Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89
Norme in materia di inquinamento acustico.
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998
Art. 18
- Abrogazione di leggi
1. É abrogata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 5 agosto 1993, n. 48 (Procedura per l’esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al DPCM 1 marzo 1991 per l’adeguamento dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno); è altresì abrogata la legge regionale 18 ottobre 1993, n. 75 (modifica della LR 5.9.1993 "procedura per l’esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al DPCM 1 marzo 1991 per l’adeguamento ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno").
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.