Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89
Norme in materia di inquinamento acustico.
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998
Art. 1 bis
- Programmazione in materia di inquinamento acustico (20)
1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e commi 2 e 3, della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), il piano ambientale ed energetico regionale (PAER)) (51)individua le finalità ed i macro-obiettivi della politica regionale di tutela dell’ambiente e della salute pubblica dall’inquinamento acustico, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili.
2. Con le deliberazioni di attuazione del PAER, di cui all’articolo 3 bis della l.r. 14/2007 (63)la Giunta regionale individua gli obiettivi operativi, le attività da svolgere con le risorse stanziate, le modalità di intervento ed il relativo quadro finanziario.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.