Capo I
- Vincoli e Prescrizioni
Art. 37
- Vincoli sui territori coperti da boschi
Art. 38
1. Oltre ai terreni coperti da boschi, sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).
2. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, propongono le variazioni alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, specificando i motivi delle variazioni stesse in riferimento anche alle indicazioni dei piani di bacino di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 3. La proposta di cui al comma 2, corredata di cartografia catastale e topografica in scala non inferiore a 1:25.000, indica i nuovi limiti delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.
4. La proposta di cui al comma 2 è pubblicata nell’albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente per sessanta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni.
5. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2 adottano la proposta definitiva e la inviano alla Giunta regionale e contestualmente provvedono a comunicare agli interessati le decisioni sulle osservazioni presentate.
6. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale la proposta trasmessa dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, corredandola di un proprio parere.
7. Il Consiglio regionale approva la variazione delle zone vincolate con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La deliberazione diventa esecutiva il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Art. 38 bis
1. E’ istituito l’elenco regionale delle ditte boschive nel quale possono iscriversi tutte le imprese operanti sul territorio regionale, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 227/2001 . 2. La Giunta regionale definisce con apposito regolamento le modalità di accesso e di tenuta dell’elenco, i requisiti di iscrizione, di rinnovo, di sospensione e di cancellazione tenendo conto in particolare dell’identificazione, competenza e professionalità degli addetti.
Art. 39
2. Il regolamento forestale disciplina anche le attività che interessano i terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.
4. Il regolamento forestale disciplina in particolare:
a) per quanto riguarda i boschi:
1) i tagli boschivi ed i piani dei tagli;
2) la conversione dei boschi e la sostituzione di specie nei boschi stessi;
3) la rinnovazione del bosco;
4) la ricostituzione dei boschi degradati, danneggiati o distrutti;
5) la tutela dei boschi in situazioni speciali;
6) le potature, gli sfolli, i diradamenti e altre cure colturali;
7) la produzione, la raccolta e l'utilizzazione dei prodotti forestali non legnosi;
b) per tutti i terreni, boscati e non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico:
1) le opere connesse ai tagli boschivi e l'esbosco del legname;
2) lo sradicamento di piante e ceppaie;
3) il taglio e l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli;
4) l'asportazione di humus, terreno e cotico erboso e la raccolta delle foglie;
5) l'esercizio e le limitazioni al pascolo;
6) le trasformazioni dei boschi;
7) le trasformazioni dei terreni saldi in terreni a periodica lavorazione;
8) le altre trasformazioni di destinazione dei terreni;
9) la realizzazione di opere e i movimenti di terreno;
10) le modalità di lavorazione dei terreni agrari e le opere di sistemazione superficiale delle acque meteoriche;
c) per tutti i terreni anche non sottoposti a vincolo idrogeologico:
1) la prevenzione e la lotta ai parassiti delle piante forestali;
2) la tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi;
3) gli interventi nelle aree di effettiva produzione di tartufi delimitate ai sensi dell' articolo 15, comma 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni); 4) la prevenzione, la salvaguardia e la tutela del territorio dagli incendi boschivi;
5. Con la procedura indicata al comma 1 si provvede anche alla revisione del regolamento forestale.
6. Il regolamento forestale può prevedere che modalità di attuazione delle sue disposizioni e specifiche tecniche siano stabilite con atti degli enti locali competenti, formulati in relazione alle esigenze delle diverse realtà territoriali.
Art. 39 bis
1. La Giunta regionale, in casi di necessità ed urgenza, può adottare con provvedimento motivato specifiche misure di tutela e di salvaguardia del bosco, specificando il periodo e l'ambito territoriale di applicazione delle stesse anche in deroga alle norme del regolamento forestale.
Art. 40
1. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (209) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 15.
, i Comuni e gli Enti parco adottano, con regolamento, ai sensi dell' articolo 117, comma sesto, della Costituzione , la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto delle norme della presente legge e in coerenza con il regolamento forestale. 2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:
a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;
b) la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal regolamento forestale;
c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;
d) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
e) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.
Art. 40 bis
1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 40, approvati dalle unioni dei comuni di cui all’allegato D bis della l.r. 22/2015 , restano in vigore i regolamenti provinciali. Art. 41
- Trasformazione del bosco
1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione forestale, al fine di utilizzare il terreno su cui la stessa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente nei casi e secondo la disciplina previsti dalla presente legge.
Art. 42
1 bis. Sono escluse dall’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico di cui al comma 1 le trasformazioni effettuate:
a) nelle aree assimilate a bosco di cui all’articolo 3, comma 4;
b) nei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione quando oggetto di recupero a fini produttivi, per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento forestale. (183) Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 2.
3. Nei territori comunque soggetti a vincolo idrogeologico sono altresì soggetti ad autorizzazione:
a) la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
b) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
c) la realizzazione di ogni opera e movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque.
a) la trasformazione dei boschi;
b) le trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
d) la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui all' articolo 49 ; 5. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune per:
7. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il rilascio della autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico può avvenire tramite silenzio-assenso e quelli in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione d'inizio dei lavori.
8. Nel regolamento forestale sono altresì individuati i casi in cui le opere e i movimenti di terreno sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.
9. Ai fini della sostituzione dell'autorizzazione con la dichiarazione d'inizio dei lavori e dell'eseguibilità delle opere e movimenti di terreno senza autorizzazione o dichiarazione, nel regolamento forestale sono definite le norme tecniche relative all'esecuzione dei lavori.
10. Le procedure semplificate di cui al comma 7 riguardano le opere ed i lavori che per loro natura ed entità non comportano trasformazione permanente di boschi, rilevanti movimenti di terreno e rischi di dissesto idrogeologico, nonché gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità sulla base delle indagini di cui all' articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell' articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ). 11. I casi di cui al comma 8 sono individuati nel regolamento forestale limitatamente alle seguenti tipologie:
a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere esistenti;
b) realizzazione di impianti e reti di servizio che non comportino, se lineari, scavi di dimensioni superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità, se puntuali, scavi di volume superiore a 3 metri cubi;
c) recinzioni e altre piccole opere pertinenziali che non alterino la circolazione delle acque e non comportino movimentazioni di terreno superiori a 3 metri cubi.
12. Gli interventi di cui al comma 11 sono, in ogni caso, attuati nel rispetto delle norme relative al taglio dei boschi e delle altre piante forestali, escludendo comunque interventi che comportino lo sradicamento di piante e ceppaie forestali.
Art. 43
1. E' vietata, per un periodo di 20 anni dall'impianto, la trasformazione dei terreni rimboschiti con finanziamento o contributo finanziario pubblico, fatti salvi i casi in cui le norme che prevedono il contributo consentano espressamente tale trasformazione e i casi in cui la trasformazione sia necessaria per la realizzazione di opere pubbliche.
2. È altresì vietata la trasformazione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, secondo quanto previsto dall' articolo 76 , comma 5. 4. Per la realizzazione di opere o interventi che interessano il territorio di più enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (212) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 18.
si procede a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi della normativa vigente. La conferenza dei servizi è promossa dall'ente che ha la competenza in ordine al provvedimento amministrativo finale sull'opera o intervento da realizzare. Art. 44
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle trasformazioni di cui all'articolo 42, comma 1 bis. (148) Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 47, ed ora così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 3. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80.
3. Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del beneficiario dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva. In caso di inerzia del beneficiario, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (213) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.
provvedono a realizzare il rimboschimento, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo. 6. Qualora non siano reperibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (213) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.
subordinano il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva al versamento del costo presunto del rimboschimento stesso e lo destinano alla realizzazione degli interventi di cui all' articolo 10 nell'ambito dell'attività programmata. 7. Qualora la trasformazione del bosco comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 5 ettari, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, ne danno comunicazione alla Giunta regionale che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può prescrivere le modalità ed i tempi d'esecuzione del rimboschimento compensativo o degli interventi di cui all'articolo 10 e prevedere che i terreni interessati ricadano anche nel territorio di altri enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1. (214) Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.
7 bis. Nel caso di atti autorizzativi con validità superiore a cinque anni aventi ad oggetto trasformazioni boschive effettuabili in lotti di superficie maggiore a cinque ettari, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (213) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.
possono prevedere che il pagamento di cui al comma 6, venga effettuato anche in forma rateizzata con le modalità definite nel regolamento forestale di cui all’articolo 39. (149) Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 47. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80.
Art. 45
- Conversione del bosco e sostituzione di specie
1. È vietata la conversione dei boschi d’alto fusto in boschi cedui. Il divieto comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalle conversioni dei cedui.
2. È vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici.
3. È vietata la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie.
4. Per motivi di difesa fitosanitaria, di salvaguardia idrogeologica, di ricerca e sperimentazione, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (215) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 20.
montana possono autorizzare la conversione del bosco o la sostituzione di specie, in deroga ai divieti di cui al presente articolo. (44) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.23.
Art. 46
- Taglio dei boschi
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (216) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 21.
individuano la superficie massima che, nei dodici mesi successivi al 1 settembre, può essere sottoposta a tagli suscettibili di determinare oltre il 70 per cento di scopertura del suolo. La superficie massima utilizzabile per i predetti tagli è determinata per singolo bacino o sottobacino idrografico in funzione delle sue caratteristiche ambientali, in modo particolare idrogeologiche, della tipologia dei boschi e dei tagli boschivi. (45) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.24.
2. Il regolamento forestale determina le modalità per la corretta applicazione del limite ai tagli di cui al comma 1.
3. Il taglio raso dei boschi d’alto fusto è vietato ad eccezione dei casi espressamente previsti dal regolamento forestale.
Art. 47
1. Il regolamento forestale disciplina i tagli boschivi.
3. L'autorizzazione non è richiesta per il taglio del soprassuolo boschivo connesso all'attuazione di trasformazioni autorizzate ai sensi dell' articolo 4. 4. Il regolamento forestale individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 può avvenire tramite silenzio-assenso, quelli in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione di taglio e i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.
5. Sono comunque soggetti a sola dichiarazione, in sostituzione dell'autorizzazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i seguenti tagli, purché eseguiti in conformità alle disposizioni del regolamento forestale:
a) di utilizzazione di boschi cedui trattati a raso che presentino le seguenti caratteristiche:
1) età compresa tra il turno minimo prescritto e due volte il turno stesso e comunque non superiore ai trentasei anni;
2) dotazione di matricine inferiore a duecento per ettaro o, comunque, con un'area d'insidenza delle chiome non superiore al settanta per cento della superficie;
3) estensione della tagliata inferiore a 5 ettari, comprese le superfici di bosco contigue che siano state oggetto di taglio nei tre anni precedenti o che risultino prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza;
b) di utilizzazione di boschi cedui trattati a sterzo i cui polloni di maggior diametro non abbiano superato l'età di trentasei anni ed entro i limiti di superficie di cui al punto a);
c) di utilizzazione di cedui di robinia, di salice o di nocciolo entro i limiti di superficie di cui al punto a);
d) di diradamento delle fustaie;
e) di avviamento di boschi cedui all'alto fusto;
6. I tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 1.000 metri quadrati per ogni proprietà e anno e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale.
6 ter. Sono effettuati da imprese boschive iscritte all’elenco di cui all’articolo 38 bis:
a) i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti nel patrimonio agricolo-forestale;
6 quater. Il comma 6 ter, lettera b), non si applica in caso di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti che effettuano, direttamente o tramite i propri dipendenti o tramite i propri coadiuvanti familiari, interventi di taglio e i relativi esboschi su superfici di loro proprietà o di cui mantengono il possesso per almeno cinque anni. L’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto effettuano la comunicazione di cui al comma 6 bis, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori. (152) Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80.
(
266) Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 9.
8. Sono altresì soggetti a sola dichiarazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i tagli previsti nei piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32 , nei piani di gestione e nei piani di taglio di cui all' articolo 48 e nei piani di coltura di cui all' articolo 67 . Art. 47 bis
1. Per taglio colturale s'intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico.
2. Per tagli colturali si intendono, in particolare quelli di seguito indicati, purché non comportino trasformazione del bosco ai sensi dell' articolo 41 e non siano eseguiti in sostanziale difformità dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio: a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;
c) i tagli di ricostituzione e riconversione dei castagneti da frutto;
d) i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco e da altri eventi calamitosi, nonché alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico ed all'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità;
e) i tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione nell'ambito della manutenzione necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità pubblica e delle opere e sezioni idrauliche;
f) i tagli di avviamento dei boschi cedui all'alto fusto;
g) i tagli di utilizzazione dei boschi cedui;
h) i tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d'alto fusto;
i) i tagli di utilizzazione a buche o strisce di superficie inferiore a un ettaro nei boschi d'alto fusto;
l) i tagli a raso di fustaie finalizzati alla rinnovazione naturale o previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità;
3. Sono considerati eseguiti in difformità sostanziale dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, i seguenti tagli:
a) il taglio di fustaie, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento soggetto a dichiarazione di taglio, eseguito in assenza di autorizzazione, ove prevista, o su superfici eccedenti di oltre il 20 per cento quella autorizzata o, comunque, eccedenti la superficie autorizzata di oltre 5.000 metri quadri;
b) il taglio di bosco ceduo, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento o di avviamento all'alto fusto, eseguito senza la prevista autorizzazione o dichiarazione su una superficie superiore a un ettaro o su superficie eccedente quella autorizzata o dichiarata di oltre un ettaro;
c) il taglio eseguito in boschi di età inferiore rispetto al turno minimo prescritto, fatti salvi i casi autorizzati;
d) il taglio di ceduazione in boschi cedui invecchiati eseguito in assenza di autorizzazione ove prescritta;
e) i tagli che comportino un prelievo maggiore ovvero un rilascio minore del 20 per cento, in numero di soggetti o in massa legnosa, rispetto a quanto autorizzato, consentito o prescritto, purché il taglio in violazione sia riferito ad un numero di soggetti superiore a dieci o ad una massa legnosa superiore a 10 metri cubi. (88) Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 4.
Art. 48
1. Il taglio del bosco può essere attuato sulla base di un piano di gestione della durata minima di dieci anni che preveda fra l'altro:
a) la coltura e l'assestamento dei boschi;
b) il piano dei tagli e la ripresa legnosa;
c) le opere connesse all'attività forestale.
2. Il taglio del bosco può essere altresì attuato sulla base di un piano pluriennale dei tagli della durata minima di cinque anni.
4. Il regolamento forestale disciplina le modalità per la redazione del piano di gestione e del piano dei tagli.
5. Il piano dei tagli, eventualmente ricompreso nel piano di gestione, è obbligatorio per le superfici boscate di un corpo aziendale che comprende boschi, come definiti dall' articolo 3 comma 1, di superficie accorpata superiore a 100 ettari. Non sono soggetti all'obbligo del piano i tagli di cui all' articolo 47 bis , comma 2, lettere b), c), d) ed e), nonché i tagli di qualsiasi natura e tipologia effettuati su una superficie complessiva non superiore a cinque ettari per quinquennio. (108) Parole soppresse con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.60.
6. Il piano di gestione e il piano dei tagli possono, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.
Art. 49
- Opere connesse al taglio dei boschi
1. Sono opere connesse al taglio dei boschi quelle necessarie all’esecuzione dei lavori di taglio e d’esbosco dei prodotti legnosi. Esse comprendono:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’adattamento funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere necessarie alla regimazione delle acque superficiali;
b) la realizzazione di piste temporanee d’esbosco, che non comportino rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
c) la realizzazione, senza l’ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri o mulattiere per l’accesso ai boschi di persone o bestiame da soma;
d) la realizzazione di condotte o canali temporanei per l’avvallamento ed il trascinamento del legname e di linee d’esbosco con teleferiche, gru a cavo o similari, che non comportino asportazione di ceppaie e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
e) la realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori.
2. Il regolamento forestale disciplina l’esecuzione delle opere di cui al comma 1.
3. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1, è soggetta ad autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, da rilasciarsi comunque in riferimento a tagli boschivi da attuare in conformità all'articolo 47, previa valutazione della compatibilità delle opere medesime con l'assetto idrogeologico dei boschi interessati. L'autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, non è richiesta per i lavori di manutenzione ordinaria della viabilità esistente. (48) Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.28, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 25.
5. Nei casi in cui sia prescritto il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (220) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 25.
possono richiedere la preventiva costituzione di un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie. (48) Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.28, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 25.
Art. 50
1. Il regolamento forestale indica l'epoca del taglio del bosco in funzione delle specie che lo compongono, delle sue forme colturali, delle condizioni stazionali, vegetazionali e fitosanitarie ed in relazione ai periodi riproduttivi della fauna selvatica.
2. L'epoca del taglio è stabilita secondo calendari riferiti ai principali tipi di bosco.
Art. 51
- Sradicamento di piante e ceppaie
1. Nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici è vietato lo sradicamento di piante forestali e di ceppaie vive, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento medesimo si renda necessario per l’esecuzione di opere autorizzate ai sensi della presente legge e i casi particolari previsti dal regolamento forestale.
Art. 52
- Boschi in situazioni speciali
1. Sono considerati in situazione speciale i boschi di qualunque specie, governo e trattamento e di qualsiasi estensione che assolvono a specifiche funzioni ambientali e paesaggistiche. Rientrano, tra gli altri, nei boschi in, situazioni speciali quelli ubicati:
a) su terreni instabili, su terreni in forte pendenza o comunque particolarmente esposti a fenomeni di erosione o in aree soggette a valanghe;
b) sulle cime o lungo i crinali ove sono presenti rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione;
c) al limite della vegetazione arborea, entro una fascia di 300 metri di larghezza dal mare o lungo i corsi d’acqua.
Art. 53
- Coltivazione della sughera
Art. 54
- Coltivazione dei castagneti da frutto
Art. 55
- Piante forestali non ricomprese nei boschi
1. Il regolamento forestale stabilisce le norme di tutela delle piante forestali isolate, a gruppi, a filari o costituenti siepi non ricomprese nei boschi di cui all’
articolo 3 e situate al di fuori dei centri urbani.
2. Il regolamento forestale stabilisce, altresì, le norme di tutela delle formazioni forestali che non presentano le dimensioni, la densità o copertura del suolo di cui all’
articolo 3 .
Art. 56
- Taglio degli arbusti
1. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici è consentito nel rispetto delle modalità previste dal regolamento forestale.
2. L’estirpazione degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici è vietata salvo i casi in cui sia necessaria per la realizzazione delle trasformazioni, delle opere e dei movimenti di terreno autorizzati ai sensi dell’
articolo 42 e dell’
articolo 49 e per la manutenzione e la ripulitura delle opere idrauliche, idraulico forestali, di bonifica e dei corsi d’acqua.
3. L’estirpazione degli arbusti è, altresì, consentita nei casi previsti e disciplinati dal regolamento forestale.
Art. 57
2. I proprietari ed i possessori di boschi danno immediata comunicazione agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante ed all'ambiente e di danni fitosanitari di altra origine. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, informano il servizio fitosanitario regionale, che provvede ad indicare le norme ed i metodi di lotta. (225) Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.
3. I proprietari e i possessori di boschi colpiti da parassiti o da altre fitopatie sono tenuti ad eseguire, a propria cura e spese, gli interventi fitosanitari prescritti dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. In caso di inerzia del proprietario o del possessore, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, provvedono agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente. (225) Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.
4. Se i danni causati da parassiti o da altri agenti non possono essere efficacemente contrastati dal solo intervento dei proprietari o dei possessori dei boschi, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (224) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.
predispongono progetti d'intervento da realizzare nell'ambito degli atti della programmazione regionale o degli interventi urgenti di cui all' articolo 4 , comma 3. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree forestali.
Art. 58
- Danni da fauna selvatica
1. La Regione (226) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 30.
, al fine di prevenire, monitorare e contenere i danni provocati ai boschi dalla fauna selvatica, richiede al Comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) di cui alla
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", agli Enti parco regionali ed agli altri soggetti, pubblici e privati, competenti per la gestione faunistica del territorio, la predisposizione e la realizzazione di programmi d’intervento e di progetti volti al mantenimento della densità faunistica compatibile con l’ambiente.
2. La prevenzione in tutte le aree forestali ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle aree forestali in rinnovazione, fino ad un’altezza media delle piante di 3 metri, sono soggetti alla normativa in materia di danni all’agricoltura di cui alla LR 3/1994.
Art. 59
- Circolazione fuori strada
1. La circolazione dei veicoli a motore nei boschi è disciplinata dalla
legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 "Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore" e successive modificazioni.
2. Sono, altresì, disciplinati dalla LR 48/1994 la costruzione e l’uso di impianti e percorsi, fissi o temporanei, per lo svolgimento di attività ricreative o agonistiche con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada.
Art. 60
- Abbandono di rifiuti
1. È vietato abbandonare rifiuti nelle aree forestali, al di fuori dei punti di raccolta appositamente indicati ed attrezzati.
2. I Comuni e le
unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 promuovono e realizzano i punti di raccolta di cui al comma 1 nelle aree maggiormente frequentate.
Art. 61
- Alberi monumentali
Art. 62
Art. 63
- Raccolta dei prodotti secondari del bosco
1. Ai fini della presente legge sono considerati prodotti secondari del bosco:
a) i funghi epigei ed ipogei;
g) gli asparagi selvatici;
2. La raccolta dei funghi epigei ed ipogei è regolata dalla
legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei" e successive modificazioni e dalla
legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni" e successive modificazioni.
3. La raccolta degli altri prodotti secondari del bosco, fatti salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo, è consentita entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale.
4. La raccolta dei prodotti di cui al comma 1, lettere da b) a h), deve essere effettuata senza l’ausilio di strumenti. È comunque vietato il taglio e lo sradicamento dell’intera pianta e l’uso, per la raccolta dei frutti, di rastrelli e pettini.
5. Chi raccoglie, a fini di commercio, i prodotti di cui al comma 1, lettere da b) ad h), può essere autorizzato dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (230) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 34.
ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta regionale ed alle modalità di cui al comma 4. L'autorizzazione, non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione non è richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali). La raccolta, nel caso di terreni di proprietà privata, è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale della Regione, è soggetta a concessione. (57) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.36.
6. La raccolta dei prodotti secondari del bosco è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall’impianto. Da tale divieto è escluso il proprietario od il possessore del fondo.
7. La Giunta regionale può modificare l’elenco di cui al comma 1.
Art. 64
1. La produzione e la commercializzazione di abeti o di altre conifere destinate ad alberi di Natale, provenienti da vivai, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di attività vivaistica.
2. Il trasporto e la commercializzazione di abeti e di altre conifere o dei loro cimali destinati ad alberi di Natale, provenienti da attività selvicolturale, sono subordinati al rilascio, da parte degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (231) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 35.
di un attestato di provenienza. Le singole piante o i cimali devono essere muniti di uno speciale contrassegno. 3. È vietato il trasporto e la commercializzazione di piante di abete e di altre conifere dotate di apparato radicale e non provenienti da vivai.
4. La Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il modello dell'attestato di provenienza e dei contrassegni. Entro lo stesso termine, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (231) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 35.
stabiliscono le procedure per il loro rilascio e per l'apposizione dei contrassegni. Art. 65
1. Nei boschi sono consentiti il pascolo e l'allevamento di selvaggina ungulata.
2. Il regolamento forestale disciplina il pascolo e l'allevamento nei boschi e nelle aree forestali, con particolare riguardo ai rimboschimenti, alle tagliate, alle aree in rinnovazione, ai boschi degradati ed ai boschi in situazioni speciali di cui all' articolo 52. Art. 66
1. L'arboricoltura da legno attiene ad impianti di specie forestali destinate alla produzione intensiva di legno, realizzati in terreni non boscati.
2. L'impianto per arboricoltura da legno non vincola la destinazione a bosco del terreno interessato e non è soggetto alla normativa dettata dalla presente legge per i boschi, fatte salve le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e quelle specificamente indicate dalla presente legge e dal regolamento forestale.
Art. 67
1. I boschi, che sono stati costituiti, migliorati, ricostituiti o assoggettati a conversione o sostituzione di specie con contributo finanziario pubblico sono gestiti in conformità ad un piano di coltura.
2. Il piano, predisposto dal proprietario o dal possessore del bosco ed approvato dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (234) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 38.
entro novanta giorni dalla sua presentazione, individua le modalità per la coltivazione, l'utilizzazione e la conservazione del bosco e provvede per un arco di tempo non superiore a dieci anni. 5. Il piano di coltura può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.
Art. 68
- Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali
3. Sono fatte salve le prescrizioni dei piani e regolamenti del parco nazionale in merito agli interventi consentiti con semplice comunicazione d’inizio dei lavori.
4 bis. Il regolamento dell’ente parco o delle riserve naturali nonché gli eventuali piani di gestione, disciplinano anche le attività previste dal regolamento forestale di cui all’articolo 39, che devono essere assoggettate a specifiche norme d’uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti. (159) Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 54.
Art. 68 bis
1. Nel caso di interventi, opere o piani che interessano terreni ricadenti sul territorio di più enti, è competente l’ente nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie interessata. L’ente competente comunica all’altro ente il procedimento in corso, ai fini dell’acquisizione dell’eventuale parere per la parte di competenza.