Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89
Norme in materia di inquinamento acustico.
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998
Art. 15
- Compiti dell’ARPAT
1. L’ARPAT, nell’ambito delle attività di rilevamento e controllo in materia di tutela dell’ambiente esterno dall’inquinamento acustico, provvede:
a) a trasmettere tutti i dati alle Amministrazioni interessate ed alle Aziende USL competenti per territorio;
b) ad inviare annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle attività svolte ed il quadro conoscitivo del clima acustico rilevato;
d) a trasmettere alle Autorità competenti all’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’
art. 9 della l. 447/1995 , le relative segnalazioni.

d bis) al monitoraggio ed alla raccolta dei dati necessari all’elaborazione delle mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati e della relazione biennale di cui all’articolo 9 bis. (42)
2. Le Aziende USL, nell’ambito delle proprie competenze, possono richiedere all’ARPAT specifiche attività di rilevamento e controllo, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 10 della l.r. 30/2009. (43)
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.