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Art. 3
- Piano di indirizzo
1. Il piano di indirizzo per la promozione di una cultura di pace contiene una introduzione generale di analisi del settore e di verifica del piano precedente e due parti, rispettivamente dedicate agli interventi dei soggetti destinatari di contributi ed ai progetti di interesse regionale attuati dalla Regione.
2. La prima parte del piano di indirizzo, relativa agli interventi dei soggetti destinatari dei contributi, comprende:
gli obiettivi specifici che si intendono perseguire; le tipologie degli interventi; la ripartizione delle risorse sulla base di tipologie di intervento, secondo criteri individuati dal piano stesso; le priorità ed i criteri di valutazione e selezione delle domande; le procedure e le modalità di accesso e di utilizzo dei contributi; i vincoli del concorso finanziario dei soggetti destinatari dei contributi; le disposizioni relative alla rendicontazione e le modalità di verifica dei risultati conseguiti: le i potesi di revoca e di decadenza dei contributi.
3. La seconda parte del piano di indirizzo, relativa ai progetti di interesse regionale, comprende: gli obiettivi specifici che si intendono perseguire; i contenuti dei progetti; la ripartizione delle risorse finanziarie tra i progetti; le metodologie di verifica dei risultati.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61 , art. 21.

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Abrogata ai sensi della l.r. 22 maggio 2009, n. 26 , art. 56, salvo quanto disposto dall'art. 55 che qui si riporta:

“Art. 55 - Norma transitoria
1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2.Fino all’adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.
3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati “.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.