Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89
Norme in materia di inquinamento acustico.
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998
Art. 14
- Controlli (41)
1. I comuni esercitano le funzioni di controllo previste dall'articolo 14, comma 2, della l. 447/1995, avvalendosi, per le rispettive competenze, dell'ARPAT, nelle forme e con le modalità stabilite dalla l.r. 30/2009, nonché delle Aziende unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b).
2. Nei casi previsti dall'articolo 12, commi 4 e 5, i controlli relativi devono essere eseguiti nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).
3. Fatte salve le competenze spettanti ai comuni ai sensi del comma 1, le funzioni di vigilanza e di controllo, relative ad ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, sono esercitate dalla Regione che può avvalersi dell’ARPAT (76).
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.