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Art. 14
- Norma transitoria
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio i provvedimenti per l’adeguamento della legislazione regionale esistente.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un primo piano dei servizi di cui al 2º comma dell’ art. 9

Note del Redattore:

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Articolo sostituito con L.R. 1º febbraio 1996, n. 9 , art. unico , legge poi abrogata con L.R. 29 novembre 1996, n. 91 , art. 2 "Notifica alla Commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti (art. 93, par. 3 Trattato Istitutivo della CEE)".

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Abrogata ai sensi della l.r. 22 maggio 2009, n. 26 , art. 56, salvo quanto disposto dall'art. 55 che qui si riporta:

“Art. 55 - Norma transitoria
1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2.Fino all’adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.
3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati “.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.