Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65
Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio.
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima,
del 21 agosto 1997
Titolo II
- STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Art. 14
- Piano per il parco
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’
art. 21 , il piano individua i perimetri entro cui è consentito l’esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane: marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso. Il piano per il Parco può prevedere l’estrazione di dolomia al fine esclusivo di garantire le forniture industriali al settore vetraio e delle acciaierie. Le zone di cui sopra fanno parte dell’area contigua del Parco; la relativa normativa è immediatamente efficace e vincolante e comprende il divieto di caccia per le aree contigue intercluse.
4. Per le aree contigue, ad integrazione, della disciplina di cava di cui al comma 2, il piano per il Parco detta, per le altre materie di cui all’
art. 32 , comma 1,
L. n. 394/1991 , specifiche direttive cui debbono uniformarsi le regolamentazioni di competenza degli enti locali, anche al fine di una efficace tutela del territorio del Parco e di un organico ed unitario sviluppo delle attività di cava nel complesso delle Alpi Apuane; il perimetro dell’area contigua e le relative direttive sono stabilite d’intesa con le Amministrazioni provinciali al fine di un coordinamento con i Piani Territoriali di loro competenza.
Art. 15
Abrogato.
Art. 16
- Regolamento del Parco
2. Il regolamento, disciplina le modalità di escavazione da applicarsi nell’area contigua del Parco, ai sensi del comma 2 dell’
art. 14 , nonché le modalità delle risistemazioni ambientali collegate alle attività di cava, anche cessate ed all’assetto delle conseguenti discariche.
Art. 17
Abrogato.
Art. 18
Abrogato.
Art. 19
Abrogato.
Art. 20
- Nulla osta del Parco
1. Il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco e, in attesa di detto piano, nel territorio di cui all’articolo 1, comma 3, è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente parco. Sono altresì soggetti al nulla osta dell’ente parco le attività di cava in area contigua. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010). (31) Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 128.
Art. 21
- Attività estrattiva
1. La valutazione d’impatto ambientale concernente l’apertura di nuove cave, in attuazione del piano ed in regime di salvaguardia di cui all’
art. 31 , ove obbligatoria per la normativa vigente, è di competenza dell’ente, che la esercita secondo detta normativa,
ad esclusione delle cave superiori a 30.000 metri cubi annui di materiale estratto di competenza della Regione ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)”.
(39) Parole inserite con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 68.
La pronuncia di valutazione di impatto ambientale sostituisce il nulla-osta di cui all’
art. 20 3. La formulazione coordinata del piano regionale delle attività estrattive, settore integrativo per le pietre ornamentali, e del piano per il parco, approvati dal C.R., assicura l’equilibrato sviluppo delle attività di cava nel complesso dell’area apuana, all’esterno del Parco e nella sua area contigua.