Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89
Norme in materia di inquinamento acustico.
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998
Art. 3 bis
- Catasto regionale dell’inquinamento acustico (24)
1. E’ istituito presso la Giunta regionale il catasto regionale dell’inquinamento acustico che contiene:
a) la mappa delle sorgenti di inquinamento acustico;
b) la mappatura acustica del territorio in formato elettronico, elaborata, ai sensi del d.lgs. 194/2005, per gli agglomerati e per le infrastrutture stradali di competenza delle province, della Città metropolitana di Firenze (66)e della Regione. Tale mappatura comprende copia informatica dei piani comunali di classificazione acustica di cui all’articolo 4, e dei piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 8;
c) la rappresentazione, in formato digitale, del clima caustico contenuta nella relazione biennale di cui all’articolo 9 bis;
d) le misure dei livelli sonori relativi ai controlli effettuati dall’ARPAT.
2. Il catasto regionale è parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
3. I criteri e le modalità per la realizzazione e gestione del catasto regionale sono stabiliti con delibera della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009.
4. I dati inseriti nel catasto sono resi immediatamente disponibili ai comuni e alle province, e accessibili al pubblico in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 195/2005.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.