Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89
Norme in materia di inquinamento acustico.
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998
Art. 3
- Compiti delle Province e della Città metropolitana di Firenze (64)
1. Le Province e la Città metropolitana di Firenze (65), ai sensi della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) (4), in conformità con gIi indirizzi ed i criteri regionali di cui all’ art. 2 , adeguano il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.), indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire nell’ambito del territorio provinciale ai fini della tutela ambientale e della prevenzione dell’inquinamento acustico.
a) alla predisposizione ed attuazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all’articolo 10, comma 5, della l. 447/1995, per le infrastrutture stradali provinciali;
b) all’elaborazione delle mappe acustiche e dei piani di azione relativi agli assi stradali provinciali principali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 194/2005 e all’attuazione degli interventi ivi previsti. (23)
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.