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Art. 10
- Rapporti Consiglio-Giunta regionale
1. Il Consiglio regionale indirizza in ogni tempo l’attività della Giunta regionale in materia comunitaria, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta stessa.
2. Il Programma regionale di Sviluppo contiene uno specifico quadro di riferimento in cui è esplicitato il rapporto di attività relativo agli interventi comunitari attuati negli anni precedenti, ai sensi dell’ art. 4 comma n. 3 della Legge regionale del 9 giugno 1992, n. 26 .
Tale rapporto, in particolare, indica:
a) lo stato di avanzamento della spesa;
b) gli atti amministrativi deliberati;
c) il soddisfacimento o meno degli impegni assunti dai soggetti interessati agli interventi;
d) gli indicatori fisici.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo sostituito con L.R. 1º febbraio 1996, n. 9 , art. unico , legge poi abrogata con L.R. 29 novembre 1996, n. 91 , art. 2 "Notifica alla Commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti (art. 93, par. 3 Trattato Istitutivo della CEE)".

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Abrogata ai sensi della l.r. 22 maggio 2009, n. 26 , art. 56, salvo quanto disposto dall'art. 55 che qui si riporta:

“Art. 55 - Norma transitoria
1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2.Fino all’adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.
3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati “.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.