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Regolamento 24 agosto 2016, n. 62/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 ) in materia di modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione sulla viabilità.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 23
Inserimento dell’art. 25 bis. Disposizioni transitorie
1. Dopo l’articolo 25 del d.p.g.r 41/R/2004 è inserito il seguente:
Art. 25 bis - Disposizioni transitorie
1. Per gli interventi per i quali le province e la Città metropolitana, a seguito del passaggio delle competenze dal 1 gennaio 2016 ai sensi della
legge regionale 3 marzo 2015, n. 22
(Riordino delle
funzioni provinciali e attuazione della
Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alla
l.r. 32/2002
, alla
l.r. 67/2003
, alla
l.r. 41/2005
, alla
l.r. 68/2011
e alla
l.r. 65/2014
), hanno inviato alla Regione il progetto completo e gli elaborati di verifica, unitamente alla rendicontazione delle spese di progettazione sostenute, la Regione verifica la rendicontazione trasmessa e ne comunica gli esiti alle province e alla Città metropolitana, che provvedono a restituire le somme precedentemente erogate e non spese.
2. Per gli interventi la cui attuazione rimane di competenza delle province e della Città metropolitana, nel caso in cui il progetto definitivo sia stato approvato con prescrizioni da parte della Regione o il progetto esecutivo abbia subito modifiche rispetto al progetto definitivo approvato, le province e la Città Metropolitana trasmettono il progetto esecutivo alla Regione per l’espressione del parere di cui all’articolo 10.
3. Per gli interventi la cui attuazione rimane di competenza delle Province e della Città Metropolitana, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, le province e la Città Metropolitana trasmettono alla Regione l’atto di approvazione del progetto e l'atto conclusivo della verifica di cui all'articolo 10bis.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.