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Regolamento 6 marzo 2017, n. 6/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di riordino istituzionale.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 8 marzo 2017



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 10 gennaio 2017;


Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 febbraio 2017;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell’8 febbraio 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 129;


Considerato quanto segue:


1. a seguito della modifica della l.r. 32/2002 , effettuata con legge regionale 25 gennaio 2016, n. 2 (Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 32/2002 ), la Regione è subentrata nelle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Pertanto con il presente regolamento si modificano le disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003 per allinearle al riordino istituzionale.



Si approva il presente regolamento:

Art. 1
Certificazione delle competenze. Modifiche all'articolo 66 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Nell’alinea del comma 3 dell'articolo 66 nonies del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) le parole “
da parte delle province, o della Regione, nei casi di cui all'
articolo 28, comma 4 della l.r. 32/2002
,
” sono sostituite dalle seguenti: “
da parte della Regione
”.
Art. 2
Sospensione dell'accreditamento. Modifiche all'articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 7 dell'articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
7. La sospensione dell’accreditamento può essere altresì disposta fino ad un anno a seguito dell’accertamento, da parte della Regione o di altre amministrazioni, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione, riscontrate nell’ambito dei controlli di propria competenza.
”.
Art. 3
Riconoscimento delle attività formative. Modifiche all'articolo 77 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 1 dell'articolo 77 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'
articolo 17, comma 2 della l.r. 32/2002
, ivi compresi i percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali e le attività formative rivolte agli operatori del sistema regionale integrato, è effettuato dalla Regione.
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 77 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.
Art. 4
Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte. Modifiche all'articolo 90 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 90 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole "
all'amministrazione competente
" sono sostituite dalle seguenti: "
alla Regione
".
2. Al comma 3 dell'articolo 90 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole "
all'amministrazione competente
" sono sostituite dalle seguenti: "
alla Regione
".
Art. 5
Verifica dei rendiconti di spesa. Modifiche all'articolo 91 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 91 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole "
all'amministrazione competente
" sono sostituite dalle seguenti: "
alla Regione
".
2. Al comma 2 dell'articolo 91 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole "
L'amministrazione
" sono sostituite dalle seguenti: "
La Regione
".
Art. 6
Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard. Modifiche all'articolo 92 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 92 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole "
all'amministrazione competente
" sono sostituite dalle seguenti: "
alla Regione
".
Art. 7
Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione. Modifiche all'articolo 94 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 2 dell'articolo 94 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole "
L'amministrazione competente
" sono sostituite dalle seguenti: "
La Regione
".
2. Al comma 3 dell'articolo 94 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole "
l'amministrazione
competente
" sono sostituite dalle seguenti: "
la Regione
".
Art. 8
Monitoraggio e valutazione degli interventi. Modifiche all'articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole "
La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano
" sono sostituite dalle seguenti "
La Regione cura
".
2. Il comma 2 dell'articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.