Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89
Norme in materia di inquinamento acustico.
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998
Art. 13
- Piani aziendali di risanamento acustico
1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall’attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d’uso del territorio, sono tenute a presentare, al Comune competente, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall’approvazione del piano comunale di classificazione.
2. Il piano aziendale di risanamento acustico deve prevedere misure tecniche adeguate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti ed i criteri previsti dal piano di classificazione acustica, anche in base ad eventuali indicazioni fornite dal Comune e dall’ARPAT.
3. Al piano aziendale deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale risulti inequivocabilmente il termine entro il quale l’impresa interessata intende adeguarsi ai limiti stessi. Tale relazione dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente, ai sensi dell’ art. 16 della presente legge.
4. Le imprese che hanno avviato gli interventi di risanamento acustico ai sensi dell’art. 3 del DPCM 1 marzo 1991, non in contrasto con le norme della presente legge e conformi ai criteri regionali determinati ai sensi dell’ art. 2 , ma inadeguati rispetto ai limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi entro un congruo termine indicato dal Comune.
5. Le imprese che non abbiano presentato il piano di risanamento di cui al presente articolo, sono comunque tenute, entro il termine di cui al comma 1, ad adeguarsi ai limiti previsti, nella zona di riferimento, dal piano comunale di classificazione acustica.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.