Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89
Norme in materia di inquinamento acustico.
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998
Art. 6
- Divieto di contatto di aree
1. E vietato prevedere, nel piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5 , il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, qualora i valori di qualità di cui all’ art. 8 , comma 2 si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente.
2. Qualora, in relazione al divieto di cui al comma 1, insorgano conflitti tra comuni confinanti, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, sentiti i comuni interessati. (68)
3. Ove non risulti possibile, in zone già urbanizzate, rispettare il divieto di cui al comma 1, a causa di preesistenti destinazioni d’uso, il Comune adotta un piano di risanamento acustico ai sensi dell’ art. 8 , comma 1.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.