Titolo I
- DISPOSIZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE
Art. 1
- Istituzione dell’Ente "Parco Regionale delle Alpi Apuane"
L’ente è preposto alla gestione del Parco delle Alpi Apuane già istituito con
L R. 21 gennaio 1985 n. 5 e successive modificazioni.
2. L’ente persegue il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema.
3. Il territorio del Parco è delimitato dalla cartografia del Piano per il Parco di cui al successivo
articolo 14 Non sono compresi nel territorio del Parco i centri edificati interclusi, comprensivi delle zone previste come edificabili negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del Piano. Questi fanno parte dell’area contigua del Parco di cui all’
art. 32 della L. 394/1991 . Fanno parte altresì dell’area contigua i territori delimitati come tali nella cartografia del Piano.
4. Fino all’approvazione del Piano per il Parco, il territorio del Parco e dell’area contigua sono delimitati dalla cartografia allegata alla presente legge. Non sono compresi nel territorio del Parco, e fanno invece parte dell’area contigua, i centri edificati interclusi comprensivi delle zone previste come edificabili negli strumenti urbanistici vigenti, secondo la perimetrazione approvata dal Consiglio Direttivo dell’Ente, sentita la Comunità del Parco, entro tre mesi dalla nomina del Consiglio Direttivo stesso. Fino all’approvazione di tale perimetrazione non sono compresi nel territorio del Parco, e fanno invece parte dell’area contigua, i centri edificati delimitati ai sensi dell’
art. 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 .
Art. 2 –
Abrogato.
Art. 3
Abrogato.
Art. 4
Abrogato.
Art. 4 bis
Abrogato.
Art. 5
Abrogato.
Art. 6
Abrogato.
Art. 7
Abrogato.
Art. 8
Abrogato.
Art. 9
Abrogato.
Art. 10
Abrogato.
Art. 11
Abrogato.
Art. 12
Abrogato.
Art. 13
Abrogato.
Titolo II
- STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Art. 14
- Piano per il parco
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’
art. 21 , il piano individua i perimetri entro cui è consentito l’esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane: marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso. Il piano per il Parco può prevedere l’estrazione di dolomia al fine esclusivo di garantire le forniture industriali al settore vetraio e delle acciaierie. Le zone di cui sopra fanno parte dell’area contigua del Parco; la relativa normativa è immediatamente efficace e vincolante e comprende il divieto di caccia per le aree contigue intercluse.
4. Per le aree contigue, ad integrazione, della disciplina di cava di cui al comma 2, il piano per il Parco detta, per le altre materie di cui all’
art. 32 , comma 1,
L. n. 394/1991 , specifiche direttive cui debbono uniformarsi le regolamentazioni di competenza degli enti locali, anche al fine di una efficace tutela del territorio del Parco e di un organico ed unitario sviluppo delle attività di cava nel complesso delle Alpi Apuane; il perimetro dell’area contigua e le relative direttive sono stabilite d’intesa con le Amministrazioni provinciali al fine di un coordinamento con i Piani Territoriali di loro competenza.
Art. 15
Abrogato.
Art. 16
- Regolamento del Parco
2. Il regolamento, disciplina le modalità di escavazione da applicarsi nell’area contigua del Parco, ai sensi del comma 2 dell’
art. 14 , nonché le modalità delle risistemazioni ambientali collegate alle attività di cava, anche cessate ed all’assetto delle conseguenti discariche.
Art. 17
Abrogato.
Art. 18
Abrogato.
Art. 19
Abrogato.
Art. 20
- Nulla osta del Parco
1. Il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco e, in attesa di detto piano, nel territorio di cui all’articolo 1, comma 3, è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente parco. Sono altresì soggetti al nulla osta dell’ente parco le attività di cava in area contigua. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010). (31) Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 128.
Art. 21
- Attività estrattiva
1. La valutazione d’impatto ambientale concernente l’apertura di nuove cave, in attuazione del piano ed in regime di salvaguardia di cui all’
art. 31 , ove obbligatoria per la normativa vigente, è di competenza dell’ente, che la esercita secondo detta normativa,
ad esclusione delle cave superiori a 30.000 metri cubi annui di materiale estratto di competenza della Regione ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)”.
(39) Parole inserite con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 68.
La pronuncia di valutazione di impatto ambientale sostituisce il nulla-osta di cui all’
art. 20 3. La formulazione coordinata del piano regionale delle attività estrattive, settore integrativo per le pietre ornamentali, e del piano per il parco, approvati dal C.R., assicura l’equilibrato sviluppo delle attività di cava nel complesso dell’area apuana, all’esterno del Parco e nella sua area contigua.
Titolo III
- PERSONALE E PATRIMONIO
Art. 22
- Personale
6. Il personale trasferito
ai sensi del comma 5 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.r 30/2015 (33) Parole inserite con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 129.
è inquadrato nel ruolo del personale dell’ente in posizione corrispondente a quella formalmente rivestita nel ruolo dell’ente di provenienza, con salvaguardia dello stato giuridico e dei trattamenti economici a carattere fisso e continuativo acquisiti all’atto del trasferimento. Eventuali differenze retributive risultanti rispetto al trattamento fondamentale attribuito in base al nuovo inquadramento sono mantenute a titolo di assegno ad personam non riassorbibile, utile ad ogni effetto, anche previdenziale, in relazione al rispettivo titolo originario, e riassorbite, fino a concorrenza, in occasione di successivi miglioramenti per i corrispondenti titoli.
8. Al personale regionale trasferito ai sensi del comma 5 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.r. 30/2015, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle Leggi sul personale), con oneri a carico della Regione, che provvede direttamente all’erogazione. (34) Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 129.
Art. 23
Abrogato.
Art. 23 bis
Abrogato.
Art. 23 ter
Abrogato.
Art. 24
Abrogato.
Art. 25
Abrogato.
Titolo IV
- VIGILANZA E SANZIONI
Art. 26
Abrogato.
Art. 27
Abrogato.
Art. 28
1. Nei casi di cui all’articolo 64 della l.r. 30/2015, in relazione alle attività di cava, oltre a quanto disposto da detta norma, è ordinata, altresì, la risistemazione ambientale, comprensiva dell’assetto definitivo delle discariche.
Titolo V
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 29
Abrogato.
Art. 30
Abrogato.
Art. 31
- Misure transitorie di salvaguardia
2. Nel Parco si applicano i divieti di cui all’
art. 11 della L. n. 394/1991 , comma 3. Il divieto di caccia è esteso alle aree contigue intercluse.
3. In caso di necessità ed urgenza l’ente Parco, con provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato scientifico, può consentire deroghe ai divieti di cui all’
art. 11 della L. n. 394/91 , prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e le opere idonei a salvaguardare l’integrità dei luoghi e dell’ambiente naturale.
4. Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente Parco, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’ente stesso ed essere attuati dal suo personale o da persone all’uopo espressamente autorizzate.
6. Oltre che nelle zone di cui al comma precedente, la risistemazione dei siti di cava e discarica avviene in tutto il territorio del Parco e dell’area contigua di cui al comma 4 dell’
art. 1 7. Fino all’approvazione del piano del parco, ai fini del rilascio del nulla osta di cui all’articolo 20, il parco verifica che gli interventi aventi ad oggetto le modalità estrattive e le risistemazioni ambientali siano realizzati in modo uniforme in tutti i perimetri risultanti dalla cartografia allegata alla presente legge. (36) Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 131.
8. Fino all’entrata in vigore del piano per il Parco l’ente esprime parere obbligatorio sugli atti di adozione di strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi e loro varianti interessanti il territorio del Parco e l’area contigua di cui all’
art. 1 , comma 4. A tal fine il Comune comunica l’adozione di tali atti all’ente, trasmettendo la documentazione relativa; il parere del Parco è inviato al Comune nei termini previsti per le osservazioni.
Art. 32
Abrogato.
Art. 33
Abrogato.
Art. 34
Abrogato.
Allegati
Allegato cartografico: