è inquadrato nel ruolo del personale dell’ente in posizione corrispondente a quella formalmente rivestita nel ruolo dell’ente di provenienza, con salvaguardia dello stato giuridico e dei trattamenti economici a carattere fisso e continuativo acquisiti all’atto del trasferimento. Eventuali differenze retributive risultanti rispetto al trattamento fondamentale attribuito in base al nuovo inquadramento sono mantenute a titolo di assegno ad personam non riassorbibile, utile ad ogni effetto, anche previdenziale, in relazione al rispettivo titolo originario, e riassorbite, fino a concorrenza, in occasione di successivi miglioramenti per i corrispondenti titoli.
8.Al personale regionale trasferito ai sensi del comma 5 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.r. 30/2015, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle Leggi sul personale), con oneri a carico della Regione, che provvede direttamente all’erogazione.(34)
L’allegato cartografico è modificato con l.r. 30 novembre 2009, n. 73 , limitatamente alle aree estrattive della “pietra del Cardoso”, così come individuato nella cartografia che costituisce l’allegato A alla presente legge. Tale modifica ha efficacia fino all’approvazione del piano per il Parco regionale delle Alpi Apuane e dei relativi stralci ai sensi dell’articolo 15, comma 1 bis, della l.r. 65/1997 .