Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89
Norme in materia di inquinamento acustico.
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998
Art. 17
- Sanzioni amministrative
1. Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista dall’art. 6, comma 1, lett. h), della l. 447/1995 , svolga attività, manifestazioni o spettacoli all’aperto, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00; (46)alla stessa sanzione soggiace il titolare dell’autorizzazione comunale, in caso di contravvenzione alle prescrizioni poste dal Comune in conformità con gli indirizzi regionali.
2. Sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (46)le imprese che abbiano omesso di presentare, entro il termine previsto dall’ art. 13 , comma 1, il relativo piano di risanamento.
3. Il mancato adeguamento dell’intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dall’ art. 13 , comma 5, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00. (46)
4. Qualora, nei cinque anni successivi alla comminazione della sanzione prevista dal comma 1, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il Comune può procedere alla revoca dell’autorizzazione.
5. In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione é oggetto delle sanzioni previste dai commi 2 e 3, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può procedere ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché quelle della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). (47)
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.