Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65
Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio.
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima,
del 21 agosto 1997
Titolo V
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 29
Abrogato.
Art. 30
Abrogato.
Art. 31
- Misure transitorie di salvaguardia
2. Nel Parco si applicano i divieti di cui all’
art. 11 della L. n. 394/1991 , comma 3. Il divieto di caccia è esteso alle aree contigue intercluse.
3. In caso di necessità ed urgenza l’ente Parco, con provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato scientifico, può consentire deroghe ai divieti di cui all’
art. 11 della L. n. 394/91 , prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e le opere idonei a salvaguardare l’integrità dei luoghi e dell’ambiente naturale.
4. Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente Parco, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’ente stesso ed essere attuati dal suo personale o da persone all’uopo espressamente autorizzate.
6. Oltre che nelle zone di cui al comma precedente, la risistemazione dei siti di cava e discarica avviene in tutto il territorio del Parco e dell’area contigua di cui al comma 4 dell’
art. 1 7. Fino all’approvazione del piano del parco, ai fini del rilascio del nulla osta di cui all’articolo 20, il parco verifica che gli interventi aventi ad oggetto le modalità estrattive e le risistemazioni ambientali siano realizzati in modo uniforme in tutti i perimetri risultanti dalla cartografia allegata alla presente legge. (36) Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 131.
8. Fino all’entrata in vigore del piano per il Parco l’ente esprime parere obbligatorio sugli atti di adozione di strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi e loro varianti interessanti il territorio del Parco e l’area contigua di cui all’
art. 1 , comma 4. A tal fine il Comune comunica l’adozione di tali atti all’ente, trasmettendo la documentazione relativa; il parere del Parco è inviato al Comune nei termini previsti per le osservazioni.
Art. 32
Abrogato.
Art. 33
Abrogato.
Art. 34
Abrogato.
Allegati
Allegato cartografico: