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Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65

Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 21 agosto 1997

Art. 22
- Personale
6. Il personale trasferito ai sensi del comma 5 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.r 30/2015 (33)

Parole inserite con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 129.

è inquadrato nel ruolo del personale dell’ente in posizione corrispondente a quella formalmente rivestita nel ruolo dell’ente di provenienza, con salvaguardia dello stato giuridico e dei trattamenti economici a carattere fisso e continuativo acquisiti all’atto del trasferimento. Eventuali differenze retributive risultanti rispetto al trattamento fondamentale attribuito in base al nuovo inquadramento sono mantenute a titolo di assegno ad personam non riassorbibile, utile ad ogni effetto, anche previdenziale, in relazione al rispettivo titolo originario, e riassorbite, fino a concorrenza, in occasione di successivi miglioramenti per i corrispondenti titoli.
8. Al personale regionale trasferito ai sensi del comma 5 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.r. 30/2015, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle Leggi sul personale), con oneri a carico della Regione, che provvede direttamente all’erogazione. (34)

Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 129.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 18 dicembre 2006, n. 63 , art. 2; poi il comma è abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 127.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 28; poi il comma è così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 128.

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L’allegato cartografico è modificato con l.r. 30 novembre 2009, n. 73 , limitatamente alle aree estrattive della “pietra del Cardoso”, così come individuato nella cartografia che costituisce l’allegato A alla presente legge. Tale modifica ha efficacia fino all’approvazione del piano per il Parco regionale delle Alpi Apuane e dei relativi stralci ai sensi dell’articolo 15, comma 1 bis, della l.r. 65/1997 .

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Note soppresse.

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Comma prima parzialmente modificato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 34; poi il comma è abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 126.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 126.

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Comma abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 127.

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Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 128.

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Comma abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 129.

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Parole inserite con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 129.

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Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 129.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 130.

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Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 131.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Parole soppresse con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 67.

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Parole inserite con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 68.

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Periodo abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 68.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.