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Regolamento 20 dicembre 2017, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 27 dicembre 2017




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternoDecreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 );


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002 , alla legge regionale n. 67/2003 , alla legge regionale n. 41/2005 , alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014 ”;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettere a) b) c) d) h), e comma 2, articolo 12 e articolo 13;


Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) e in particolare l’articolo 14;


Visto il regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64  (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).


Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;


Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 15 giugno 2017;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 1016 del 25 settembre 2017;


Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare espresso nella seduta del 18 ottobre 2017;


Visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso ai sensi dell’articolo 66, comma 3, dello Statuto nella seduta del 16 novembre 2017;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2017, n. 1391;


Considerato quanto segue:


1. In attuazione del riassetto delle funzioni provinciali di cui alla l.r 22/2015 , la legge regionale 64/2009 è stata di recente modificata con legge regionale 11 marzo 2016, n. 24 (Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 64/2009 ) che ha trasferito le funzioni in materia di difesa del suolo alla Regione e, con l’occasione, ha introdotto elementi di semplificazione e di accelerazione delle procedure, tra le quali : la possibilità, in conformità alla normativa nazionale di riferimento, di applicare deroghe alla disciplina per gli impianti non soggetti al Sito esternod.p.r. 1363/1959 per i quali, sulla base dei criteri definiti nel regolamento, possano escludersi pericoli per l’incolumità pubblica nonché la rimodulazione degli oneri di allegazioni per la denuncia di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti, in relazione al livello di rischio degli impianti medesimi.


2. E’ pertanto necessario adeguare i contenuti del d.p.g.r. 18/r/2010 al riassetto delle funzioni e alle forme di semplificazione introdotte dalla legge e armonizzarne le disposizioni, anche alla luce dell’evoluzione della normativa tecnica di riferimento e delle nuove norme sul procedimento amministrativo di cui al Sito esternod.lgs 127/2016 , prevedendo in particolare :


a) la rivisitazione di alcune definizioni tecniche e l’individuazione di codici di calcolo per la valutazione dell'area di rischio, con facoltà di ricorrere, in alternativa, ad una metodologia speditiva secondo le modalità predefinite in apposito allegato;


b) l’aggiornamento dei contenuti della domanda e dei documenti progettuali da presentare, armonizzando le relative procedure;


c) l’individuazione di criteri per l’applicazione, caso per caso, delle deroghe degli impianti minori;


d) la razionalizzazione delle modalità di effettuazione dei controlli, di collaudo e di presentazione dei rapporti, con alleggerimento degli adempimenti;


e) la revisione dei procedimenti preordinati alla denuncia di esistenza, regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti in essere, con diversificazione della documentazione e alleggerimento degli oneri per gli impianti che, in esito alla valutazione della denuncia di esistenza, risultino regolarmente autorizzati o che presentino un basso livello di rischio.


f) la riformulazione della disciplina delle dismissioni e chiusura degli impianti, implementandone le casistiche in funzione delle modifiche introdotte, nonché la definizione delle modalità di gestione del catasto degli invasi e dei contenuti della modulistica indicata dalla legge.


3. In attesa dell’emanazione di specifiche disposizioni tecniche, ai sensi della legge
regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle
funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD. Lgs. 112/1998 ) è inoltre necessario inserire una disciplina transitoria che preveda, in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale :


a) per gli impianti esclusi dall’applicazione del Sito esternod.p.r. 1363/1959 , una disposizione sui contenuti del progetto di gestione degli invasi di cui all’Sito esternoart. 114 del D. Lgs. 152/2006 , indicando i termini per la presentazione del progetto stesso;


b) per i nuovi impianti soggetti al Sito esternod.p.r. 1363/1959 , ivi compresi gli invasi ricadenti nelle classi D ed E, una disposizione transitoria per la presentazione del progetto di gestione e per il coordinamento regionale delle operazioni incidenti in uno stesso corpo idrico.


Si approva il presente regolamento:

Art. 1
Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 18/R/2010
1. Il punto 1 del considerato è sostituito dal seguente :
“1. la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) di cui il presente regolamento costituisce attuazione - ha ridefinito le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe e sbarramenti alla luce del mutato assetto delle competenze e dell’evoluzione legislativa intercorsa successivamente all’entrata in vigore della previgente legge che disciplinava la materia (l.r. 7 gennaio 1994 n. 1 ) ed è stata di recente modificata con legge regionale 11 marzo 2016, n. 24 (Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 64/2009 ), in attuazione del trasferimento delle funzioni provinciali in materi di difesa del suolo alla Regione;”
2. la lettera b) del punto 2 dei considerato è sostituita dalla seguente:
b) semplificare la documentazione progettuale da presentare per gli invasi di dimensioni limitate, anche al fine di incentivarne la realizzazione per la gestione dei fabbisogni irrigui in ambito agricolo e per il contestuale mantenimento del Minimo Deflusso Vitale nei corsi d’acqua principali e la ricarica di falda, prevedendo anche la possibilità, di applicare , caso per caso, deroghe alla disciplina della legge e del regolamento, per specifici impianti individuati dalla legge, tra quelli non soggetti alla disciplina del Sito esternod.p.r. 1363/1959 , per i quali, sulla base di criteri definiti nel regolamento stesso, possa escludersi il rischio per l’incolumità pubblica;
”.
3. Il punto 5 del considerato è sostituito dal seguente :
5. si è posta inoltre l’esigenza di dettare una specifica disciplina dei procedimenti preordinati alla denuncia di esistenza, alla regolarizzazione e all’autorizzazione in sanatoria degli impianti, in attuazione della disciplina prevista dalla l.r. 64/2009 che prevede elementi di semplificazione delle procedure, in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale di riferimento, riducendo gli oneri di allegazione per gli impianti regolarmente autorizzati e manutenuti, ovvero per gli impianti per i quali è comunque possibile attestare un basso livello di rischio, anche indotto
”;
4. Il punto 6 del considerato è soppresso;
5. Il punto 7 del considerato è soppresso;
6. Il punto 8 del considerato è sostituito dal seguente :
8. si è, quindi, reso necessario armonizzare le disposizioni del presente regolamento con il nuovo quadro delle norme regionali volte alla semplificazione e informatizzazione delle procedure ( legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo per la semplificazione e la
trasparenza dell’attività amministrativa” e legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza”)
nonché alle nuove norme del procedimento amministrativo introdotte dal Sito esternoDecreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 2 della legge 7 agosto 2015, n.124 )
”;
7. Il punto 9 del considerato è sostituito dal seguente :
9. in attesa dell’emanazione di specifiche disposizioni tecniche, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD. Lgs. 112/1998 ) è sorta, inoltre, l’esigenza di inserire una disciplina transitoria che preveda, in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale
:”
a) per gli impianti esclusi dall’applicazione del Sito esternod.p.r. 1363/1959 , una disposizione sui contenuti del progetto di gestione degli invasi di cui all’Sito esternoart. 114 del D. Lgs. 152/2006 , indicando i termini per la presentazione del progetto stesso;
b) per i nuovi impianti soggetti al Sito esternod.p.r. 1363/1959 , ivi compresi gli invasi ricadenti nelle classi D ed E, una disposizione transitoria per la presentazione del progetto di gestione e per il coordinamento regionale delle operazioni incidenti in uno stesso corpo idrico;
8. Dopo il punto 9 del considerato è inserito il seguente punto :
10. si è ritenuto opportuno, inoltre, introdurre una norma transitoria per i procedimenti in corso al fine di permettere anche a tali procedimenti di applicare la disciplina del presente regolamento facendo salve le fasi procedurali e gli adempimenti già definiti, ove compatibili
”.
Art. 2
Definizioni (articolo 14, comma 3, lettera a) l.r. 64/2009 ). Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 18/R/2010
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 18/R/2010, dopo il punto e virgola è inserito : “
differenza tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso del parametro di monte
”;
2 . Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 18/R/2010, dopo il punto e virgola è inserito : “
volume del serbatoio compreso tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso del paramento di monte
”;
3. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituita dalla seguente :
g) volume di invaso: volume del serbatoi compreso tra la quota di massima regolazione e la quota del punto più depresso del paramento di monte
”;
4. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserita la seguente lettera :“
g bis ) rischio indotto : rischio prodotto sulle aree a valle dello sbarramento per effetto della costruzione dell’impianto
”.
Art. 3
Scelta dell’area per valutazione di rischio (articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009 ). Modifiche all’articolo 5 del d.p.g.r. 18/R/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole “la provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente comma :
2 bis. Per la definizione dell’area a cui estendere la valutazione del rischio possono essere utilizzati codici di calcolo che consentano di simulare numericamente la propagazione dell’onda di piena a valle a seguito del collasso totale o parziale dello sbarramento con formazione di una
breccia di deflusso, in funzione del materiale e della tecnica di costruzione dello stesso. In alternativa può essere utilizzato un metodo speditivo che permette di individuare, con sufficiente margine di sicurezza, la porzione di valle, interessata dall’onda conseguente il potenziale collasso
dello sbarramento, con le modalità riportate nell’allegato A1
”.
Art. 4
Classificazione del rischio (articolo 14, comma 3, lettera d) l.r. 64/2009 ). Modifiche all’articolo 6 del d.p.g. r. 18/R/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g. r. 18/R/2010 le parole “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 6 del d.p.g. r. 18/R/2010 le parole “l
a provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 6 del d.p.g. r. 18/R/2010 le parole “l
a provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”.
Art. 5
Contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009 ). Sostituzione dell’articolo 7 del d.p.g.r. 18/R/2010
1. L’articolo 7 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 7 Contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti(articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009 )”
1. La domanda di autorizzazione alla costruzione di nuove opere è presentata alla struttura regionale territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 64/2009 ;
2. Alla domanda di autorizzazione è allegato il progetto preliminare dell’opera, a firma di professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali. Nell’ambito del progetto preliminare, oltre ai contenuti previsti all’articolo 9, sono indicati i seguenti elementi :
a) caratteristiche sommarie dell’impianto, con indicazione in particolare:
1) della tipologia costruttiva;
2) dell’altezza dello sbarramento;
3) del volume di invaso;
4) dell’eventuale corso d’acqua intercettato;
b) localizzazione dell’impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato e della località abitata più vicina;
c) uso cui l’impianto è destinato;
d) proposta della classe di rischio da attribuire all’impianto, ai sensi dell’articolo 6;
e) inquadramento dell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;
f) estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata;
g) eventuale funzione strategica antincendio dell’invaso, opportunamente certificata dall’autorità competente.
3. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3, in luogo del progetto preliminare può essere allegato direttamente il progetto definitivo dell’opera. In tali casi la struttura regionale competente, in relazione al rischio idrogeologico, idraulico e sismico presente sul territorio o indotto per effetto della costruzione dell’impianto, in fase di approvazione del progetto definitivo valuta l’opportunità di chiedere i pareri, gli atti di assenso delle amministrazioni pubbliche interessate, di cui all’articolo 9, comma 5.
4. Per gli impianti ricadenti nelle classi D ed E di cui all’articolo 3, alla domanda di autorizzazione è allegato anche il progetto di gestione dell’invaso di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), elaborato nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale di cui al medesimo Sito esternoarticolo 114, comma 4 del d.lgs. 152/2006 .
5. Nelle more del procedimento autorizzatorio, ogni variazione dei dati di cui al comma 2 è comunicata alla struttura regionale competente.
6. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1 comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r 64/2009 , la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli impianti di autorizzare, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.
Art. 6
"Criteri per l'applicazione di deroghe alle disposizioni della l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 5 ter della l.r. 64/2009 ". Inserimento dell’articolo 7 bis nel d.p.g.r. 18/R/2010.
1. Dopo l’articolo 7 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo:
Art. 7 bis “Criteri per l'applicazione di deroghe alle disposizioni della l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 5 ter della l.r. 64/2009 ".
1. Fatti salvi gli adempimenti previsti all'articolo 1, comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r. 64/2009 , la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, deroghe alle disposizioni della medesima l.r 64/2009 e del presente regolamento per i nuovi impianti e per le modifiche da autorizzare, rientranti nelle ipotesi di cui articolo 1 comma, 5 ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso in funzione dei criteri indicati nell'allegato A1 e  in considerazione :
a) delle caratteristiche dell’impianto e in particolare :
1) la realizzazione in cemento armato;
2) la realizzazione con altro materiale, in tal caso gli organi di scarico dovranno trovarsi al di fuori del corpo diga;
b) dell’assetto idrogeologico del territorio e in particolare :
1) nel caso in cui lo sbarramento insista su un corso d’acqua con alveo inciso, dovrà contenere una portata associata ad un tempo di ritorno di duecento anni, anche senza franco idraulico;
2) nel caso in cui lo sbarramento insista su un corso d’acqua con opere idrauliche, dovrà contenere una portata associata ad un tempo di ritorno di duecento anni, con franco idraulico.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per gli impianti disciplinati dal Capo IV.
Art. 7
Contenuti della domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti, autorizzati e collaudati (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009 ). Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 18/R/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 8 del d.p.g. r. 18/R/2010 le parole “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale territorialmente competente
”.
2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 8 del d.p.gr 18/R/2010 è sostituita dalla seguente:
3. Nella domanda sono indicati i seguenti elementi:
a) caratteristiche sommarie dell’impianto, con indicazione in particolare:
1) della tipologia costruttiva;
2) dell’altezza dello sbarramento;
3) del volume di invaso;
4) dell’eventuale corso d’acqua intercettato;
5) della proposta della nuova classe di rischio di cui all’articolo 6, qualora l’intervento determini l’attribuzione di una classe di rischio diversa da quella già assegnata, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell’Allegato A1 punti 3) e 4)
;”
3. Alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 8 del d.p.gr 18/R/2010, dopo le parole: “i
mpianto esistente
” sono aggiunte le seguenti: “
con indicazione dell’eventuale nuovo contesto geologico
”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 del d.p.gr 18/R/2010 è inserito il seguente comma :
3 bis. In caso di opere regolarmente autorizzate, qualora I dati di cui al comma 3 non sono variati, si può fare riferimento ai dati già in possesso della pubblica amministrazione così come ricavabili dagli atti autorizzativi, rilasciati al richiedente, di cui vengono forniti gli estremi
”.
5. Il comma 5 dell’articolo 8 del d.p.g. r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:
5. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 7, comma 3, in luogo del progetto preliminare può essere allegato direttamente il progetto definitivo dell’opera. In tali casi la struttura regionale competente, in relazione al rischio idrogeologico, idraulico e sismico presente sul territorio o indotto per effetto della costruzione dell’impianto, in fase di approvazione del progetto definitivo valuta l’opportunità di chiedere i pareri, gli atti di assenso delle amministrazioni pubbliche interessate, di cui all’articolo 9, comma 5.
6. Al comma 6 dell’articolo 8 del d.p.g.r 18/R/2010 le parole : ”
all’articolo 7, comma 5.
” sono sostituite con le seguenti : “
all’articolo 7, comma 4.
7. Al comma 7 dell’articolo 8 del d.p.g. r. 18/R/2010, le parole “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti : “
alla struttura regionale competente
”.
8. Dopo il comma 7 dell’articolo 8 del d.p.g.r 18/R/2010 è inserito il seguente comma :
7 bis. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1 comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r 64/2009 , la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per le modifiche degli impianti da autorizzare ai sensi del presente articolo, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.
Art. 8
Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera b) l.r. 64/2009 ). Modifiche all’articolo 9 del d.p.g.r. 18/R/2010.
1. Nella rubrica dell’articolo 9 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole “
e 3, lettera f) l.r. 64/2009
” sono soppresse.
2. L’alinea del comma 4 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:
4. Gli elaborati progettuali, redatti ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 (Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta - dighe e traverse), riportano tutte le informazioni e relazioni specialistiche circostanziate al livello di progettazione preliminare ed in particolare indicano
: ”.
3. la lettera b) del comma 4 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituita dalla seguente:
b) la valutazione della classe di rischio ai sensi dell’articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell’Allegato A1 punti 3) e 4)
; “
4. La lettera d) del comma 4 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituita dalla seguente:
d) per le opere in materiali sciolti, limitatamente alle classi D ed E di cui all’articolo 3, la reale possibilità di reperimento dei materiali necessari alla costruzione, con l’indicazione delle eventuali relative cave di prestito;
5. Il comma 5 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:
5. La struttura regionale competente approva il progetto preliminare e, ove necessario in relazione alla tipologia di opere od impianto, acquisisce, in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo, i pareri e gli atti di assenso di altre amministrazioni pubbliche interessate, fra i quali, in particolare:
a) nulla osta dell’autorità militare competente per territorio in conformità a quanto previsto dal Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta).
b) verifica da parte dell’Amministrazione comunale della compatibilità del nuovo invaso rispetto agli insediamenti esistenti.
6. Al comma 6 dell’articolo 9 del d.p.g. r. 18/R/2010, le parole “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”;
7. Il comma 7 dell’articolo 9 del d.p.g. r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:
7. La fase procedimentale preordinata all’approvazione del progetto preliminare si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione.
Art. 9
Progetto definitivo (articolo 3, comma 3, articolo 4 e articolo 14, comma 2, lettera b) l.r. 64/2009 ). Modifiche all’articolo 10 del d.p.g.r. 18/R/2010.
1. Il comma 4 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:
4. Gli elaborati progettuali, redatti ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 riportano tutte le informazioni e relazioni specialistiche circostanziate al livello di progettazione definitiva ed in particolare indicano :
a) le eventuali varianti previste rispetto al progetto preliminare;
b) il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del progetto preliminare;
c) le campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, anche al fine di minimizzare l’impatto ambientale dell’opera, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità;
d) le misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, le modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell’invaso;
e) le prove, le indagini ed i rilevamenti eseguiti che descrivono in particolare:
1) la geomorfologia e la litologia dell’area in esame, mediante analisi estese fino a profondità idonee all’opera in progetto;
2) lo studio geostrutturale, con particolare riferimento alla tenuta del serbatoio ed alla stabilità dei pendii circostanti nelle condizioni di serbatoio con livello al massimo invaso, in caso di evento sismico, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;
3) gli effetti sull’idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni;
f) le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e dei materiali di costruzione degli sbarramenti;
g) le verifiche di filtrazione e sifonamento; le verifiche di stabilità dell’opera di ritenuta e del complesso diga-terreno di fondazione, effettuate almeno con riferimento a ciascuna delle seguenti condizioni: a fine costruzione, a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso, in caso di evento sismico nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;
h) i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per le portate di progetto ed il conseguente dimensionamento delle opere complementari;
i) la valutazione del trasporto solido con riferimento allo sviluppo dell’interrimento dell’impianto e alla stima della variazione della dinamica d’alveo a monte e valle dello stesso per i nuovi impianti che si propone di classificare, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente regolamento, oppure per quelli già esistenti e classificati nella medesima classe;
j) il calcolo strutturale dello sbarramento, delle opere e delle infrastrutture accessorie, tenendo conto del grado di sismicità della zona ove è ubicato l’impianto;
k) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e, nel caso di invasi ricadenti nella classe D ed E di cui all’articolo 3, dovute a ipotetico collasso dello sbarramento.
2. Il comma 5 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:
Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3 possono essere omesse le indicazioni previste al comma 4 lettere d, i, k). Per gli impianti ricadenti nella classe A qualora costituiti da rilevato in terra, le verifiche indicate al comma 4, lettera h) non sono necessarie nel caso in cui i paramenti di monte abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:3 e quelli di valle abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:2,5.
3. Al comma 8 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”;
4. Al comma 9 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”;
5. Il comma 10 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 18/R/2010, è sostituito dal seguente:
10. La struttura regionale competente trasmette copia dell’autorizzazione di cui al comma 9 al richiedente.
6. Il comma 11 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:
11. La fase procedimentale preordinata all’approvazione del progetto definitivo e della contestuale autorizzazione alla costruzione o modifica dell’impianto si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione. Eventuali pareri, atti di assenso di altre amministrazioni, necessari alla realizzazione delle opere o all'esercizio dell'impianto, sono rilasciati in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo.
Art. 10
Fogli di condizioni (articolo 4, comma 1 e articolo 14, comma 2, lettera c) l.r. 64/2009 ). Modifiche all’articolo 11 del d.p.g.r. 18/R/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “
dalla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla struttura regionale competente
”;
2. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituita dalla seguente:
b) l’ubicazione della residenza dell’addetto alla vigilanza, e l’indicazione del numero di reperibilità dello stesso, da contattare in modo tale che sia garantito un rapido tempo di intervento;
3. Alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 18/R/2010 dopo la parola “
piani
” la parola : ”
provinciali
” è soppressa;
4. Al comma 6 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “
dalla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla struttura regionale competente
”.
Art. 11
Controlli e poteri di prescrizione in fase di esecuzione dei lavori (articolo 5, comma 4 e articolo 14, comma 2, lettera d) l.r. 64/2009 ). Modifiche all’articolo 12 del d.p.g.r. 18/R/2010.
1. Al comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 18/R/2010, primo e quarto rigo, le parole “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”;
2. Al comma 2 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”;
Art. 12
Collaudo (articolo 6 e articolo 14, comma 2, lettera d) l.r. 64/2009 ). Modifiche all’articolo 13 del d.p.g.r. 18/R/2010.
1. Il comma 1 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 18/R/2010, è sostituito dal seguente :
1. Il collaudo in corso d’opera è effettuato, per le opere pubbliche, nei casi di cui all’Sito esternoarticolo 215 del d.p.r. n. 207 del 5/10/2010 . Nel caso di opere private, la struttura regionale competente stabilisce, al momento del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione, quali di esse assoggettare a collaudo in corso d’opera.
2. Il comma 2 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 18/R/2010 è abrogato.
3. Il comma 3 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 18/R/2010 è abrogato;
4. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 18/R/2010 è abrogata ;
5. Al comma 5 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente
”;
6. Al comma 6 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente
”;
Art. 13
Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7, comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e) l.r. 64/2009 ). Modifiche dell’articolo 14 del d.p.g.r. 18/R/2010.
1. Nel comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente
”;
2. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 18/R/2010 la parola “
inferiore
” è sostituita da: “
superiore
”.
3. Alla lettera b) dopo le parole “
classe di rischio 2
” sono inserite le seguenti : “
e 3
”;
4. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituita dalla seguente:
c) un anno per i primi due anni di esercizio e due anni per i successivi, per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente regolamento
;”
5. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 18/R/2010 è abrogata.
6. Nel comma 3 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente
”;
7. Nel comma 4 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente
”.
Art. 14
Controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio (articolo 8, comma 1 e articolo 14, comma 2, lettera f) l.r. 64/2009 ). Modifiche dell’articolo 15 del d.p.g.r. 18/R/2010
1. Il comma 1 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 18/R/2010, è sostituito dal seguente:
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della l.r. 64/2009 , la struttura regionale competente effettua periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio per gli impianti ricadenti, ai
sensi dell’articolo 6, e nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente regolamento.
2. Nell'alinea del comma 2 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”;
3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 18/R/2010 è abrogata.
Art. 15
Denuncia di esistenza (articolo 11 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009 ). Sostituzione dell’articolo 16 del d.p.g.r. 18/R/2010
1. L’articolo 16 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente :
Art. 16 Denuncia di esistenza (articolo 11 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009 )
1. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 dicembre 2017, n. 76/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”)” il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui all’articolo 1 della l.r. 64/2009 , già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, inoltra alla struttura regionale competente apposita denuncia di esistenza di tale impianto
2. Ai fini di cui al comma 1, nella denuncia di esistenza l’interessato, mediante apposita scheda redatta sulla base del modulo 9, allegato al presente regolamento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
a) anno in cui l’impianto è stato realizzato;
b) caratteristiche tecniche dell’impianto, esistente o in corso di realizzazione, con indicazione:
1) della tipologia costruttiva;
2) dell’altezza;
3) del volume totale dell’invaso;
4) dell’eventuale corso d’acqua intercettato;
5) stato di manutenzione
6) eventuale uso strategico antincendio appositamente certificato dall’autorità competente;
c) localizzazione georeferenziata dell’impianto, attestata da cartografia e altra idonea ed aggiornata documentazione fotografica, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell’impianto medesimo;
d) uso dell’impianto ed estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata.
3. In caso di opere regolarmente autorizzate, l’interessato dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , il possesso :
1) del progetto regolarmente approvato e recante gli estremi dell’atto autorizzativo alla costruzione dell’impianto da cui risultino , oltre ai dati di cui alle lettere a) b) c) d), la rispondenza delle caratteristiche geometriche dell'opera di ritenuta e dell'invaso al progetto autorizzato, il rispetto delle dimensioni degli organi di scarico e delle altre opere connesse; il buono stato di manutenzione dell’opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere complementari ed accessorie, la stabilità dei versanti, nonché della strada di accesso all’impianto;
2) del certificato di collaudo, ove previsto dalla normativa al momento della realizzazione delle
opere;
3) dei fogli di condizioni per la costruzione per l'esercizio e la manutenzione dell'invaso, ove rilasciati, o altra idonea documentazione.
4. Nel rispetto della legislazione di settore, i dati tecnici dichiarati ai sensi del comma 2, ove non risultanti da idonea documentazione tecnica in possesso del denunziante, da esibire a richiesta dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 14 comma 2 lettera g) della l.r. 64/2009 , sono asseverati mediante apposita dichiarazione, sottoscritta da professionista abilitato secondo l'ordinamento professionale di appartenenza.
5. Agli impianti disciplinati dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15.
Art. 16
Valutazione delle denunce di esistenza (articolo 11 bis e articolo 11 ter , comma 1 l.r. 64/2009 ). Inserimento dell’articolo 16 bis del d.p.g.r. 18/R/2010
1. Dopo l’articolo 16 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo:
Art. 16 bis Valutazione delle denunce di esistenza (articolo 11 bis e articolo 11 ter , comma 1 l.r. 64/2009 ).
1. Per la tipologia di impianti che ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2 della l.r. 64/2009 , risultano, sulla base della valutazione degli elementi di cui all'articolo 16, regolarmente autorizzati, collaudati,se previsto dalla normativa vigente all'epoca della realizzazione delle opere, e in uno stato di manutenzione soddisfacente, la struttura regionale competente dichiara, la regolarità dell’impianto e provvede alla classificazione del rischio rilasciando il nulla osta alla prosecuzione ed esercizio, previa approvazione del foglio di condizioni per la manutenzione ed esercizio dell’impianto debitamente sottoscritto da parte del proprietario o gestore dello stesso.
2. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1, comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r 64/2009 , la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli impianti di cui al comma 1, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.
3. Per la tipologia di impianti per i quali, ai sensi dell’art. 11 bis, comma 3, lettera a) della l.r. 64/2009 , può essere attestato, sulla base della valutazione degli elementi di cui all'articolo 16, un basso livello di rischio corrispondente alla classe di rischio 1, secondo l’Allegato A1, la struttura regionale competente richiede al denunciante, la presentazione, entro un congruo termine, non superiore a novanta giorni, di un'istanza di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, corredate, rispettivamente, dalla documentazione di cui all'articolo 17, comma 1 o di cui all'articolo 18, comma 1. Nelle more dell'avvio e della definizione del procedimento di regolarizzazione o di autorizzazione e in sanatoria dell’impianto, la struttura regionale competente ne autorizza provvisoriamente la prosecuzione all’esercizio, specificando le eventuali prescrizioni e condizioni.
4. In relazione alla la tipologia di impianti per i quali , ai sensi dell’art. 11 bis, comma 3, lettera b) della l.r. 64/2009 , non può essere attestato, sulla base della valutazione degli elementi di cui all'articolo 16, un basso livello di rischio, la struttura regionale competente richiede al denunciante, la presentazione, entro un congruo termine, non superiore a novanta giorni, di un'istanza di regolarizzazione o autorizzazione in sanatoria corredata rispettivamente dalla documentazione di cui all'articolo 17, comma 2 e all’articolo 18, comma 2.
5. Il procedimento di valutazione delle denunce di esistenza si conclude con provvedimento espresso, entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia medesima. Eventuali pareri e atti di assenso di altre amministrazioni, necessari in relazione alla tipologia di opere od impianto, sono acquisiti in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo.
Art. 17
Regolarizzazione degli impianti ( articolo 11 ter, commi 2,3 e 4, articolo 11 quater e articolo 14, commi 2, lettera g bis), g)quater e 3bis l.r. 64/2009 )Sostituzione dell’articolo 17 del d.p.g.r. 18/R/2010
1. L’articolo 17 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente :
Art. 17 Regolarizzazione degli impianti (, articolo 11 ter, commi 2,3 e 4, articolo 11 quater e articolo
14, commi 2, lettera g bis), g) quater e 3bis l.r. 64/2009 )
1. Per gli impianti da regolarizzare di cui all’art. 11 bis, comma 3, lettera a) della l.r. 64/2009 , il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell' articolo 16 bis comma 3, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali :
a) relazione tecnica, contenente la proposta della classe di rischio da attribuire all'impianto ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3 e 4 ;
b) il progetto definitivo delle eventuali interventi di adeguamento delle opere, con elaborati redatti in scala opportuna contenente:
1. l’individuazione e la descrizione delle eventuali opere difformi rispetto al progetto originariamente approvato;
2. il rilievo dello stato di fatto dell’impianto, rappresentato in scala adeguata ;
3. calcoli giustificativi degli eventuali adeguamenti proposti;
4. aggiornata documentazione fotografica;
2. Per gli impianti da regolarizzare di cui all’art. 11 bis, comma 3, lettera b) della l.r. 64/2009 , il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell' articolo 16 bis comma 4, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:
a) dichiarazione giurata attestante il livello di rischio e contenente la proposta della classe di rischio da attribuire all’impianto ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4), con l’indicazione dello stato di manutenzione dell’opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere complementari ed accessorie, nonché della strada di accesso, delle condizioni di stabilità dei versanti ;
b) progetto definitivo delle eventuali opere da adeguare, corredato di:
1) elaborati redatti in scala opportuna e calcoli giustificativi degli eventuali adeguamenti proposti;
2) relazione tecnica generale, nella quale siano individuate e descritte le eventuali opere difformi rispetto al progetto originariamente approvato;
3) rilievo dello stato di fatto dell’impianto, rappresentato in scala adeguata;
4) aggiornata documentazione fotografica;
3.Per gli impianti di cui al comma 2, nelle more del procedimento di regolarizzazione, l'interessato che intenda proseguire l’esercizio dell’impianto, è tenuto ai sensi dell’articolo 11quater, comma 5 della l.r, 64/2009 ad allegare alla domanda una perizia giurata redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali attestante l’assenza di pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato delle opere, comprese le apparecchiature, alla manutenzione e all’efficienza delle stesse.
4. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi prescritti, dichiara la regolarizzazione dell’impianto, contestualmente all’approvazione del foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La struttura regionale competente provvede altresì alla classificazione dell’impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6. Copia
del provvedimento di regolarizzazione è trasmesso al richiedente dalla struttura regionale competente.
5. In caso mancato rispetto degli obblighi, condizioni, prescrizioni di cui al presente articolo, la struttura competente, nel more dell'adozione del provvedimento conclusivo, dispone
tempestivamente :
a) la revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di cui al comma 1, rilasciata ai sensi dell'articolo 16 bis comma 3 ;
b) la chiusura degli impianti di cui al comma 2.
6. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1, comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r. 64/2009 , la la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli impianti da regolarizzare, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.
7. Il procedimento di regolarizzazione di cui al presente articolo si conclude con provvedimento espresso entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza. Eventuali pareri e atti di assenso di altre amministrazioni, necessari in relazione alla tipologia delle opere e dell'impianto sono acquisiti in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo. Il termine è sospeso fino alla comunicazione di ultimazione degli interventi prescritti.
8. Ove sussistano motivi ostativi al rilascio dei provvedimenti di regolarizzazione, ivi compreso il mancato rispetto degli obblighi e condizioni di cui al comma 5, la struttura regionale competente conclude il procedimento con provvedimento motivato di diniego disponendo la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione se necessaria, nonché il ripristino dei luoghi, secondo quanto disposto dall’articolo 19.
Art. 18
Autorizzazione in sanatoria ( articolo 11 ter, commi 2,3 e 4, articolo 11 quater e articolo 14, commi 2, lettera g bis), g) quater e 3bis l.r. 64/2009 ). Sostituzione dell’articolo 18 del d.p.g.r. 18/R/2010
1. L’articolo 18 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente :
Art. 18 Autorizzazione in sanatoria (articolo 11 ter, commi 2, 3 e 4, articolo 11 quater e articolo 14, commi 2, lettera g bis), g) quater) e 3 bis l.r. 64/2009 ).
1. Per gli impianti da autorizzare in sanatoria all’art. 11 bis comma 3 lettera a) della l.r. 64/2009 , il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell' articolo 16 bis comma 3, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:
a) relazione contenente la proposta della classe di rischio da attribuire al medesimo ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4);
b) il progetto definitivo di cui all’articolo 10 corredato da aggiornata documentazione fotografica dell’impianto.
2. Per gli impianti da autorizzare in sanatoria di cui all’art. 11 bis, comma 3, lettera b) della l.r. 64/2009 , il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell' articolo 16 bis comma 4, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:
a) dichiarazione giurata attestante il livello di rischio e contenente la proposta della classe di
rischio da attribuire all’impianto ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4) con l’indicazione dello stato di manutenzione dell’opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere complementari ed
accessorie, nonché della strada di accesso, le condizioni di stabilità dei versanti ;
b) progetto definitivo di cui all’articolo 10 corredato da aggiornata documentazione fotografica dell’impianto.
3. Per gli impianti di cui al comma 2, nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria,
l’interessato che intenda proseguire l’esercizio dell’impianto, è tenuto ai sensi dell’articolo 11quater, comma 5 della l.r, 64/2009 ad allegare all’istanza di autorizzazione in sanatoria una perizia giurata redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali attestante l’assenza di pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato delle opere, comprese le apparecchiature, alla manutenzione e all’efficienza delle stesse.
4 La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi prescritti, autorizza in sanatoria l’impianto, contestualmente all’approvazione del foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La struttura regionale competente provvede altresì alla classificazione dell’impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6
5. In caso di mancato rispetto degli obblighi, condizioni, prescrizioni di cui al presente articolo, la struttura regionale competente, nelle more dell'adozione del provvedimento conclusivo, dispone tempestivamente :
a) la revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di cui al comma 1,rilasciata ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 3 ;
b) la chiusura degli impianti di cui al comma 2.
6. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1 comma, 5 bis e articolo 2 bis della l.r. 64/2009 , la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli impianti da autorizzare in sanatoria c rientranti elle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.
7. Il procedimento di autorizzazione in sanatoria di cui al presente articolo si conclude con provvedimento espresso entro il termine massimo di centottanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della relativa domanda. Eventuali pareri e atti di assenso di altre amministrazioni, necessari in relazione alla tipologia delle opere e dell'impianto, sono acquisiti in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo. Il termine è sospeso fino alla comunicazione di ultimazione degli interventi prescritti .
8. Ove sussistano motivi ostativi al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione in sanatoria, ivi compreso il mancato rispetto degli obblighi e condizioni di cui al comma 5, la struttura regionale competente conclude il procedimento con provvedimento motivato di diniego disponendo la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione se necessaria, nonché il ripristino dei luoghi, secondo quanto disposto dall’articolo 19.
Art. 19
Esercizio di impianti in violazione delle disposizioni del Capo III della l.r. 64/2009 e del presente Capo (articolo 11 quater comma 7, articolo 11 quinqiues comma 2, articolo 13, comma 12 della l.r. 64/2009 ). Inserimento dell’articolo 18 bis nel d.p.g.r. 18/R/2010
1. Dopo l’articolo 18 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo:
Art. 18 bis Esercizio di impianti in violazione delle disposizioni del Capo III della l.r. 64/2009 e del presente Capo (articolo 11 quater comma 7, articolo 11 quinqiues comma 2, articolo 13, comma 12 della l.r. 64/2009 )
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 13, comma 1 e 2, della l.r. 64/2009 , la struttura regionale competente che accerti l’esercizio di impianti in violazione delle disposizioni
del Capo III della medesima l.r. 64/2009 e del presente Capo, prescrive d’ufficio, al soggetto che a qualunque titolo ha la gestione dell’impianto oppure al proprietario del fondo su cui esso sorge, gli adempimenti e le opere necessarie ad assicurarne la funzionalità e la regolare manutenzione. In
caso di impianto realizzato in difformità al progetto originario, o privo dell’autorizzazione prescritta, ne dispone la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione, se necessaria per motivi di pubblico interesse, nonché il ripristino dei luoghi secondo quanto disposto dall’art. 19, comma 9.
2. In caso di pericolo per la pubblica incolumità, la struttura regionale competente può ordinare
l’immediata realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro un termine perentorio, decorso inutilmente il quale dispone l’esecuzione d’ufficio con spese a carico dell’interessato.
Art. 20
Chiusura dell’esercizio dell’impianto. Cessazione ed abbandono dell’invaso. Demolizioni. (articolo 8, articolo 9, articolo 10, articolo 11quater commi 6 e 7 e articolo 14, comma 3, lettera e) l.r. 64/2009 ). Modifiche all’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010
1. La rubrica dell'articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, è sostituita dalla seguente:
Chiusura dell’esercizio dell’impianto. Cessazione ed abbandono dell’invaso. Demolizioni. ( articolo 8, articolo 9 , articolo 10, articolo 11quater commi 6 e 7 e articolo 14 comma 3 lettera e) l.r. 64/2009 )
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, primo periodo, le parole “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente
”;
3. Al comma 1 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, secondo periodo, le parole “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competent
e”;
4. Al comma 2 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente
”;
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente comma :
3 bis. In caso di opere regolarmente autorizzate, qualora i dati di cui al comma 3 non siano variati, si può fare riferimento ai dati già in possesso della pubblica amministrazione così come ricavabili dagli atti autorizzativi, rilasciati al richiedente, di cui vengano forniti gli estremi.
6. Al comma 6 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”;
7. Al comma 7 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente
”;
8. Al comma 8 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”;
9. Il comma 9, lettera a) dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:
a) quando la struttura regionale competente, in caso di pericolo per la pubblica incolumità o per motivi di pubblico interesse, ordina la realizzazione immediata degli interventi e dei lavori di cui al comma 6, ai sensi degli articoli 9, comma 3, 10, comma 2 ed 11, quater commi 6 e 7 della l.r. 64/2009
;
10. Al comma 9, lettera b) dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”;
11. Al comma 9 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010 dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
b bis))in ogni caso, quando è disposta d’ufficio la chiusura definitiva e la messa in sicurezza dell’impianto nonchè il ripristino dei luoghi ai sensi degli articoli 18, commi 5 e 8, 18 bis e del comma 8 del presente articolo
”;
12. Il comma 10 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010 è abrogato;
13. Il comma 11 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente :
11. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda.
Art. 21
Disposizioni per l’implementazione, aggiornamento e gestione del catasto regionale degli invasi. (articolo 2, comma 2bis , articolo 2 bis e articolo 14 comma 3, lettera g) l.r. 64/2009). Sostituzione dell’articolo 20 del d.p.g.r. 18/R/2010
1. L’Articolo 20 del d.p.g.r 18/R/2010 è sostituito dal seguente;
Art. 20 Disposizioni per l’implementazione, aggiornamento e gestione del catasto regionale degli invasi. (articolo 2, comma 2bis , articolo 2 bis e articolo 14 comma 3, lettera g) l.r. 64/2009 ).
“1. La struttura regionale competente, implementa ed aggiorna, con cadenza almeno annuale, il catasto regionale degli invasi con i dati, di cui all’art. 2 bis, comma 3, della l.r. 64/2009 , relativi agli invasi da realizzare, in costruzione o esistenti sul territorio regionale.
2. I dati di cui al comma 1, se non già presenti nel sistema informativo regionale o resi disponibili dalle banche georeferenziate di altre amministrazioni, sono acquisiti mediante :
a) le informazioni contenute nel fascicolo elettronico del sistema informatico di ARTEA per gli invasi ad uso agricolo;
b) apposita scheda tecnica sintetica contenete gli elementi indicati nell’Allegato D al presente regolamento, e acquisita nell’ambito dei procedimenti relativi agli impianti da realizzare o esistenti, soggetti alle disposizioni dalla l.r. 64/2009 e al presente regolamento;
c) la comunicazione delle caratteristiche essenziali degli impianti e manufatti esclusi dalla disciplina regionale ai sensi dell’art. 1, comma 5, della l.r. 64/2009 , contenente gli elementi indicati nell’allegato D al presente regolamento e trasmessa, a cura del gestore o proprietario, ai sensi del comma 3.
3. La comunicazione di cui al comma 2, lettera c) è trasmessa, dal gestore o proprietario, entro centottanta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto o manufatto o, in caso di impianto già in esercizio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. La struttura regionale competente organizza il catasto regionale degli invasi secondo le modalità e i criteri di gestione definiti con deliberazione di Giunta regionale di cui all’art. 2 bis, comma 4, della l.r. 64/2009 e in conformità alle specifiche tecniche ai sensi dell’art. 7 del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 6 marzo 2017, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 56, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 . Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale.).
5. Il catasto regionale degli invasi fa parte della base informativa geografica regionale di cui all’art. 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)
.”
Art. 22
Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti (articolo 14, commi 3 e 4). Modifiche all’articolo 21 del d.p.g.r. 18/R/2010
1. la rubrica dell’articolo 21 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituita dalla seguente: “
Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti (articolo 14, commi 3 e 4). Modifiche all’articolo 21 del d.p.g.r. 18/R/2010
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “
alle competenti strutture della provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente
”;
3. Al comma 2 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “
delle competenti strutture della provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla struttura regionale competente
”.
Art. 23
Disposizioni transitorie per la comunicazione di dati, per inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trassmissione di atti (articolo2, comma 2 e articolo 14 commi 3, lettera g) e 4 l.r. 64/2009 ). Abrogazione dell’articolo 22 del d.p.g.r. 18/R/2010.
1. L’articolo 22 del d.p.g.r. 18/R/2010 è abrogato.
Art. 24
Contenuti essenziali del progetto di gestione dell’invaso per gli sbarramenti non soggetti al Sito esternod.p.r. 1363/1959 (articolo 14, comma 3, lettera h) l.r. 64/2009 ). Sostituzione dell’articolo 23 del d.p.g.r. 18/R/2010.
1. L’articolo 23 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente :
Art. 23 Contenuti essenziali del progetto di gestione dell’invaso per gli sbarramenti non soggetti al Sito esternod.p.r. 1363/1959 (articolo 14, comma 3, lettera h) l.r. 64/2009 )
1. Fino all’approvazione delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 20, comma 2 della l.r. 88/1998 , Il gestore o il proprietario degli invasi di altezza fino a 10 metri che determinano un invaso fino A 100.000 metri cubi presenta, almeno un anno prima di procedere alle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento, il progetto di gestione di cui all'Sito esternoarticolo 114 d d. lgs 152/2006 con i seguenti contenuti :
a) il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con la manutenzione dell’impianto, al fine di assicurare il mantenimento ed il graduale ripristino della capacità di invaso nonché il regolare funzionamento degli organi di scarico e di presa;
b) le misure di tutela e prevenzione idonee a garantire la qualità della risorsa idrica, sia invasata che a valle dello scarico, nel rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di tutela delle acque di cui all’Sito esternoarticolo 121 d.lgs. 152/2006 .
Art. 25
Norma transitoria per la presentazione del progetto di gestione degli invasi e per il coordinamento regionale delle operazioni.(articolo 14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009 ) Inserimento dell’articolo 23 bis nel d.p.g.r. 18/R/2010.
1. Dopo l’articolo 23 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo:
Art. 23 bis Norma transitoria per la presentazione del progetto di gestione degli invasi e per il coordinamento regionale delle operazioni. (articolo 14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009 )
1. Nelle more della definizione di un'organica disciplina regionale del procedimento di approvazione dei progetti di gestione in attuazione delll'articolo 114 del Sito esternod.lgs 152/2016 , e fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4 del medesimo articolo, i progetti di gestione di nuovi invasi soggetti al Sito esternod.pr. 1363/1959 , ivi compresi gli impianti di cui all’articolo 7, comma 4, e all’articolo 11 comma 5, lettera a), sono predisposti e presentanti secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004 “Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 40,comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo”;
2. Fermi restando gli adempimenti previsti dall'Sito esternoarticolo 43, comma 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Sito esternolegge del 22 dicembre 2011, n. 214 “Conversione in legge, con modificazioni, Sito esternodel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , recante “ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, i gestori di impianti esistenti di cui al comma 1 presentano il progetto di gestione dell'invaso prima di effettuare una qualsiasi operazione di svaso, sfangamento, sghiaiamento o spurgo, e, comunque, entro sei mesi dall'emanazione del decreto ministeriale di cui all'Sito esternoarticolo 114, comma 4 del d.lgs 152/2006 ;
3. I gestori dell'impianti di cui al comma 1 e 2 sono comunque tenuti ai sensi dall'articolo 3, comma 6 del Decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 30 giugno 2004, ad aggiornare periodicamente il progetto di gestione, anche su richiesta dell’autorità competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ed in particolare:
a) a seguito di interventi di variante significativa alle strutture di sbarramento, che comportino variazione delle quote caratteristiche dell’invaso e modifiche alle quote, dimensioni e capacità delle opere di scarico o presa;
b) per motivi di tutela della risorsa idrica o più in generale di tutela ambientale;
c) sulla base degli esiti delle operazioni effettuate e della compatibilità delle stesse con il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientali, come definito nella pianificazione di bacino e nel piano di tutela delle acque;
d) per necessità di coordinare tali operazioni a livello di bacino, al fine di ridurre gli eventuali effetti cumulativi provocati da più invasi posti lungo la medesima asta fluviale;
e) sulla base delle nuove conoscenze acquisite;
f) nel caso in cui mutino in modo sostanziale le condizioni riportate nel progetto di gestione approvato;
g) periodicamente, se richiesto dall’autorità competente nell'atto di di approvazione del progetto.
4. Ai fini di assicurare il coordinamento delle operazioni incidenti in uno stesso corpo idrico :
a) I gestori degli impianti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a presentare un progetto di gestione integrato comprensivo di tutti gli invasi di propria competenza, la cui gestione possa determinare effetti nella medesima area di influenza nonché a tener conto, in fase di programmazione temporale delle attività previste nel proprio progetto di gestione, degli eventuali progetti, già approvati, ricadenti sullo stesso corso d’acqua o sul bacino afferente e aventi effetto sulla medesima area di influenza (in coincidenza completa o parziale).
b) la struttura regionale competente all'approvazione del progetto di gestione può richiedere lo spostamento temporale di una o più delle operazioni previste nei progetti di gestione .”
Art. 26
Disposizioni particolari per i bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio. Termini dei procedimenti. (articoli 1, comma 5ter e 14 ,comma 1 l.r .64/2009) Inserimento dell’articolo 23 ter nel d.p.g.r. 18/R/2010
1. Dopo l’articolo 23 bis del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo:
Art. 23 ter Disposizioni particolari per i bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio. Termini dei procedimenti.(articoli 1, comma 5 ter e 14, comma 1, l.r .64/2009)
1. I termini dei procedimenti amministravi stabiliti dal presente regolamento sono ridotti di un quarto con riferimento agli impianti esistenti, in costruzione o da autorizzare, relativi a bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio di cui all’articolo 1 comma 5 ter della l.r. 64/2009 .
2. L’importanza strategica in funzione antincendio di cui al comma 1 è certificata dagli enti competenti ed i connessi obblighi posti a carico del proprietario o gestore dell’impianto sono espressamente indicati nel titolo abilitativo rilasciato ai sensi del presente regolamento, nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione e, se esistente, nella concessione di derivazione .
Art. 27
Disposizione transitoria per I procedimenti in corso. Inserimento dell’articolo 23 quater nel d.p.g.r. 18/R/2010.
1. Dopo l’articolo 23 ter del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo:
Art. 23 quater”
“Disposizione transitoria per I procedimenti in corso”.
“Ai procedimenti di cui al presente regolamento avviati alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 dicembre 2017, n. 76/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”)”, si applicano le disposizioni del presente regolamento come modificato dal d.p.g.r.
76/R/2017 fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già definiti, ove compatibili
Art. 28
Termini dei procedimenti. Abrogazione dell’articolo 24 del d.p.g.r. 18/R/2010
1. L’articolo 24 del d.p.g.r. 18/R/2010 è abrogato.
Art. 29
Sostituzione Allegati A,B,C,D al d.p.g.r. 18/R/2010. Inserimento Allegati A1 e modulo 9 nel d.p.g.r. 18/R/2010.
1. L’allegato A al d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dall’allegato A al presente regolamento.
2. L’allegato B al d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dall’allegato B al presente regolamento.
3. L’allegato C al d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dall’allegato C al presente regolamento.
4. L’allegato D al d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dall’allegato D al presente regolamento.
5. Dopo l’allegato A al d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito l’Allegato A1 al presente regolamento.
6. Dopo l’allegato D al d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito l’Allegato modulo 9 al presente regolamento.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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