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Art. 3
- Relazione annuale al Consiglio regionale
1. La Giunta regionale, unitamente al Programma Regionale di Sviluppo, presenta al Consiglio regionale una relazione concernente la partecipazione della Regione al processo comunitario nella quale, in relazione al periodo considerato, sono esposti, tra l’altro:
a) i contenuti della partecipazione della Regione Toscana alla Conferenza Stato-Regioni di cui all’Sito esternoart. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86 ed al Comitato delle Regioni di cui agli artt. 198 A, 198 B e 198 C del Trattato sull’Unione Europea;
b) le valutazioni della Giunta regionale sulle diverse politiche comunitarie o su atti normativi riguardanti le stesse materie;
c) lo stato organico e dettagliato dell’attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale;
d) la verifica della conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie, nonché le eventuali proposte di misure normative e/o amministrative.
2. Le conseguenti valutazioni del Consiglio regionale sono adottate con la risoluzione che approva il P.R.S.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo sostituito con L.R. 1º febbraio 1996, n. 9 , art. unico , legge poi abrogata con L.R. 29 novembre 1996, n. 91 , art. 2 "Notifica alla Commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti (art. 93, par. 3 Trattato Istitutivo della CEE)".

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Abrogata ai sensi della l.r. 22 maggio 2009, n. 26 , art. 56, salvo quanto disposto dall'art. 55 che qui si riporta:

“Art. 55 - Norma transitoria
1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2.Fino all’adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.
3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati “.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.