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Regolamento 24 agosto 2016, n. 62/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 ) in materia di modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione sulla viabilità.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );


Visto il regolamento di attuazione della l.r.88/1998 , emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .);


Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n.55 (Istituzione del Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r.88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r.42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r.1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r.19/2011 in materia di sicurezza stradale);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alla l.r. 32/2002 , alla l.r.67/2003 , alla l.r.41/2005 , alla l.r.68/2011 e alla l.r.65/2014 );


Vista la legge regionale 29 febbraio 2016, n. 18 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di qualità dell'aria e inquinamento atmosferico, di viabilità stradale e navigabile. Modifiche alla l.r. 88/1998 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta svolta in data 23 giugno 2016;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 645 del 5 luglio 2016 che ha approvato lo schema di regolamento;


Visto il parere della Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture” espresso nella seduta del 20 luglio 2016 ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17 del regolamento interno della Giunta regionale n. 4 del 3 febbraio 2014;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2016, n. 774;


Considerato quanto segue:


1. è necessario adeguare il regolamento di attuazione della l.r.88/1998 , approvato con il d.p.g.r. 41/R/2004 al quadro normativo attuale, con particolare riferimento a quanto disposto dalla l.r.22/2015 e alle modifiche inserite alla l.r.88/1998 dalla l.r.18/2016 per ciò che concerne le norme di tale legge regionale sulle nuove funzioni tecniche, amministrative e di controllo della Regione sulla viabilità;


2. risulta necessario adeguare il d.p.g.r. 41/R/2004 alle norme sul PRIIM di cui alla l.r.55/2011 ;


3. è necessario, altresì, allineare il d.p.g.r. 41/R/2004 al Sito esternod.lgs. 50/2016 eliminando dal regolamento tutti i riferimenti contenuti alla normativa statale in materia di lavori pubblici non più in vigore;


4. di dover accogliere il parere della Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture” e di dover adeguare conseguentemente il testo alle osservazioni ivi formulate


Si approva il presente regolamento:

Art. 1
Sostituzione dell'articolo 1 del d.p.g.r. 41/R/2004. Oggetto e ambito di applicazione
1. L'articolo 1 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente.
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli interventi, sia pubblici che privati, da eseguire sulle strade regionali esistenti, di nuova classificazione, nonché di nuova costruzione e disciplina le modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione ed elencate dall’
articolo 22, comma 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti, conferite alla Regione dal
Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
), quali, in particolare:
a) la programmazione degli interventi in materia di viabilità di interesse regionale, l’attività di
impulso, di coordinamento e di monitoraggio delle funzioni provinciali di completamento
degli interventi avviati e delle funzioni di gestione;
b) la progettazione e la costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della
legge regionale 4 novembre 2011, n. 55
(Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla
l.r. 88/1998
in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla
l.r. 42/1998
in materia di trasporto pubblico locale, alla
l.r. 1/2005
in materia di governo del territorio, alla
l.r. 19/2011
in materia di sicurezza stradale);
c) la verifica dei progetti delle strade regionali;
d) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni dovuti dai destinatari di provvedimenti autorizzatori;
e) la concessione di costruzione e esercizio di autostrade e strade regionali;
f) la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali.
2. Ai sensi dell’
articolo 7, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), il direttore regionale competente definisce la struttura organizzativa assegnando l’esercizio delle funzioni di cui all’
articolo 22, comma 1 della l.r.88/1998
, alle rispettive strutture.
”.
Art. 2
Inserimento dell'articolo 1 bis nel d.p.g.r. 41/R/2004. Parere della regione sugli strumenti urbanistici comunali
1. Dopo l'articolo 1 del d.p.g.r. 41/R/2004 è inserito il seguente:
Art. 1 bis - Parere della Regione nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti che contengono previsioni aventi rilevanza per le strade regionali
1. La struttura regionale competente esprime il proprio parere nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti che contengono previsioni aventi rilevanza per le strade regionali.
2. Il parere di cui al comma 1 è espresso tenuto conto, in particolare, della variazione delle condizioni di sicurezza delle strade regionali, dell’analisi delle variazioni del livello di servizio di tali strade, nonché delle disposizioni contenute nel piano di indirizzo territoriale (PIT), in materia di mobilità stradale
.”.
Art. 3
Sostituzione della rubrica del capo II del d.p.g.r. 41/R/2004. Interventi non previsti negli atti di programmazione regionale
1. La rubrica del capo II del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituita dalla seguente: “
Interventi non previsti negli atti di programmazione regionale
”.
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.g.r. 41/R/2004. Autorizzazione degli interventi su strade regionali non previsti negli atti di programmazione regionale
1. L'articolo 2 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. - 2 Procedimento per l’autorizzazione degli interventi su strade regionali non previsti negli atti di programmazione regionale
1. Sono autorizzati secondo il procedimento di cui al presente articolo tutti gli interventi da realizzare sulle strade regionali non previsti negli atti di programmazione della Regione, ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano variazioni alla geometria plano-altimetrica della carreggiata.
2. Ai fini della verifica dei progetti, i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi trasmettono tali progetti alle province territorialmente interessate o alla Città
Metropolitana.
3 Le province o la Città Metropolitana, dopo un esame preliminare, trasmettono i progetti alla struttura regionale competente, unitamente al loro parere.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, la Regione trasmette il proprio parere alle province o alla Città metropolitana che autorizzano l’intervento, se il parere della Regione è
favorevole.
5. Il procedimento di cui al presente articolo si applica anche agli interventi che beneficiano di contributi regionali.
”.
Art. 5
Sostituzione della rubrica del capo III del d.p.g.r. 41/R/2004. Parere della regione sugli strumenti urbanistici comunali
1. La rubrica del capo III del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituita della seguente: “I
nterventi previsti negli atti di programmazione regionale
”.
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 3 del d.p.g.r. 41/R/2004. Programmazione degli interventi
1. L'articolo 3 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Interventi previsti negli atti di programmazione regionale
1. La previsione di un’opera o di un intervento di costruzione o di adeguamento dell’infrastruttura stradale nel Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) costituisce presupposto per l' inserimento dell’opera nel programma regionale dei lavori pubblici.
2. L’inserimento degli interventi sulle strade regionali negli atti di programmazione regionale dei lavori pubblici è valutato secondo i seguenti criteri:
a) miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla viabilità con maggiori incidenti;
b) interventi di variante ai centri abitati congestionati dal traffico di attraversamento che consentano particolari benefici in rapporto ai costi di intervento;
c) disponibilità di compartecipazione finanziaria da parte dei soggetti territoriali nella misura di almeno il 10 per cento;
d) condizioni di sviluppo territoriale.
”.
Art. 7
Inserimento del capo III bis nel d.p.g.r. 41/R/2004. Interventi progettati oppure realizzati dalla Regione
1. Dopo il capo III del d.p.g.r. 41/R/2004, è inserito il seguente capo
Capo III bis - Interventi progettati oppure realizzati dalla Regione
Art. 9 bis - Responsabile unico del procedimento
1. Il responsabile unico del procedimento (RUP) degli interventi di competenza della Regione sulle strade è nominato con decreto del direttore della direzione regionale competente.
Art. 9 ter - Disposizioni per l’approvazione dei progetti
1. La conferenza di servizi sul progetto di fattibilità di cui dell'
Sito esternoarticolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), per gli interventi sulle strade di competenza regionale è convocata ai sensi dell'
articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40
(Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).
Art. 9 - quater Verifica dei livelli di progettazione
1. L’attività di verifica per gli interventi di competenza della Regione è svolta mediante un gruppo di verifica, nominato con decreto del direttore regionale competente.
2. I componenti il gruppo di verifica non devono aver svolto la funzione di progettazione.
3. Le attività di verifica per gli interventi di competenza della Regione sono svolte secondo quanto disciplinato dalla legislazione nazionale. Con decreto del direttore della struttura regionale competente sono approvati gli elenchi che indicano gli elementi oggetto di verifica.
Art. 9 quinquies - Modifiche di contratti di appalto
1. Qualora sia necessario procedere a modifiche dei contratti di appalto in corso di validità nonché a varianti ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 106 del d.lgs. 50/2016
, che comportano un aumento dell’importo contrattualizzato, attraverso la delibera di attuazione del PRIIM di cui all'
articolo 4 della l.r.55/2011
di rimodulazione dell'intervento, si verifica:
a) la coerenza della modifica proposta ai criteri del PRIIM e ai criteri per l’inserimento dell’intervento nell’ambito della programmazione pluriennale delle opere pubbliche regionali;
b) la coerenza della modifica alle finalità dell’intervento richiamate negli atti di programmazione regionali.
Art. 9 sexies - Cautele per l’attuazione degli interventi
1. Qualora, relativamente ad un intervento sulle strade regionali, l’impresa aggiudicataria iscriva sui libri contabili riserve per una cifra superiore a 100.000,00 euro, il dirigente competente ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di programmazione che provvede alle prime valutazioni relative al contenzioso.
”.
Art. 8
Inserimento del capo III ter nel d.p.g.r. 41/R/2004. Interventi sulle strade regionali eseguiti dalle province o della città metropolitana
1. Dopo il capo III bis del d.p.g.r. 41/R/2004, dopo l'articolo 9 sexies di tale capo, è inserito il seguente:
Capo III ter - Interventi sulle strade regionali realizzati dalle province o dalla città metropolitana
”.
Art. 9
Sostituzione dell'articolo 10 del d.p.g.r.41/R/2004
1. L'articolo 10 del d.p.g.r.41/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Parere regionale in merito alla progettazione degli interventi sulle strade regionali
1. La struttura regionale competente in materia di programmazione sulla viabilità regionale esprime il proprio parere sullo studio di fattibilità tecnica e economica e sul progetto definitivo degli interventi che le province o la Città metropolitana realizzano sulle strade regionali.
2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Regione verifica:
a) la coerenza delle soluzioni funzionali adottate rispetto agli obiettivi della pianificazione e programmazione regionale;
b) l’elenco degli elaborati e la completezza del progetto rispetto a quanto prescritto dalla normativa di riferimento, anche sulla base delle indicazioni del RUP;
c) la coerenza circa gli eventuali indirizzi espressi dalla Giunta regionale relativamente
alla progettazione e realizzazione dell'opera.
”.
Art. 10
Inserimento dell'articolo 10 bis al d.p.g.r.41/R/2004
1. Dopo l'articolo 10 del d.p.g.r.41/R/2004 è inserito il seguente:
Art. 10 - bis Verifica dei livelli di progettazione degli interventi di competenza delle province
1. Le province o la Città metropolitana provvedono alla verifica dei progetti relativi alle strade regionali, con le modalità stabilite dalla legislazione statale di riferimento.
2. Le province o la Città metropolitana trasmettono gli atti conclusivi della verifica di cui al comma 1 alla struttura regionale competente.
”.
Art. 11
Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2004
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:
1. Le province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione, ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, il quadro economico e il cronoprogramma dell’intervento, individuando anche il cronoprogramma di spesa con la previsione delle richieste di liquidazione da inviare alla Regione, oppure degli importi di cui all’articolo 13, comma 4.
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:
2. A seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, le province o la città metropolitana trasmettono alla Regione l’atto di aggiudicazione, il quadro economico di aggiudicazione e il cronoprogramma dell’intervento, al fine di consentire le eventuali necessarie modifiche alle previsioni di liquidazione degli importi di cui all’articolo 13, comma 4, e agli impegni di spesa.
”.
Art. 12
Sostituzione dell'articolo 13 del d.p.g.r. 41/R/2004. Erogazione delle risorse
1. L'articolo 13 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Erogazione delle risorse
1. Nel caso in cui un intervento inserito nella programmazione di cui all'articolo 3 sia finanziato in parte dalla Regione e in parte dagli enti locali, ogni erogazione finanziaria da parte della Regione è effettuata su richiesta delle province interessate o della Città metropolitana, relativamente alla quota percentuale di cofinanziamento regionale. La Regione provvede alle erogazioni finanziarie a seguito della richiesta delle province interessate o della Città metropolitana.
2. Le erogazioni finanziarie relative alle spese tecniche sono effettuate su richiesta delle province interessate e della Città metropolitana, con la cadenza temporale di seguito indicata:
a) all’avvio della progettazione per le spese tecniche relative all’esecuzione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
b) all’aggiudicazione dei lavori per le restanti spese tecniche relative all’esecuzione dell’intervento.
3. La Regione eroga i finanziamenti relativi agli oneri di esproprio per gli interventi di cui all’articolo 3, a seguito dell’approvazione da parte delle province o della Città metropolitana del progetto definitivo e prima dell’inizio delle relative procedure, su richiesta delle province interessate o della Città metropolitana.
4. L’erogazione del primo finanziamento relativo all’esecuzione dei lavori inseriti nella programmazione di cui all’articolo 3 è effettuata a partire dall’aggiudicazione dell’opera, previa richiesta da parte delle province o della Città metropolitana del fabbisogno di cassa per il trimestre successivo, giustificato sulla base del cronoprogramma di avanzamento percentuale dell’importo lavori relativo all’intero intervento.
5. Alle successive erogazioni si provvede previa presentazione della dichiarazione da parte delle province o della Città metropolitana nella quale, sulla base degli importi contabilizzati e delle liquidazioni effettuate, si attesti l’avvenuto utilizzo, salvo giustificato motivo, di almeno il 75 per cento di quanto precedentemente erogato dalla Regione, sia per lavori che per somme a disposizione, e si indichi il fabbisogno di cassa sulle obbligazioni in scadenza nel trimestre successivo.
6. La Regione può procedere, su richiesta della province o della Città metropolitana, ad effettuare
erogazioni finanziarie straordinarie in tempi e modi diversi da quelli sopra indicati in relazione a documentate esigenze straordinarie non prevedibili.
7. A conclusione dei lavori, dopo l’effettuazione del collaudo tecnico amministrativo, le province o la Città Metropolitana trasmettono alla Regione la rendicontazione dei costi di intervento e della somme a disposizione e il quadro economico finale e provvede alla restituzione delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate.
8. In caso di parere negativo reso ai sensi dell'articolo 10 le province o la Città metropolitana trasferiscono le risorse a saldo e attestano le spese sostenute.
“.
Art. 13
Sostituzione dell'articolo 14 del d.p.g.r. 41/R/2004. Modifiche ai contratti di appalto
1. L'articolo 14 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Modifiche di contratti di appalto
1. Qualora durante i lavori sia necessario variare il quadro economico dell’intervento, le province e la Città metropolitana:
a) nel caso in cui non vi sia aumento di spesa complessivo, approvano direttamente la rimodulazione ai sensi della normativa vigente;
b) nel caso in cui la rimodulazione preveda anche un aumento complessivo di spesa, richiedono l’autorizzazione alla Regione.
2. A seguito dell’approvazione della modifica del contratto d’appalto le province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione l’atto di approvazione, con i relativi allegati tecnici, amministrativi ed economici e l’eventuale modifica del cronoprogramma attuativo e finanziario.
”.
Art. 14
Sostituzione dell'articolo 15 del d.p.g.r. 41/R/2004. Monitoraggio degli interventi e aggiornamento del catasto delle strade regionali
1. L'articolo 15 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 15 - Monitoraggio degli interventi e aggiornamento del catasto delle strade regionali
1. La Regione effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli interventi tramite la trasmissione alle province o alla Città metropolitana di schede di monitoraggio con valenza di documento operativo per gli interventi sulle strade regionali ai sensi della
legge regionale 1 agosto 2011, n. 35
(Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), mediante modalità di trasmissione svolte per via telematica.
2. Oltre che all’aggiornamento del monitoraggio attuativo, le province o la Città metropolitana provvedono semestralmente alla trasmissione alla Regione del cronoprogramma finanziario degli interventi, per consentire eventuali modifiche alle previsioni di liquidazione degli importi di cui all’articolo 12 e degli impegni di spesa.
3. La Regione può richiedere alle province o alla Città metropolitana in altri momenti dell’anno l’attualizzazione del monitoraggio semestrale.
4 Al fine di consentire l’aggiornamento del catasto delle strade regionali, la Regione provvede ogni 3 anni ad effettuare rilievi di aggiornamento lungo la rete regionale, in modo da acquisire i necessari dati catastali di eventuali varianti ai tracciati stradali realizzati.
”.
Art. 15
Modifiche all’articolo 16 del d.p.g.r. 41/R/2004. Criteri per la determinazione dei canoni
1. Al comma 1 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 41/R/2004 dopo la parola“
le province
” sono inserite le seguenti: “
e la Città metropolitana
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 41/R/2004 è inserito il seguente:
3 bis. I proventi derivanti dalle attività disciplinate dal presente articolo sono destinati a coprire le esigenze ulteriori, rispetto a quanto destinato annualmente dal bilancio regionale per la manutenzione delle strade regionali, ai sensi dell’
articolo 23 della l.r.88/1998
.
”.
Art. 16
Modifiche all’articolo 17 del d.p.g.r. 41/R/2004. Disposizioni per il rilascio delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali
1. Al comma 1 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 41/R/2004 dopo le parole “
della
l.r. 88/98 ” sono inserite le seguenti :”
e della normativa nazionale vigente
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:
2. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri dell’affidamento, in applicazione di quanto disposto in materia dall’
Sito esternoarticolo 183 del d.lgs. 50/2016
.
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 41/R/2004 le parole “
agli articoli 37 e seguenti della
Sito esternol. 109/1994 ” sono sostituite dalle seguenti:”
all’
Sito esternoarticolo 183 del dlgs 50/2016 ”.
Art. 17
Modifiche all’articolo 18 del d.p.g.r. 41/R/2004. Norme generali
1. Al comma 2 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 41/R/2004 dopo le parole “
la provincia interessata
” sono inserite le seguenti: “
e la Città metropolitana
”.
Art. 18
Modifiche all’articolo 20 del d.p.g.r. 41/R/2004. Declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale
1. Al comma 1 dell’articolo 20 del d.p.g.r 41/R/2004 dopo le parole “
alla provincia interessata
” sono inserite le seguenti: “
e alla Città metropolitana, che provvedono
”.
Art. 19
Modifiche all’articolo 21 del d.p.g.r. 41/R/2004. Declassificazione da strada comunale a strada provinciale o regionale
1. Al comma 1, primo periodo, dell’articolo 21 del d.p.g.r 41/R/2004 dopo le parole “
la provincia
” sono inserite le seguenti: “
e la città metropolitana
”.
2. Al comma 1, secondo periodo, dell’articolo 21 del d.p.g.r 41/R/2004 dopo le parole “
la provincia
” sono inserite le seguenti: “
e la Città metropolitana trasmettono
”.
Art. 20
Modifiche all’articolo 22 del d.p.g.r 41/R/2004. Disposizioni procedurali nel caso di dissenso fra gli enti locali
1. Al comma 1 dell’articolo 22 del d.p.g.r 41/R/2004 dopo la parola “
provincia
” sono inserite le seguenti: “
e la città metropolitana
”.
Art. 21
Modifiche all’articolo 25 del d.p.g.r 41/R/2004. Pubblicità
1. Al comma 1 dell’articolo 25 del d.p.g.r 41/R/2004 dopo le parole “
dalle province
” sono inserite le seguenti: “
e dalla Città metropolitana
”.
Art. 22
Sostituzione della rubrica del capo VII del d.p.g.r.41/R/2004. Disposizione transitorie e finali
1. La rubrica del capo VII del d.p.g.r 41/R/2004 è sostituita dalla seguente “
Disposizioni transitorie e finali
”.
Art. 23
Inserimento dell’art. 25 bis. Disposizioni transitorie
1. Dopo l’articolo 25 del d.p.g.r 41/R/2004 è inserito il seguente:
Art. 25 bis - Disposizioni transitorie
1. Per gli interventi per i quali le province e la Città metropolitana, a seguito del passaggio delle competenze dal 1 gennaio 2016 ai sensi della
legge regionale 3 marzo 2015, n. 22
(Riordino delle
funzioni provinciali e attuazione della
Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alla
l.r. 32/2002
, alla
l.r. 67/2003
, alla
l.r. 41/2005
, alla
l.r. 68/2011
e alla
l.r. 65/2014
), hanno inviato alla Regione il progetto completo e gli elaborati di verifica, unitamente alla rendicontazione delle spese di progettazione sostenute, la Regione verifica la rendicontazione trasmessa e ne comunica gli esiti alle province e alla Città metropolitana, che provvedono a restituire le somme precedentemente erogate e non spese.
2. Per gli interventi la cui attuazione rimane di competenza delle province e della Città metropolitana, nel caso in cui il progetto definitivo sia stato approvato con prescrizioni da parte della Regione o il progetto esecutivo abbia subito modifiche rispetto al progetto definitivo approvato, le province e la Città Metropolitana trasmettono il progetto esecutivo alla Regione per l’espressione del parere di cui all’articolo 10.
3. Per gli interventi la cui attuazione rimane di competenza delle Province e della Città Metropolitana, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, le province e la Città Metropolitana trasmettono alla Regione l’atto di approvazione del progetto e l'atto conclusivo della verifica di cui all'articolo 10bis.”.
Art. 24
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento regionale per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 ).


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