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Regolamento 7 febbraio 2018, n. 6/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018

Art. 6
1. Alle attività di pesca si applicano i limiti di cattura stabiliti all’allegato A al presente regolamento, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I limiti concernenti i modi di pesca, i tempi, le specie, le misure minime e il numero di catture, sono derogabili negli istituti ittici di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 sottoposti a forme di gestione convenzionata, ove previsto negli atti istitutivi degli stessi.
3. È vietata la pesca del gobione, dello scazzone, del ghiozzo, della tinca, dello spinarello, del cobite, dello storione del nono e delle lamprede.
4. Per le specie non indicate nell’allegato A si applicano i divieti previsti dalle leggi nazionali.
5. Il pesce di misura difforme da quella consentita, o eccedente il limite quantitativo di prelievo, è immediatamente liberato e reimmesso in acqua.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.