Regolamento 7 ottobre 2025, n. 59/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 6, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale. Abrogazione del d.p.g.r. 7/R/2018.
Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 10 ottobre 2025
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente REGOLAMENTO
PREAMBOLO
Visto l’
articolo 117, comma sesto, della Costituzione ;Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Visto il
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e in particolare l’articolo 101.1, comma 6;
Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”);
Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 17 luglio 2025;
Visto il parere della struttura regionale competente di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2025, n. 1418;
Considerato quanto segue:
1. È necessario procedere ad una revisione complessiva del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2018, n. 7/R, in materia di attività contrattuale dell'ESTAR quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale, sia per riformare la disciplina dei collegi tecnici sia per adeguare il regolamento alle modifiche normative introdotte a livello nazionale con la riforma del codice dei contratti pubblici (
d.lgs. 36/2023 );2. È necessario disciplinare la pianificazione dell’attività contrattuale di ESTAR, quale centrale di committenza, stante la non applicabilità alle centrali di committenza delle disposizioni contenute all’
articolo 37 del d.lgs. 36/2023 ;3. È necessario eliminare l’elenco regionale dei componenti degli organismi tecnici di gara, collegi tecnici e gruppi tecnici, stante la ridefinizione dei compiti e delle funzioni di tali organismi i cui componenti, in forza della nuova disciplina, assumono un ruolo nella progettazione dello strumento contrattuale messo a disposizione da ESTAR, in qualità di centrale di committenza del servizio sanitario regionale toscano e nell’esecuzione dei contratti affidati in utilizzazione degli strumenti medesimi, ai fini del perseguimento del risultato, ai sensi dell’
articolo 1 del d.lgs. 36/2023 ;4. È necessario in conformità all’
articolo 15, comma 9, del d.lgs. 36/2023 e all’allegato Allegato I.2 al
d.lgs 36/2023 disciplinare compiti e funzioni del responsabile unico del progetto (RUP), espressamente qualificato dal nuovo codice quale “Responsabile Unico del Progetto”, in relazione alla specificità ed alla complessità dei processi di acquisizione gestiti da ESTAR;5. È opportuno, avvalendosi della facoltà prevista dall’
articolo 15, comma 4, del d.lgs 36/2023 , individuare un responsabile della fase di affidamento;6. Si rende necessario individuare i precisi ambiti di operatività di ESTAR nelle funzioni di centrale di committenza del servizio sanitario regionale e la possibilità che le stazioni appaltanti, in quanto enti del servizio sanitario regionale direttamente interessati nell’esecuzione di contratti affidati in utilizzazione degli strumenti contrattuali propri delle centrali di committenza, assumano un ruolo, maggiormente significativo rispetto alle previgenti disposizioni, nella progettazione delle prestazioni destinate al soddisfacimento dei fabbisogni in ambito sanitario, attraverso il coinvolgimento, nella fase suddetta, di soggetti che svolgeranno ruoli di responsabilità nella successiva fase di esecuzione contrattuale;
Si approva il presente regolamento:
CAPO I
Oggetto e ambito di applicazione
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 101.1, comma 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) disciplina l’attività contrattuale che l’ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR) svolge, in quanto centrale di committenza del servizio sanitario regionale.
2.
Il regolamento disciplina, in particolare:
a) la pianificazione dell’attività contrattuale di ESTAR quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale;
b) le modalità di costituzione e le competenze dei collegi tecnici;
c) le modalità di nomina, le competenze del responsabile unico del progetto della centrale di committenza, del responsabile della fase di affidamento, del responsabile unico del progetto della stazione appaltante, del direttore dell’esecuzione e del direttore operativo.
3.
Il presente regolamento si applica:
a) agli acquisti di beni e servizi effettuati da parte di ESTAR quale centrale di acquisto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, numero 14, lettera a), della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, nonché ai sensi dell’
articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2007”) e destinati alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale e alle società della salute, in relazione ai fabbisogni da questi espressi, rientranti, nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1, lettere b), c) e d) della l.r. 40/2005 , con riferimento alla gestione dei magazzini e della logistica, quali farmaci, diagnostici, dispositivi medici e beni economali, nonché alla gestione dell’intero processo di acquisizione di tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di tecnologie sanitarie;
articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2007”) e destinati alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale e alle società della salute, in relazione ai fabbisogni da questi espressi, rientranti, nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1, lettere b), c) e d) della l.r. 40/2005 , con riferimento alla gestione dei magazzini e della logistica, quali farmaci, diagnostici, dispositivi medici e beni economali, nonché alla gestione dell’intero processo di acquisizione di tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di tecnologie sanitarie;b) agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a), rispetto ai quali ESTAR opera come centrale di committenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, n. 14, lettera b) della Direttiva 2014/24/UE rientranti nell’ambito delle funzioni trasferite di cui all’articolo 101, comma 1, lettere c) e d) della l.r. 40/2005 ;
c) agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), effettuati da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale e delle società della salute rispetto ai quali ESTAR opera come centrale di committenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, n. 14, lettera b) della Direttiva 2014/24/UE;
d) agli acquisti di beni e servizi effettuati da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale e delle società della salute rispetto ai quali ESTAR svolge attività di committenza ausiliaria ai sensi dell’articolo 2, comma 1, n. 15 della Direttiva 2014/24/UE.
Art. 2
Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per codice, il
decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);b) per centrale di committenza, l’ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR);
c) per enti del servizio sanitario regionale, le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliero universitarie, l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO), la Fondazione Gabriele Monasterio, ESTAR;
d) per stazione appaltante o amministrazione contraente, gli enti del servizio sanitario regionale, ivi compreso ESTAR, le società della salute di cui all’articolo 71 bis della l.r. 40/2005 che possono utilizzare, mediante affidamento di contratti specifici o attuativi, uno strumento di acquisto o di negoziazione, come da definizioni contenute nell’allegato I.1. al codice, messo a disposizione dalla centrale di committenza;
e) per responsabile unico del progetto della centrale di committenza (RUP_CC), il soggetto di cui all'articolo 9, comma 7, primo periodo, dell’Allegato I.2 al codice;
f) per responsabile unico del progetto della stazione appaltante o amministrazione contraente (RUP_AC), il soggetto di cui all'articolo 9, comma 7, secondo periodo, dell’Allegato I.2 al codice, nominato dalla stazione appaltante o amministrazione contraente nei casi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) o da ESTAR nei casi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), per l’utilizzazione dello strumento di acquisto o di negoziazione messo a disposizione dalla centrale di committenza;
g) per responsabile unico del contratto attuativo (RUCA), il soggetto di cui all'articolo 9, comma 7, secondo periodo, dell’Allegato I.2 al codice, nominato da ESTAR nei casi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), per l’utilizzazione dello strumento di acquisto nell’ambito della gestione centralizzata, di cui all’articolo 6, comma 3, ultimo periodo;
h) per collegio tecnico di progettazione, di seguito indicato come collegio di progettazione, l’organismo deputato alle attività di progettazione dell’iniziativa;
i) per responsabile della fase di affidamento (RAF), il soggetto individuato da ESTAR per la fase di affidamento ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice;
l) per responsabile di fase della stazione appaltante o amministrazione contraente (REF AC), il soggetto eventualmente nominato, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, dalla stazione appaltante o amministrazione contraente per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, per l’utilizzazione dello strumento di acquisto o di negoziazione;
m) per direttore dell’esecuzione (DEC), il soggetto che svolge le funzioni di cui all’articolo 114, comma 7, del codice;
n) per direttore operativo il soggetto di cui all’articolo 114, comma 10, del codice.
Art. 3
Pianificazione delle attività di ESTAR quale centrale di committenza
1. ESTAR adotta il metodo programmatorio per la pianificazione delle proprie attività di centrale di committenza e di committenza ausiliaria consistenti nell’aggiudicazione di appalti, nella conclusione di accordi quadro ai sensi dell’articolo 59 del codice o delle convenzioni di cui all’
articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2000). A tal fine individua le procedure di scelta del contraente da effettuare per le acquisizioni di beni e servizi in tutti gli ambiti definiti all’articolo 1, comma 3.
articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2000). A tal fine individua le procedure di scelta del contraente da effettuare per le acquisizioni di beni e servizi in tutti gli ambiti definiti all’articolo 1, comma 3.2. La pianificazione è approvata dal direttore generale di ESTAR entro il 31 dicembre di ogni anno, è definita con riferimento al triennio ed è aggiornata a scorrimento annuale.
3.
La pianificazione indica le procedure da svolgere, in qualità di centrale di committenza e di committenza ausiliaria, di importo superiore al limite per l’affidamento diretto di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), del codice, relativamente:
a) alla conclusione di strumenti di acquisto e/o di negoziazione, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera cc) e dall’articolo 3, comma 1, lettera dd) dell’allegato I.1 al codice;
b) all’attivazione di sistemi dinamici di acquisizione come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera dd) dell’allegato I.1 al codice;
c) alle procedure espletate a seguito di richiesta specifica della stazione appaltante, anche su strumenti di negoziazione.
4. La pianificazione è integrata con le procedure di gara che ESTAR svolge in qualità di ente avvalso di Regione Toscana quale soggetto aggregatore.
5. La proposta di pianificazione è predisposta dal dipartimento acquisizione beni e servizi di ESTAR, sulla base delle esigenze manifestate dalla stazione appaltante o amministrazione contraente attraverso i dipartimenti per la gestione delle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1, della l.r. 40/2005 .
6.
La pianificazione contiene i seguenti elementi minimi:
a) oggetto dell’intervento o ambito merceologico;
b) quadro economico stimato, durata, tipologia di procedura;
c) RUP_ CC ed eventuale RAF, ove già individuato.
Capo II
Supporto alla progettazione di gara ed istituzione degli organismi tecnici di gara
Sezione I
Organismi di supporto alla progettazione delle gare e linee guida regionali
Art. 4
Collegi tecnici di progettazione e gruppi tecnici
1. Per la predisposizione della progettazione per l’acquisto di beni e servizi per importi superiori alla soglia comunitaria ESTAR si avvale di collegi tecnici di progettazione, di seguito denominati collegi di progettazione.
2. Per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il RUP_CC può decidere che il collegio di progettazione sia sostituito da un gruppo tecnico di cui all’articolo 12.
3. La costituzione ed il funzionamento dei collegi di progettazione sono disciplinati dalla sezione II del presente capo.
4 . La costituzione dei gruppi tecnici è disciplinata dall’articolo 12.
Art. 5
Linee guida regionali per la progettazione delle gare
1. La Giunta regionale, su proposta della commissione per la valutazione degli investimenti sanitari di cui all’articolo 119 bis.1 della l.r. 40/2005 , può adottare linee guida sulla progettazione delle gare.
2. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale può fornire indicazioni sui profili professionali che si ritiene opportuno inserire all’interno dei collegi di progettazione.
Sezione II
Compiti, costituzione e funzionamento dei collegi di progettazione
Art. 6
Compiti del collegio di progettazione
1. Il collegio di progettazione è l’organismo che svolge la progettazione dell’intervento o dell’iniziativa di acquisto e si ispira al principio di risultato e di promozione della concorrenza e tiene conto dell’insieme dei fabbisogni e delle esigenze specifiche del sistema sanitario regionale.
2. Il collegio di progettazione, fermo quanto indicato al comma 1, realizza la trasformazione delle esigenze aziendali e delle eventuali linee guida regionali di cui all’articolo 5 in specifiche di gara.
3. In particolare, il collegio di progettazione esprime e valida i fabbisogni quali-quantitativi, definisce le specifiche tecniche e prestazionali da porre a gara, effettua le analisi economiche per determinare l’importo da porre a base di gara e l’importo stimato del contratto o dell’accordo quadro o della convenzione, individua i criteri di valutazione delle offerte nel caso di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base al miglior rapporto qualità/prezzo e traduce, ove presenti, gli eventuali indirizzi contenuti in linee guida regionali, ivi comprese le misure atte a recepire l’innovazione. Sulla base delle evidenze scientifiche disponibili e delle metodiche di valutazione dell’impatto dell’introduzione di nuove tecnologie, prevede le misure atte a garantire l’ottimale valutazione della qualità, promuovendo modelli innovativi di procurement. Il collegio di progettazione, inoltre, valuta ed ispira le proprie decisioni tecniche perseguendo la sostenibilità economica, per quanto riferibili allo strumento di acquisto, e promuovendo l’introduzione sistematica di criteri di sostenibilità ambientale e sociale. Nella predisposizione degli atti di gara rientranti, anche parzialmente, nelle funzioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), il collegio di progettazione tiene conto delle indicazioni del RUCA relativamente alle modalità di gestione centralizzata dei contratti attuativi afferenti all’utilizzazione di uno strumento di acquisto.
4. Il collegio di progettazione, nella definizione delle attività di cui al comma 3, recepisce le indicazioni e le osservazioni del RUP_CC concernenti questioni di natura giuridica amministrativa, nonché quelle afferenti alla definizione degli importi da porre a base di gara e all’importo stimato del contratto o dell’accordo quadro o della convenzione, in relazione alle dinamiche progettuali rilevanti ai fini del raggiungimento del risultato inteso quale messa a disposizione di strumenti contrattuali efficaci ed efficienti e del perseguimento del principio di promozione della concorrenza. Il collegio di progettazione collabora con il RUP_CC nell’individuazione della procedura di scelta del contraente ai sensi dell’articolo 70 del codice.
5. Il collegio di progettazione propone al RUP_CC di instaurare un dialogo trasparente con il mercato nelle forme previste dal codice.
6. Su richiesta del RUP_CC il collegio di progettazione può essere chiamato ad effettuare le valutazioni delle modifiche contrattuali con particolare riferimento a quelle di natura tecnica o prestazionale.
Art. 7
Composizione del collegio di progettazione
1. Il collegio di progettazione è composto di norma da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a quello degli enti del servizio sanitario destinatari dei beni o dei servizi da acquisire e comunque non superiore a dieci componenti, salvo motivate situazioni correlate alla natura e alla tipologia di prestazione. Può far parte del collegio di progettazione anche il RUP_CC.
2. I profili professionali da inserire nel collegio sono individuati da ESTAR, anche tenuto conto delle linee guida regionali di cui all’articolo 5 e del regolamento dell’attività contrattuale, adottato da ESTAR ai sensi dell’articolo 133 della l.r. 40/2005 .
3. L’individuazione dei componenti avviene su designazione della stazione appaltante o amministrazione contraente e della direzione di ESTAR, su proposta dei rispettivi RUP_AC ove già individuati o nominati.
4.
Il collegio di progettazione è composto:
a) nei casi di procedure di scelta del contraente rientranti negli ambiti di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b), da soggetti incardinati nelle articolazioni organizzative della stazione appaltante o amministrazione contraente e di ESTAR competenti per merceologia e coinvolte nell’esecuzione contrattuale. Nei casi di procedure che prevedono la conclusione di strumenti di acquisto fanno parte del collegio di progettazione i soggetti che assumeranno le funzioni di RUP_AC o DEC del contratto o del contratto specifico o loro delegati. Nei casi in cui ESTAR opera come centrale di acquisto, fanno parte del collegio di progettazione il RUCA o suo delegato, nonché le professionalità specifiche di ESTAR competenti nel settore merceologico oggetto della procedura di scelta del contraente. Possono far parte del collegio di progettazione soggetti che hanno assunto, in precedenza, compiti afferenti all’esecuzione di precedenti contratti aventi il medesimo oggetto della procedura, nonché il soggetto responsabile dell’unità operativa che curerà l’esecuzione delle prestazioni o suo delegato;
b) nei casi di procedure di scelta del contraente rientranti nell’ambito di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c), da soggetti incardinati nelle articolazioni organizzative della stazione appaltante o amministrazione contraente competenti per merceologia e coinvolte nell’esecuzione contrattuale. Devono in ogni caso far parte del collegio di progettazione i soggetti che assumono, a tal fine, le funzioni di RUP_AC o DEC del contratto o del contratto specifico o loro delegati nelle ipotesi di procedure che prevedono la conclusione di strumenti di acquisto o, se pertinente, dai soggetti che hanno assunto, in precedenza, compiti afferenti all’esecuzione di precedenti contratti aventi il medesimo oggetto e, in mancanza, dal soggetto responsabile dell’unità operativa che curerà l’esecuzione delle prestazioni o suo delegato;
c) nei casi di procedure di scelta del contraente rientranti nell’ambito di cui all’articolo 1, comma 3, lettera d), dal RUP della stazione appaltante o amministrazione contraente che ha rappresentato l’esigenza e dai soggetti incardinati nelle articolazioni di ESTAR, dipartimenti o di aree, competenti per merceologia.
5. Nel caso in cui le procedure di gara siano finalizzate alla messa a disposizione di strumenti di acquisto di beni aventi caratteristiche standardizzate il collegio può essere composto in prevalenza o esclusivamente da esperti di ESTAR.
6. Per specifiche categorie di beni oggetto di acquisizioni ripetute il collegio di progettazione può svolgere attività in relazione a più procedure di scelta del contraente.
7. Per le procedure previste al comma 4, lettere a) e b), al collegio di progettazione può partecipare, in sostituzione del RUP_AC, il REF_AC che, nella particolare organizzazione della stazione appaltante o amministrazione contraente, ha il compito di gestire la fase di esecuzione.
8. Il RUP_AC o il REF_AC della stazione appaltante o amministrazione contraente può delegare la partecipazione ai collegi di progettazione a dirigenti o funzionari ritenuti più competenti od esperti nell'ambito della categoria merceologica di cui trattasi.
Art. 8
Procedimento di costituzione del collegio di progettazione
1. Il collegio di progettazione, nella composizione prevista dall’articolo 7, è costituito con la nomina del presidente e degli altri suoi componenti da parte del RUP_CC, in recepimento delle designazioni ricevute. La nomina è effettuata previa acquisizione della dichiarazione con la quale l’interessato afferma che non sussistono le cause ostative previste dall’articolo 9.
2. In caso di eccedenza di designazioni, ferma l’eventuale necessità, sulla base della natura e della tipologia di prestazione, della presenza di un soggetto individuato da ciascuna azienda sanitaria, si procede al sorteggio, nel rispetto delle professionalità previamente individuate.
Art. 9
Cause ostative alla nomina di componente del collegio di progettazione
1.
Non possono essere nominati componenti del collegio:
a) coloro che sono sottoposti a procedimento penale o abbiano riportato sentenze di condanna anche non passate in giudicato o sentenze di applicazione della pena su richiesta di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dal Libro II, Titolo II, Codice Penale, “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”;
b) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza o abbiano subito condanne anche con sentenza anche non passata in giudicato, per i reati previsti dal
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136 );
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136 );c) coloro che sono sottoposti a procedimento disciplinare davanti all'ufficio competente, per la durata del procedimento e, nel caso di applicazione della sanzione, per i due mesi successivi alla cessazione dei suoi effetti;
d) coloro i quali hanno in corso o hanno avuto, nell’anno antecedente, rapporti con le imprese potenzialmente interessate alla partecipazione alla gara che possano costituire fonte di conflitto di interessi, ai sensi dell’articolo 16 del codice, anche sulla base dei pertinenti atti di indirizzo regionali;
e) coloro che non hanno frequentato, nel triennio precedente la data della nomina, almeno un corso in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’
articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).
articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).Art. 10
Presidenza e funzionamento del collegio di progettazione
1. Il collegio di progettazione, nella composizione di cui all’articolo 7, è presieduto dal soggetto individuato da ESTAR nelle ipotesi di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), mentre, nelle altre fattispecie previste nel suddetto comma, dal componente di qualifica dirigenziale e con più anzianità di servizio. In assenza di soggetti con qualifica dirigenziale, il collegio è presieduto dal soggetto con più anzianità di servizio. La prima convocazione del collegio di progettazione è disposta dal RUP_CC.
2. Il presidente dirige i lavori del collegio e convoca le sedute successive alla prima.
3. I lavori del collegio si concludono ordinariamente entro novanta giorni dalla nomina. Il termine può essere derogato per circostanze specifiche, afferenti alla complessità della procedura tenuto conto della necessità di garantire la copertura contrattuale.
4. Nel corso della seduta di insediamento viene fissato il calendario delle riunioni, che tiene conto delle scadenze di cui al comma 3. La partecipazione alle attività dei collegi di progettazione e dei gruppi tecnici costituisce adempimento degli obblighi di servizio.
5. Il RUP_CC, anche su proposta del presidente del collegio, sostituisce il componente che non partecipa consecutivamente a più di due sedute e in tutti i casi in cui riscontri un ritardo ingiustificato nella conclusione dei lavori del collegio stesso. A tal fine procede, se necessario, a richiedere alle amministrazioni contraenti ulteriori designazioni.
6. Delle riunioni del collegio viene redatto sintetico verbale, anche in forma non sincrona, da parte di un segretario verbalizzante individuato dal RUP_CC tra il personale amministrativo di ESTAR, nel provvedimento di nomina di cui all’articolo 8, comma 1.
7. Tutti coloro che partecipano ai lavori del collegio operano con imparzialità e assumono decisioni con rigore e riservatezza, nel rispetto di quanto fissato dalla normativa vigente e dal codice di comportamento ed etico di ESTAR.
8. Il collegio di progettazione può avvalersi di altri professionisti del servizio sanitario regionale per l’integrazione delle competenze necessarie allo svolgimento dei lavori. Il presidente autorizza tali interventi limitatamente a temi o aspetti istruttori determinati. Di tali operazioni viene dato atto nei verbali.
Art. 11
Sopravvenienza di cause ostative alla nomina
1 . Qualora nel corso dei lavori del collegio sopravvengano una o alcune delle cause ostative di cui all’articolo 9, il RUP_CC valuta se il collegio possa proseguire i lavori, una volta sostituito il componente non più nominabile, o se debba essere completamente rinnovato. Anche alla sostituzione si applica la procedura di cui all’articolo 10, comma 5.
2. Della sostituzione si dà atto nel verbale della prima riunione del collegio convocato a composizione variata. Se ad essere sostituito è il presidente, si procede ai sensi dell’articolo 10, comma 1.
Sezione III
Costituzione dei gruppi tecnici
Art. 12
Gruppi tecnici
1. Il gruppo tecnico è nominato con provvedimento del RUP_CC. Il provvedimento individua altresì i profili professionali che devono far parte del gruppo tecnico.
2. I nominativi sono individuati fra i soggetti designati dalla stazione appaltante o amministrazione contraente e che risultino collegati alle categorie merceologiche oggetto della procedura, conformemente a quanto previsto all’articolo 7, comma 4, e che non incorrano nelle cause ostative di cui all’articolo 9.
Capo III
Nomina e funzioni dei soggetti responsabili e del direttore dell’esecuzione nelle procedure di gara gestite da ESTAR
Sezione I
Individuazione dei soggetti responsabili
Art. 13
Nomina del responsabile unico del progetto della centrale di committenza e del responsabile della fase di affidamento
1. Il RUP_CC è nominato fra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’allegato I.2 al codice dal direttore generale di ESTAR, o da un suo delegato, di norma all’interno delle strutture organizzative competenti in materia di acquisizione di beni e servizi.
2. Il RAF della procedura avente ad oggetto servizi o forniture, con esclusione dei servizi di ingegneria e architettura, può essere nominato, qualora le funzioni di RUP_CC siano attribuite ad un soggetto di qualifica dirigenziale. Il RAF è individuato fra i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dall’allegato I.2 al codice e che abbia maturato esperienza nell’ambito della fase suddetta, in servizio presso la medesima unità operativa del RUP_CC o, comunque, presso il dipartimento competente in materia di approvvigionamento di beni e servizi.
3. Il RUP_CC è nominato, di norma, al momento dell’adozione della pianificazione dell’attività contrattuale. Il RAF, se già non nominato al momento dell’adozione della pianificazione dell’attività contrattuale, è nominato dal RUP_CC nel provvedimento di indizione.
4. Nelle ipotesi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera d), viene nominato, con le modalità indicate al comma 1, il responsabile dell’attività di committenza ausiliaria per l’affidamento e fino all’aggiudicazione.
Art. 14
Nomina del responsabile del progetto della stazione appaltante o amministrazione contraente
1. La stazione appaltante o l’amministrazione contraente, che utilizza lo strumento di acquisto messo a disposizione da ESTAR per la soddisfazione dei propri fabbisogni o che stipula il contratto con l’operatore economico selezionato dalla centrale di committenza, nomina un RUP per l’utilizzo dello strumento di acquisto e per l’esecuzione del contratto affidato. Il RUP_AC è nominato dalle stazioni appaltanti o amministrazioni contraenti fra i soggetti appartenenti alle strutture competenti alla progettazione, gestione ed esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti previsti dall’allegato I.2 al codice che abbia maturato esperienza nell’ambito della fase di esecuzione dei contratti.
2. Il RUP_AC delle stazioni appaltanti o delle amministrazioni contraenti, ai sensi articolo 15, comma 4 del codice, può nominare un REF_AC per le fasi programmazione, progettazione ed esecuzione relative all’utilizzo dello strumento di acquisto ed esecuzione del contratto. Il REF_AC è individuato dal RUP_AC fra i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dall’allegato I.2 al codice e che abbia maturato esperienza nell’ambito delle suddette fasi. Il REF_AC svolge nella fase di esecuzione i compiti di cui all’articolo 8 dell’allegato I.2 del codice.
3. Il RUP_AC è nominato con l’individuazione dello stesso come componente del collegio di progettazione o contestualmente alla decisione di procedere all’acquisizione.
4. Per le procedure rientranti negli ambiti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), il RUCA è individuato e nominato dal direttore generale di ESTAR, o da un suo delegato tra i dipendenti ESTAR che operano nelle articolazioni organizzative dell’ente competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti. La nomina avviene, di norma, contestualmente all’adozione della pianificazione di cui all’articolo 3 oppure nel provvedimento di nomina del collegio di progettazione di cui all’articolo 8, previa individuazione da parte del direttore generale di ESTAR. Il RUCA può, ove debitamente motivato in relazione all’oggetto della procedura, assorbire anche le funzioni di RUP_CC, tranne che nei casi in cui la procedura di scelta del contraente preveda la conclusione di uno strumento di acquisto o di negoziazione, proprio delle centrali di committenza, che potrà essere utilizzato da altri enti. Il RUCA può nominare un REF_AC per le fasi relative all’utilizzo dello strumento di acquisto e di esecuzione in possesso dei requisiti previsti dall’allegato I.2 al codice e che abbia maturato esperienza nell’ambito delle suddette fasi.
5. Per le procedure rientranti negli ambiti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), la stazione appaltante o amministrazione contraente, in conformità agli accordi di servizio conclusi, si avvale per l’esercizio delle funzioni di RUP_AC, del personale di ESTAR. Nelle more della conclusione degli accordi di servizio il RUP_AC è nominato previa intesa fra i direttori generali degli enti interessati.
6. Per le procedure rientranti negli ambiti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c), il RUP_AC è nominato da ogni amministrazione contraente, destinataria del bene o del servizio da acquisire, fra il proprio personale contestualmente alla individuazione del componente del collegio di progettazione ai sensi dell’articolo 8 o nel momento in cui l’amministrazione contraente assume la decisione di utilizzare uno strumento di acquisto messo a disposizione dalla centrale di committenza.
7. Nelle fattispecie contrattuali miste, in cui coesistono più elementi riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), il RUP_AC ed il RUCA sono nominati in relazione alle diverse prestazioni correlate alle competenze delle strutture di ciascun ente.
8. Per le procedure rientranti negli ambiti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera d), la stazione appaltante o amministrazione contraente nomina il responsabile unico del progetto.
Art. 15
Nomina del direttore dell’esecuzione e del direttore operativo
1. Il DEC è individuato, ai sensi dell’articolo 114, comma 7 e degli articoli di cui al capo II dell’allegato II.14 al codice, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, fra i soggetti in possesso di adeguate competenze in relazione all’oggetto del contratto. Nelle ipotesi di utilizzazione di strumenti di acquisto il DEC può essere nominato nel provvedimento adottato dall’amministrazione contraente con il quale è disposta l’utilizzazione stessa.
2. Per gli acquisti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), il DEC è nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato, su proposta del RUCA, ed è, di norma, individuato tra i dipendenti di ESTAR che operano nelle strutture competenti.
3. Per gli acquisti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), le aziende sanitarie si avvalgono, per l’esercizio delle funzioni di DEC, del personale di ESTAR, che, di norma, opera nelle strutture competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti. Il DEC è nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato, e nell’atto di nomina vengono specificate le funzioni da lui esercitate.
4. Per gli acquisti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c) e d), il DEC è nominato da ogni azienda sanitaria destinataria del bene o del servizio da acquisire di norma fra il proprio personale in servizio.
5. Nelle fattispecie contrattuali miste, in cui coesistono più elementi riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), il DEC è nominato in conformità all’articolo 14, comma 6 ed, eventualmente, alle linee guida di cui all’articolo 21.
6. Nei casi di cui ai commi 2 e 5, nonché in tutte le ipotesi in cui le funzioni di RUP_AC, RUCA e di DEC siano attribuite a personale di ESTAR, la stazione appaltante o amministrazione contraente che utilizza uno strumento di acquisto individua, prima dell’avvio dell’esecuzione, su richiesta del DEC, uno i più soggetti con funzione di direttore operativo individuati tra il proprio personale operante nei settori oggetto del contratto.
Sezione II
Funzioni dei soggetti responsabili
Art. 16
Funzioni del responsabile unico del progetto della centrale di committenza e del responsabile della fase di affidamento
1. Il RUP_CC cura e coordina la gestione dell’intero procedimento di realizzazione dello strumento di acquisto ed è supportato, per i profili tecnici afferenti alle sue funzioni, dai dipendenti della stazione appaltante o amministrazione contraente dotata delle necessarie competenze.
2. Il RUP_CC svolge tutte le funzioni inerenti alla procedura di affidamento individuate dal codice, salva la possibilità di individuazione di un responsabile di fase cui sono attribuiti tutti i compiti previsti all’articolo 7 dell’allegato I.2 al codice. In particolare, ove le attività ivi riportate prevedono l’adozione di atti aventi valenza esterna, il RAF cura la fase istruttoria finalizzata alla loro approvazione da parte del RUP_CC.
3. Il RUP_CC, ferma restando la piena autonomia e responsabilità dei componenti del collegio di progettazione nella definizione dei contenuti della progettazione e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 6, comma 4, è il soggetto che individua la tipologia di procedura di gara, la tipologia di lotti in cui è articolata la procedura, i criteri di qualificazione richiesti con riferimento alla tutela della concorrenza, il criterio di aggiudicazione, le tempistiche e si pronuncia in merito alla compatibilità dell’intervento con gli altri strumenti contrattuali in essere.
4. Ferma la competenza in merito all’adozione degli atti in capo al RUP_CC, lo stesso può delegare un dipendente assegnato alla propria struttura a partecipare ai collegi di progettazione. Il soggetto delegato cura l’istruttoria per l’assolvimento delle funzioni del RUP_CC di cui al comma 3 e per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 6, comma 4.
5. Per gli acquisti rientranti nell’ambito di cui all’articolo 1, comma 3, lettera d), le funzioni di RUP sono assunte dal soggetto individuato dalla stazione appaltante o amministrazione contraente che si avvale di ESTAR per le attività di committenza ausiliaria funzionali all’individuazione del contraente. La fase di affidamento fino all’aggiudicazione è curata da un apposito responsabile (RUP), nominato da ESTAR anche fra i dipendenti di qualifica non dirigenziale che propone al dirigente della propria struttura l’adozione degli atti di sua competenza e partecipa altresì agli incontri del collegio di progettazione o del gruppo tecnico nominato.
Art. 17
Funzioni del responsabile unico del progetto della stazione appaltante o amministrazione contraente
1.
Il RUP_AC svolge le seguenti funzioni:
a) individua i fabbisogni e le relative risorse nonché partecipa alla progettazione dell’iniziativa di acquisto ed è responsabile dell’utilizzo dello strumento di acquisto messo a disposizione della centrale di committenza;
b) cura gli atti necessari per l'adesione allo strumento di acquisto o di negoziazione messo a disposizione della centrale di committenza coordinandosi con il RUP_CC;
c) cura la stipula del contratto specifico;
d) cura la gestione della fase di esecuzione del contratto o del contratto specifico nelle ipotesi di utilizzazione di uno strumento di acquisto o di negoziazione messo a disposizione della centrale di committenza, in conformità a quanto previsto dal codice e dall’allegato 1.2 al codice stesso ed opera in collaborazione con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, ivi compresi i flussi informativi correlati;
e) comunica tempestivamente al RUP_CC ogni evento che, a qualunque titolo, incida sulla convenzione o sull’accordo quadro;
f) può proporre la risoluzione dei contratti attuativi di accordi quadro o convenzioni agli organi competenti, informandone il RUP_CC.
g) interviene nei casi di verificata inerzia del DEC, ove nominato.
2. Il comma 1 si applica anche alle funzioni del RUCA, fatta eccezione per la lettera a), in relazione alle cui funzioni si applica quanto previsto all’articolo 6.
Art. 18
Funzioni del direttore dell’esecuzione e del direttore operativo
1. Ai sensi di quanto previsto dal codice e dal relativo allegato II.14, il DEC, ove nominato, svolge in coordinamento con il RUP_AC le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo allo stesso dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.
2. I direttori operativi, nominati ai sensi dell’articolo 15, comma 6, coadiuvano il DEC nella verifica delle prestazioni eseguite e sono tenuti a rendicontare allo stesso le verifiche effettuate e il relativo esito.
Art. 19
Ambiti applicativi specifici
1. Con accordi di servizio tra ESTAR, enti del servizio sanitario regionale e società della salute, può essere adottata la disciplina di ulteriore dettaglio per l’attuazione di quanto previsto dal presente regolamento, anche con riferimento alla definizione specifica degli ambiti di operatività del RUP_AC, RUP_CC, RUCA, DEC e del direttore operativo.
Sezione III
Commissione giudicatrice
Art. 20
Designazione e nomina della commissione giudicatrice
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 93 del codice, in tema di composizione, nomina e incompatibilità, la commissione giudicatrice è composta, ove presenti, da dipendenti degli enti del servizio sanitario regionale, dirigenti o dipendenti inquadrati nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, in possesso di competenze ed esperienze professionali attinenti all’oggetto dell’iniziativa, in particolare:
a) nei casi di procedure di scelta del contraente rientranti negli ambiti di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b), possono essere individuati soggetti incardinati nelle articolazioni organizzative di ESTAR o degli altri enti del servizio sanitario regionale competenti per merceologia o solo di ESTAR;
b) nei casi di procedure di scelta del contraente rientranti negli ambiti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c), possono essere individuati soggetti incardinati nelle articolazioni organizzative degli enti del servizio sanitario regionale;
c) nei casi di procedure di scelta del contraente rientranti negli ambiti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera d), i soggetti sono individuati dalla stazione appaltante o amministrazione contraente in relazione alla quale ESTAR svolge le attività di committenza ausiliaria.
2. Il RUP_CC procede con la richiesta di designazione dei soggetti per la nomina della commissione giudicatrice al responsabile dell’articolazione organizzativa competente di ESTAR e degli altri enti del servizio sanitario regionale individuando le professionalità necessarie in relazione all’oggetto all’iniziativa di acquisto. Nella suddetta richiesta viene comunicato il numero complessivo dei componenti la commissione giudicatrice che sono nominati per le operazioni di valutazione e selezione del contraente. Il numero dei componenti la commissione giudicatrice è, di regola, individuato tendendo a garantire, con particolare riferimento a procedure che prevedono l’affidamento di strumenti di acquisto, la rappresentatività degli enti del servizio sanitario regionale che utilizzano lo strumento medesimo.
3. Gli enti del servizio sanitario regionale procedono alla designazione autonomamente entro il termine indicato dal RUP_CC, di norma, non superiore a dieci giorni decorrenti dall’invio della richiesta.
4. Il RUP_CC può assumere il ruolo di commissario al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 1, lettera c). Possono far parte della commissione giudicatrice anche i componenti del collegio di progettazione, ove espressamente indicati dagli enti del servizio sanitario regionale in numero non superiore a uno, se la commissione giudicatrice è composta da tre componenti, o non superiore a due, nel caso i componenti siano cinque.
5. Il RUP_CC procede con la nomina della commissione giudicatrice sulla base delle designazioni pervenute attenendosi a criteri di competenza, multiprofessionalità, rotazione, trasparenza e di rappresentatività, in caso di procedure che prevedono la conclusione di strumenti di acquisto. In caso di designazioni in numero superiore al necessario il RUP_CC, verificati i criteri per la nomina a commissari sopra indicati, procede alla nomina previo sorteggio. I soggetti non sorteggiati possono essere nominati quali componenti supplenti.
6. La partecipazione ai lavori della commissione giudicatrice è da considerarsi attività di servizio a tutti gli effetti rientrante tra i compiti istituzionali dei soggetti nominati. All'atto dell'insediamento, i componenti della commissione giudicatrice approvano un cronoprogramma dei lavori, in coerenza con le tempistiche di affidamento previste. Dei lavori della commissione giudicatrice vengono redatti appositi verbali, anche in forma non sincrona.
7. ESTAR adotta, con particolare riferimento alle procedure di scelta del contraente rientranti negli ambiti di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b), la disciplina di dettaglio per la nomina della commissione giudicatrice.
Sezione IV
Disposizioni sull’esecuzione del contratto
Art. 21
Disposizioni sulle modalità di affidamento dei contratti specifici ed esecuzione dei contratti
1. Per garantire l’uniformità delle procedure interne agli enti del servizio sanitario regionale, la Giunta regionale adotta con deliberazione, su proposta del direttore generale di ESTAR, sentite le aziende sanitarie, linee guida contenenti le disposizioni organizzative e di dettaglio afferenti all’esecuzione dei contratti di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), per quanto non previsto dal presente capo.
2. Gli enti del servizio sanitario regionale sono tenuti a uniformare i propri ordinamenti interni alle linee guida di cui al comma 1.
3. Per tutte le acquisizioni rientranti negli ambiti di cui all’articolo 1, comma 3, ciascuna amministrazione contraente è tenuta, in utilizzazione di uno strumento di acquisto, a concludere un contratto specifico con il fornitore parte dell’accordo quadro o della convenzione con le modalità ivi previste.
Art. 22
Modifiche contrattuali
1. Il RUP_CC procede, ai sensi dell’articolo 120 del codice, ad approvare le modifiche allo strumento di acquisto che si rendono necessarie nel periodo di vigenza dello stesso. Le modifiche di cui all’articolo 120, comma 1, lettera c), ove interessino un singolo contratto specifico, affidato da una amministrazione contraente in utilizzazione di uno strumento di acquisto messo a disposizione da ESTAR, sono disposte dalla stazione appaltante o dall’amministrazione contraente stessa. In tali casi il RUP_AC procede ad informare il RUP_CC circa la necessità della modifica. Ove la modifica comporti, altresì, un incremento del valore del contratto specifico nel limite di cui all’articolo 120, comma 2, del codice, la stazione appaltante o l’amministrazione contraente potrà procedere solo se l’importo della variante sia ricompreso nell’importo residuo dello strumento di acquisto utilizzato. In tali casi il RUP_CC, previa richiesta della stazione appaltante o dell’amministrazione contraente, effettua le necessarie verifiche sulla capienza residua dello strumento di acquisto e rilascia idonea attestazione.
2. In tutte le ipotesi di modifiche contrattuali il RUP_AC cura l’adozione degli atti amministrativi necessari da parte degli organi competenti di ciascuna stazione appaltante o amministrazione contraente.
Art. 23
Adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro
1. In tutte le procedure indette dalla centrale di committenza viene predisposto, ricorrendo i presupposti di cui all’
articolo 26, comma 3 ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'
articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. L’amministrazione contraente, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto individuando i costi per la riduzione o l’eliminazione delle interferenze. In tutte le ipotesi in cui ESTAR svolge le funzioni di committenza ausiliaria, il documento unico per la eliminazione o la riduzione delle interferenze è, di regola, predisposto dall’ente del servizio sanitario regionale ove verranno eseguite le prestazioni.
articolo 26, comma 3 ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'
articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. L’amministrazione contraente, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto individuando i costi per la riduzione o l’eliminazione delle interferenze. In tutte le ipotesi in cui ESTAR svolge le funzioni di committenza ausiliaria, il documento unico per la eliminazione o la riduzione delle interferenze è, di regola, predisposto dall’ente del servizio sanitario regionale ove verranno eseguite le prestazioni.Capo IV
Disposizioni finali
Art. 24
Norme transitorie
1. Le disposizioni del Capo III si applicano alle procedure di gara i cui bandi siano stati pubblicati, o i cui inviti siano stati inviati, dopo la sua entrata in vigore.
2. Per le procedure avviate ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) fino alla scadenza dei relativi contratti si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2018, n. 7/R.
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) fino alla scadenza dei relativi contratti si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2018, n. 7/R.3. Per le procedure avviate ai sensi del
d.lgs. 36/2023 , prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2018, n. 7/R in quanto compatibili.
d.lgs. 36/2023 , prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2018, n. 7/R in quanto compatibili.Art. 25
Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2018, n.7/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”) in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale è abrogato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

