Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89
Norme in materia di inquinamento acustico.
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998
Art. 17 bis
1. Il Comune di Firenze è individuato come agglomerato con più di 250.000 abitanti per gli effetti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli agglomerati compresi fra 100.000 e 250.000 abitanti per gli effetti del d.lgs. 194/2005.
3. Il Comune di Firenze è l’autorità competente all’elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), nonché dei piani di azione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 194/2005, per l’agglomerato di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il comune ricompreso nell’agglomerato avente il maggior numero di abitanti è l’autorità competente all’elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), nonché dei piani di azione di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) del d.lgs. 194/2005, per gli agglomerati individuati nella deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo.
4 bis. Le mappature acustiche, le mappe acustiche strategiche ed i piani di azione sono elaborati nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 194/2005 e relativi allegati. (49)
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 3; poi sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 4. Infine parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 21.
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 6, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 8.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 novembre 2004, n. 67 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.