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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto gli articoli 4, comma 1, lettera l) e 42 dello Statuto;


Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);


Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Direttiva Quadro sulle Acque);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua);


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo);


Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 (Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorita' di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla Sito esternolegge 18 maggio 1989, n. 183 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 )


Visto il decreto della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 29, come modificato dal decreto 25 maggio 2017, n. 293, che approva le linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE;


Visto il decreto della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 30, che approva le linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico, a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE;


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettere a) b) c) d) h), e comma 2, articolo 12 e articolo 13;


Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) ed in particolare l’articolo 3;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 12 bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”. Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni);


Visti i Piani di gestione dei Distretti dell’Appennino settentrionale, dell’Appennino centrale e del Serchio;


Visto il Piano di tutela delle acque della Toscana;


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 15 giugno 2017;


Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Visti i pareri, resi ai sensi degli articoli 95 e 98 Sito esternodel d.lgs 152/2006 delle Autorità di bacino distrettuale ed in particolare:

a) il parere favorevole con osservazioni dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale reso in data 13/06/2017;

b) il parere favorevole con osservazioni dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale reso in data 15/06/2017;

c) il parere favorevole con osservazioni dell’Autorità di bacino distrettuale del Po reso in data 15/06/2017;


Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente” espresso nella seduta del 18 luglio 2017 e di dover adeguare conseguentemente il testo all'osservazione ivi formulate ;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 luglio 2017;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2017, n. 830;


Considerato quanto segue :


1. a seguito del riassetto delle competenze istituzionali della Regione e di quanto rilevato nel corso del primo anno di attuazione delle disposizioni regolamentari contenute nel d.p.g.r. 61/R/2016, si è reso necessario nell'ottica dell’utilizzo razionale della risorsa idrica:

a) individuare ulteriori usi delle acque, in aggiunta a quelli già inseriti all'interno dell'articolo 3 del d.p.g.r. 61/R/2016, quali gli usi didattici ed ambientali e per l'esercizio di fontanelli pubblici in gestione ai comuni;

b) modificare la formula di calcolo del canone di concessione, al fine di garantire una piena proporzionalità tra i quantitativi di acqua resi in concessione e le somme da corrispondere da parte dell'utenza, nonché per rendere più efficaci le azioni di incentivazione al risparmio idrico previste dal regolamento;

c) introdurre una disciplina transitoria per la definizione sia della portata media annua dei prelievi concessionati in atto ed in regime di concessione preferenziale, che per il calcolo dei canoni di concessione per i prelievi in atto, dal momento che in alcuni ambiti territoriali, antecedentemente all’anno 2016, le concessioni erano rilasciate sulla base della portata massima prelevabile;

d) adeguare le disposizioni del presente regolamento al fine di raccordarne le previsioni con gli obiettivi dell’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, collegando il programma per il completamento della banca dati contenente le informazioni relative ai prelievi all’opportunità di prevedere in futuro, una formula di calcolo del canone che tenga conto anche dei quantitativi effettivamente consumati dall’utente nel corso dell’anno solare di riferimento;

e) ampliare le casistiche di incentivazione al risparmio idrico e all'oculato utilizzo della risorsa, da parte dell'utenza, introducendo nuovi casi di riduzioni di canone collegati a nuove forme di risparmio idrico e di controllo dei prelievi;

f) estendere l’obbligo di installazione di idoneo strumento di misura a tutti i prelievi ad uso domestico delle acque sotterranee, in modo da poter aggiungere un elemento di verifica e controllo per un uso che non è soggetto a concessione e che è definito anche in base ai quantitativi annui prelevati;


2. si è reso altresì necessario, anche in attuazione delle nuove norme sul procedimento amministrativo, apportare semplificazioni alle modalità per la presentazione delle domande di concessione e alle procedure istruttorie, attraverso il coordinamento dei vari procedimenti eventualmente connessi con il rilascio del titolo concessorio, nonché alleggerire il procedimento di rilascio delle varianti non sostanziali relative a richieste di diminuzione di prelievo, trattandosi di richieste che modificano la concessione attenuandone la pressione sul corpo idrico oggetto di prelievo;


3. con riferimento alle concessioni per uso idroelettriche, le modifiche introdotte dal presente regolamento forniscono una prima risposta:

a) alle istanze della Commissione Europea che, nell'ambito del caso EU-PILOT 6011/2014/ENVI, ha chiesto informazioni sulle modalità attraverso cui le Autorità italiane, nell’ambito delle ordinarie procedure autorizzative, eseguono le valutazioni ambientali sugli impianti relativi alle concessioni di derivazione per produzione di forza motrice in istruttoria, ponendo di fatto l’Italia in una condizione di pre-contenzioso;

b) all'orientamento espresso dalla Corte di giustizia europea, con sentenza del 1° luglio 2015, che stabilisce che gli Stati membri sono tenuti – salvo concessione delle deroghe previste dalla Direttiva – “a negare l’autorizzazione di un particolare progetto qualora sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque, alla data prevista dalla direttiva”, intendendo per “deterioramento dello stato” la condizione nella quale lo stato di anche uno solo degli elementi di qualità del corpo idrico superficiale, ai sensi dell’allegato V della direttiva, si degrada di una classe, anche se ciò non si traduce automaticamente in un deterioramento nella classificazione complessiva dello stato di qualità dello stesso corpo idrico superficiale;


4. è stato ritenuto di conseguenza opportuno, anche a seguito dell'entrata in vigore il 17 febbraio 2017 del d.m. ambiente 294/2016 ed in conseguenza dell’emanazione dei decreti della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29/2017 e 30/2017:

a) riformulare i criteri per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico, inquadrandoli in un contesto pianificatorio a livello di distretto e regionale che definisca gli obiettivi ambientali per i corpi idrici e ne dettagli le misure per il loro raggiungimento, ricorrendo all’introduzione di una norma transitoria che detti precise condizioni di inammissibilità nei casi di nuove concessioni, da applicarsi nelle more di atti di pianificazione che non esplicitino misure il tal senso;

b) abrogare l'articolo 6 del d.p.g.r. 61/R/2016 perché in sovrapposizione con quanto di competenza delle Autorità di bacino distrettuali, in considerazione dell’ormai completa operatività delle stesse;


5. è infine stato ritenuto necessario introdurre una norma transitoria per la definizione dei procedimenti connessi al prelievo di acqua ad uso idroelettrico, coerente con la disciplina dei procedimenti in corso in materia di acque pubbliche contenuta nell’articolo 3 della l.r. 77/2016 ;


6. sono state recepite le indicazioni formulate dalla Commissione consiliare, è stato quindi ritenuto opportuno rendere più chiara all’interno dell’articolo 2 la definizione della componente del canone a corrispettivo fisso e a corrispettivo variabile, in particolare per quanto riguarda la portata idrica effettivamente utilizzata;


7. sono state recepite le prescrizioni dettate dalle Autorità di bacino distrettuale e accolte le raccomandazioni formulate, compatibilmente alla loro attinenza con la disciplina oggetto del presente regolamento;


8. al fine di consentire una rapida attivazione delle procedure previste dal presente regolamento, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino della Regione Toscana;


Si approva il presente regolamento:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.