Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89
Norme in materia di inquinamento acustico.
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998
Art. 17 ter
- Norma finanziaria (50)
1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 11 sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PAER (55) di cui alla l.r. 14/2007.
2. Gli oneri di cui all’articolo 3 bis, sono stimati in euro 100.000,00 per l’anno 2012 e euro 50.000,00 per l’anno 2013 e sono finanziati mediante gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 428 “Tutela dall’inquinamento dell’aria, acustico, elettromagnetico e luminoso, controllo della qualità dell’aria – Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.