Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89
Norme in materia di inquinamento acustico.
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998
Art. 5
- Procedura del piano comunale di classificazione acustica (7)
1. Il comune, ai fini di cui all' articolo 4 , adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che è depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale (67)ed ai comuni confinanti, con le modalità di cui al comma 5 lettera a). (27)
2. Contestualmente all'adozione del progetto di piano, il comune individua un garante della comunicazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dalla l.r. 1/2005. (28)
3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni (27)dal deposito di cui al comma 1, la Giunta regionale (67)e chiunque altro possono presentare osservazioni.
4. Entro sessantacinque giorni (27)dal deposito di cui al comma 1, il comune provvede all'approvazione del piano di classificazione acustica; il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.
4 bis. Il piano di classificazione acustica è redatto in formato elettronico per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 e dalla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale. (29)
5. Il piano di classificazione acustica approvato dal comune:
b) acquista efficacia dalla pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione, da effettuarsi, a cura del comune, entro trenta giorni dalla trasmissione di cui alla lettera a);
c) è reso accessibile a chiunque e senza ritardo anche in via telematica.
6. Qualora la localizzazione delle aree di cui all' articolo 4 , comma 3 contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti il comune procede alla necessaria variante.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.
8. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già approvato un piano di classificazione acustica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), sono tenuti a darne comunicazione immediata alla Giunta regionale (67). I comuni, qualora il piano in vigore non sia conforme ai criteri e indirizzi definiti ai sensi dell' articolo 2 , sono tenuti all'adeguamento entro il termine perentorio del 1 marzo 2005.
9. Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico dell’ARPAT nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009. I comuni acquisiscono altresì il parere delle Aziende unità sanitarie locali competenti per territorio nonché dell’ARPAT, qualora non si siano avvalsi del supporto tecnico della medesima agenzia. (28)
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.