Legge regionale 16 maggio 1994, n. 37
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione degli obblighi comunitari. (2)
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 25 maggio 1994
Art. 6
- Atti amministrativi regionali relativi ad interventi sostenuti da finanziamenti comunitari
1. Gli atti amministrativi regionali relativi ad interventi sostenuti da finanziamenti comunitari sono predisposti dalla Giunta regionale in termini utili rispetto alle scadenze contenute nell’atto comunitario di riferimento, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio le proposte di piani, programmi ed altri interventi regionali necessari allo svolgimento delle attività di partenariato con lo Stato e l’Unione Europea.
3. Gli atti di cui al comma precedente individuano, in particolare:
a) le categorie dei destinatari;
b) i criteri e le modalità di attuazione dei piani e programmi, nonché gli indicatori dei parametri di riparto delle risorse;
c) la normativa di riferimento nazionale e regionale;
d) la struttura ed il personale regionale responsabili dei procedimenti.
4. Il Consiglio regionale approva, mediante apposita risoluzione, le proposte di cui al presente articolo. La Giunta regionale svolge l’attività di partenariato sulla base della predetta risoluzione.
5. Gli atti di cui al 4º comma sono trasmessi dalla Giunta regionale alle competenti autorità per il successivo inoltro all’Unione Europea.
6. Gli atti definitivi conseguenti all’attività di partenariato sono tempestivamente comunicati al Consiglio regionale ed attuati dalla Giunta, previa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Gli adeguamenti e le rimodulazioni, nei limiti previsti dalle disposizioni comunitarie, sono definiti ed attuati direttamente dagli organismi responsabili dell’attuazione. Eventuali successive modificazioni sostanziali degli atti definitivi sono approvate con la stessa procedura prevista per l’atto originario.
Note del Redattore:
Articolo sostituito con L.R. 1º febbraio 1996, n. 9 , art. unico , legge poi abrogata con L.R. 29 novembre 1996, n. 91 , art. 2 "Notifica alla Commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti (art. 93, par. 3 Trattato Istitutivo della CEE)".
Abrogata ai sensi della l.r. 22 maggio 2009, n. 26 , art. 56, salvo quanto disposto dall'art. 55 che qui si riporta:
“Art. 55 - Norma transitoria1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.2.Fino all’adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati “.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.