.000,00 per chiunque produca, detenga, venda o metta comunque in circolazione MFP senza l’autorizzazione di cui all’articolo 79;
b) pagamento di una somma minima di euro 500,00 e massima di euro 3.000,00 per chiunque ometta di tenere il registro di carico e scarico;
c) pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00 per chiunque tenga irregolarmente il registro di carico e scarico od ometta la comunicazione della consistenza del MFP presente nelle proprie unità produttive;
d) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di sementi, e per centinaia o frazione di centinaia di piante, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, per chiunque acquista, distribuisce, trasporta, vende o altrimenti commercializza materiali di propagazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l’identità clonale;
e) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piante, astoni od altro MFP messo a dimora in violazione della disposizione di cui all’articolo 79 bis, comma 4.
8. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 7 (174)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 63.

, lettere b), c) e d), gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (244)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 49.

possono disporre la sospensione dell’autorizzazione per un periodo compreso tra due e cinque anni.
8 bis. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni di cui all’articolo 74 bis, comma 4, è previsto il pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 a ettaro o frazione. (271)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 13.

9. Per ogni altra violazione delle disposizioni nel regolamento forestale, nell’autorizzazione o nel piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, è previsto il pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi del comma 1, lettere a) e b) e lettera d), numero 1.
Art. 83
- Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento forestale (79)

Nota soppressa.

Art. 84
1. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono causati danni ai boschi ed alle aree forestali, si applica una sanzione dal doppio al sestuplo del valore medio di mercato delle piante tagliate o sradicate o del danno commesso, ferme restando le sanzioni di cui agli articolo 82 e 83.
2. Qualora la violazione consista nel taglio di piante a fini selvicolturali o di trasformazione del bosco, la determinazione del danno riguarda solo le piante che non avrebbero dovuto essere tagliate o estirpate secondo le norme regolamentari vigenti o, in carenza, secondo le corrette tecniche selvicolturali.
3. Nei casi in cui la violazione si configuri come trasformazione del bosco o come difformità sostanziale ai sensi dell' articolo 47 bis , comma 3, l'importo della sanzione di cui al comma 1 è aumentato del 25 per cento.
3 bis. Nel caso di violazioni dell’articolo 76, comma 1, lettera a), la sanzione aggiuntiva non può superare l’importo massimo di euro 10.000,00. (192)

Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 9.

4. La Giunta regionale individua le modalità per la valutazione delle piante tagliate o del danno commesso ed i soggetti incaricati di effettuare tale valutazione.
Art. 85
1. Nel caso di violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli o delle disposizioni stabilite a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.
2. Qualora non vi sia coincidenza tra il trasgressore e il possessore a qualunque titolo del bene oggetto della violazione i lavori sono prescritti anche a carico dei possessori a qualunque titolo in quanto obbligati in solido ai sensi dell' Sito esternoarticolo 6 della l. 689/1981 .
3. Per i fini di cui al comma 1, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico intima ai trasgressori e agli eventuali obbligati in solido l'esecuzione degli interventi necessari, fissando criteri, modalità e tempi di esecuzione, ed i termini dell'eventuale presentazione del progetto esecutivo dei lavori da realizzare.
4. Nel caso in cui i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano esecuzione ai provvedimenti d'intimazione nei termini prescritti, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico provvede alla progettazione, alla direzione ed all'esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, la relativa riscossione è effettuata ai sensi della normativa vigente per l'esazione delle contribuzioni dirette.
5. Per i fini di cui al comma 4 l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico provvede all'occupazione temporanea, anche d'urgenza, dei terreni e degli altri beni su cui devono essere eseguiti i lavori. Per tale occupazione non è dovuto alcun indennizzo al proprietario o al possessore da parte dell'ente stesso.
6. I trasgressori o gli eventuali obbligati in solido che non provvedono nei termini prescritti, all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 o alla presentazione del progetto esecutivo degli stessi, se richiesto, sono soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 360,00 a un massimo di euro 2.160,00 (111)

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.64.

per ogni 1000 metri quadrati o frazione del terreno interessato dalla violazione.
6 bis. Al fine di regolarizzare le opere previste dalla presente legge, e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d'inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata dall'ente competente quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla presente legge, al regolamento forestale e agli strumenti di pianificazione territoriale. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative, quando dovute, (175)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 64.

da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo con le modalità di cui all 'articolo 44. L'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può prescrivere l'esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento. (95)

Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 11.

Titolo VI
- DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 86
1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definiti nel PRAF in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all’articolo 4.
Titolo VII
- NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 87
- Inventario forestale della Toscana (IFT)
1. Fino alla redazione dell’IFT di cui all’articolo 5 è assunto come inventario quello redatto ai sensi della legge regionale 15 maggio 1980, n. 56 (Inventario forestale della Toscana).
Art. 88
- Disciplina transitoria per la tutela e il corretto uso del bosco e dell’area forestale
Art. 89
- Materiale forestale di propagazione
1. In fase di prima applicazione della presente legge, il LRBS di cui all’ articolo 78 è costituito dalle schede del Libro nazionale dei boschi da seme esistenti in Toscana.
2. Le licenze per la produzione e la vendita del MFP già rilasciate ai sensi della Sito esternolegge 22 maggio 1973, n. 269 "Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento", articolo 2, mantengono la propria validità e tengono il posto dell’autorizzazione di cui all’ articolo 79.
2 bis. Fino all'adozione dei nuovi modelli dei registri di carico e scarico restano validi i modelli di cui alla Sito esternol. 269/1973 . (96)

Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 12.

2 ter. Al fine di costituire il registro dei soggetti autorizzati, i titolari della licenza di cui al comma 2 devono inviare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una copia della licenza alle province o unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 , pena la decadenza della stessa. (96)

Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 12.

Art. 90
- Procedimenti sanzionatori in corso
1. I procedimenti sanzionatori per le violazioni accertate anteriormente all’entrata in vigore della presente legge sono conclusi dagli enti già competenti.
2. Gli stessi enti provvedono ad incamerare i proventi loro spettanti.
Art. 91
- Programmi e piani in corso
1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 4 restano in vigore le disposizioni del piano (274)

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 52.

regionale agricolo forestale 2012-2015, approvato con delibera del Consiglio regionale 24 gennaio 2012, n. 3, inerenti al settore forestale. (256)

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 8.

2. A quanto previsto dal comma 1, fanno eccezione i piani di gestione di foreste pubbliche, e private, i piani dei tagli, i piani di coltura ed il piano operativo AIB vigenti, - che mantengono validità fino alla loro scadenza. (11)

Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 10.

2 bis. Le norme eventualmente in contrasto con la presente legge, contenute nei piani di cui al comma 2, mantengono la loro validità fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 39 comma 1. (12)

Comma aggiunto con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 10.

(112)

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.65.

Art. 92
- Albo delle imprese agricolo-forestali
1. Fino all’istituzione, presso la CCIAA, dell’Albo di cui all’articolo 13, rimane in vigore l’Albo di cui alla Sito esternolegge 10 agosto 1992, n. 36 (Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro-forestale) e successive modificazioni.
Art. 93
- Affidamento degli interventi nelle zone montane
1. Fino alla compilazione degli elenchi dei coltivatori e delle cooperative di cui all’ articolo 14 , l’affidamento dei lavori di cui al medesimo articolo ha luogo ai sensi Sito esternodella L. 97/1994 articolo 17, commi 1 e 2.
Art. 94
- Terreni rimboschiti in occupazione temporanea(82)

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.62.

1. Le Province , entro il 31 dicembre 2003, redigono i seguenti tre elenchi, relativi ai terreni rimboschiti in occupazione temporanea ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani):
a) elenco dei terreni rimboschiti per i quali sia necessario il mantenimento dell'occupazione temporanea ai fini dell'affermazione del bosco;
b) elenco dei terreni per i quali ai fini della migliore conservazione e produttività del bosco, sia ritenuta necessaria la prescrizione di specifiche modalità e criteri per la coltivazione e l'utilizzazione e, quindi, la riconsegna sia condizionata alla redazione di un piano di coltura;
c) elenco dei terreni da riconsegnare ai rispettivi proprietari per i quali non sia necessaria la redazione di un piano di coltura.
2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati per trenta giorni all'Albo dei Comuni nei quali sono situati. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni. I Comuni trasmettono, entro dieci giorni, gli elenchi con le osservazioni alla Provincia, che li approva.
3. A seguito dell'approvazione degli elenchi da parte della Provincia:
a) i terreni inseriti nell'elenco di cui al comma 1, lettera c) si intendono riconsegnati ai proprietari;
b) la gestione e la riconsegna, ai sensi dell'articolo 11, dei terreni in occupazione temporanea inseriti negli elenchi di cui al comma 1, lettere a) e b), quando non sia di competenza della Provincia stessa, è affidata alla Comunità montana.
Art. 95
- Trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato (97)

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 13.

1. La Regione, sulla base di quanto stabilito al comma 2, dispone l'inquadramento nei propri ruoli o, previa intesa con gli enti interessati, il trasferimento nei ruoli delle province o delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 del personale del Corpo forestale dello Stato che faccia domanda di trasferimento ai sensi dell' Sito esternoarticolo 4, comma 7 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), come modificato dall' Sito esternoarticolo 1, comma 3, lettera b) della legge 27 marzo Sito esterno2004, n. 77 .
2. La Giunta regionale, successivamente all'adozione del provvedimento del capo del Corpo forestale dello Stato di cui all' Sito esternoarticolo 4, comma 7 della l. 36/2004 , disciplina le modalità e i criteri per il trasferimento del personale di cui al comma 1 nei propri ruoli o in quelli delle province o unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 .
3. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è effettuato in subordine all'emanazione del provvedimento di cui all' Sito esternoarticolo 4, comma 8, della l. 36/2004 , che dispone relativamente alle risorse finanziarie per l'anno 2004 e per gli anni successivi. Le unità di personale sono oggetto di inquadramento fino a concorrenza dell'attribuzione delle risorse statali.
Art. 95 bis
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della l.r. 11/2018, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione in cui viene evidenziato lo stato di implementazione delle disposizioni contenute agli articoli 19 bis, 19 ter e 74 bis e le criticità eventualmente emerse in sede di prima attuazione.
2. Entro due anni dall’entrata in vigore della l.r. 11/2018 e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla commissione competente una relazione in cui vengono riportati i principali risultati ottenuti rispetto all’obiettivo di favorire il recupero delle aree boschive e rispetto all’obiettivo di prevenzione degli incendi boschivi, in particolare la relazione contiene i seguenti elementi:
a) numero di comunità del bosco, soggetti aderenti e superficie gestita;
b) numero forme associate, percentuale di soggetti aderenti per ambito territoriale individuato e superficie gestita;
c) numero di piani specifici di prevenzione AIB adottati, loro durata e superficie interessata;
d) numero di controlli effettuati sul rispetto delle prescrizioni contenute nei piani AIB distinti per anno e per provincia ed esiti dell’attività di controllo, evidenziando le tipologie di irregolarità più frequentemente riscontrate;
e) eventuali criticità emerse in sede di implementazione.
Art. 96
- Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura foreste, caccia e pesca)
1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente:
"
m) approntamento ed approvazione della Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore.
".
2. La lettera n) del comma 1 dell’articolo 2 è abrogata.
3. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente:
e) coltivazioni arboree ed erbacee, attestazione per i terreni vitati ai fini dell’iscrizione dell’albo dei vigneti
”. (13)

Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 11.

4. Le lettere e) ed f) del comma 1 dell’articolo 5 sono abrogate.
5. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 6 è sostituita dalla seguente:
"
g) emanazione dell’elenco delle specie di fauna minore in pericolo di rarefazione ed estinzione
".
Art. 96 bis
- Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 (Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo forestale)
1. La lettera c) del comma 1 dell`articolo 6 e` sostituita dalla seguente:
"
c) la restante percentuale alla Regione per effettuare interventi di ampliamento, miglioramento e valorizzazione del restante patrimonio agricolo-forestale, nel rispetto delle finalità di cui all`articolo 27 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) nonché per sostenere le iniziative nelle zone montane ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna). La Giunta regionale determina annualmente, sulla base dello stato di avanzamento della procedura di alienazione, la quota da destinare al fondo per la montagna.
".
Art. 97
- Abrogazioni
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 9 settembre 1974, n. 61 (Norme per l’acquisizione di beni agricolo-forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione);
b) la legge regionale 30 gennaio 1976, n. 8 (Modifica alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 61 - Norme per l’acquisizione di beni agricolo-forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione);
c) la legge regionale 26 giugno 1976, n. 30 (Modifica alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 61 e successive modificazioni recante Norme per l’acquisizione di beni agricolo-forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione);
d) la legge regionale 4 settembre 1976, n. 64 (Disciplina del patrimonio agricolo-forestale regionale. Programmazione e delega delle funzioni in materia);
e) la legge regionale 19 novembre 1976, n. 72 (Interventi pluriennali costanti nel settore dell’agricoltura. Differimento della decorrenza di stanziamenti);
f) la legge regionale 23 marzo 1977, n. 20 (Norme transitorie relative al riparto di finanziamenti per l’esercizio delle funzioni delegate di cui alla legge regionale 4 settembre 1976, n. 64);
g) la legge regionale 2 febbraio 1978, n. 6 (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 64 - Disciplina del patrimonio agricolo-forestale regionale - Programmazione e delega delle funzioni in materia);
h) la legge regionale 15 maggio 1980, n. 56 (Inventario forestale della Toscana);
i) la legge regionale 1 agosto 1981, n. 62 (Attribuzioni al Presidente della Giunta regionale in materia di difesa dei boschi dagli incendi);
l) la legge regionale 18 gennaio 1990, n. 1 (Norme transitorie per la tutela dei boschi);
m) la legge regionale 10 agosto 1992, n. 36 (Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro-forestale) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 92 della presente legge;
n) la legge regionale 21 novembre 1994, n. 90 (Modifica alla l.r. 10 febbraio 1992, n. 36 avente oggetto: Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro-forestale);
o) la legge regionale 13 agosto 1996, n. 73 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi).
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 (Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell’ambiente naturale) le parole "delle specie di flora spontanea di particolari specie arboree e" sono soppresse.
4. L’articolo 6, l’articolo 7, l’articolo 10, l’articolo 11, l’articolo 12, l’articolo 13, l’articolo 14, l’articolo 15, l’articolo 18, l’articolo 19, l’articolo 20 e l’articolo 21 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 sono abrogati.
5. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 (Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale) è abrogato.
Allegati
A - B - D
Si rimanda alle immagini presenti nell’edizione cartacea del Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 31 marzo 2000.
Allegato
C

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 2, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.18.

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Articolo prima inserito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 3, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.26.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 7.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 9, e ora abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.61.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

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Comma aggiunto con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 11.

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Nota soppressa.

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Allegato abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 14.

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L'allegato B, "Complessi del patrimonio agricolo forestale della Regione", modificato con la l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art.13, (pubblicata sul BU 2 febbraio 2001, n. 4, parte prima), con Del. G. 17 dicembre 2001, n.1367, (pubblicata sul BU 9 gennaio 2002, n.2, parte seconda) modificato con Del. G. 21 ottobre 2002, n. 1142 (pubblicata sul BU n. 46, parte seconda, del 13.11.02), viene ulteriormente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 63 (pubblicata sul BU n. 1, parte prima, del 10.01.03)

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Lettera aggiunta con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art.1.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.1, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.2.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.4, poi così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 3 , ed ora così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.5, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

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Comma aggiunto con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.7.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.9.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 39.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.12; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 40.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.14.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.16.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.17.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.20.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.21.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.22.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.23.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.24.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.25.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.27.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 25.

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Comma abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.29.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.30.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.31.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.32.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.33.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.34.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.35.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.36.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.37.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.38.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.39.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.40.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.41.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.42.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.43.

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Articolo prima inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.44, poi sostituito con l.r. con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 41, ed ora abrogato con l.r. 12 aprile 2016, n. 26 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.45.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.46.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.47, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 57.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.48.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.49.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.50.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.51.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.52.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 45.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , n. 55, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 56.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 57, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.62.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 60.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.62.

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Note soppresse.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 5.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 53, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 9.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 13.

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Allegato aggiornato con Del. G.R. 4 agosto 2004, n. 781 (pubblicata sul BU n. 40, parte seconda, del 06.10.2004).

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2004, n. 77 , art 37.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 191.

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 192.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 193.

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V. BU 27 gennaio 2005, n. 6, Avviso di Rettifica.

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Allegato modificato con Del. G.R. 18 luglio 2005, n. 726. (BU n. 31, parte seconda, del 03.08.2005)

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Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 45 , art.14.

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Numero aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.58.

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Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.59; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 45.

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Parole soppresse con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.60.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.61.

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Articolo abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.63.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.64.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.65.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 108, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 109.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 23.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 26.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 29.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 30.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

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Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 43. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47, ed ora così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 3. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 49.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 50.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 51.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 52.

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Nota soppressa.

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Parole abrogate con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

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Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 56.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 59.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 62.

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Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 64.

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Note soppresse.

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Si veda l'articolo 68, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 54.

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Comma così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Lettera cosi sostituita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Numero inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 39.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 49.

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Parole soppresse con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

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Parole inserite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 52 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 77, art. 1 .

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2021, n. 52, art. 1 . La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 239 del 9 novembre 2022 si è espressa dichiarando l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 e ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dello stesso articolo.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 12.

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Articolo così spostato con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.