Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89
Norme in materia di inquinamento acustico.
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998
Art. 15 bis
- Comitato regionale di coordinamento (44)
1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato regionale di coordinamento con funzioni di raccordo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni di controllo.
2. Il comitato regionale di coordinamento è composto da:
a) i dirigenti responsabili degli uffici regionali competenti in materia di tutela dall’inquinamento acustico ed igiene pubblica, o loro delegati;
c) un rappresentante dell’ARPAT;
d) un rappresentante delle aziende unità sanitarie locali.
3. Il comitato regionale di coordinamento è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dall’inquinamento acustico, che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.
4. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento è a titolo gratuito.
5. Le modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori del comitato regionale di coordinamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.