Regolamento 6 settembre 2017, n. 49/R
Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 13 settembre 2017
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione ;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e in particolare l’articolo 7;
Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 25 maggio 2017;
Visto il parere delle competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 12 giugno 2017 n. 624;
Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla seconda Commissione consiliare nella seduta del 27 luglio 2017;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2017, n. 933;
Considerato quanto segue:
1. la l.r. 45/2007 è stata oggetto di modifiche a seguito del riordino delle funzioni amministrative attuato con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ); al fine di adeguare i contenuti del regolamento di attuazione alle nuove disposizioni della legge le norme regolamentari vigenti sono aggiornate;
2. al fine di garantire adeguate conoscenze e capacità professionali sono stati modificati i requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) tenendo conto dell’esperienza maturata negli anni di applicazione della vigente normativa;
3. i requisiti del tempo lavoro e del reddito da lavoro sono stati aggiornati per tener conto dell’attuale quadro normativo nazionale;
4. al fine di disciplinare nell’ambito dell’organizzazione della Regione i controlli sulla permanenza dei requisiti degli imprenditori agricoli professionali sono previste specifiche disposizioni;
5. viene modificata la disciplina della procedura conciliativa in caso di esito negativo dei controlli, al fine di semplificarla tenendo conto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in materia di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
6. tenuto conto delle numerose modifiche da apportare al vigente testo regolamentare è opportuno, nel rispetto dei principi di qualità della normazione, abrogare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e approvare un nuovo regolamento;
7. di accogliere il parere della seconda Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.
Si approva il presente regolamento:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.