Menù di navigazione

Regolamento 5 maggio 2015, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana)

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, dell' 8 maggio 2015




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 febbraio 2015;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 3;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 23 marzo 2015 n. 286;


Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 24 marzo 2015;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 3;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2015, n. 555;


Considerato quanto segue:


1. è necessario provvedere ad una complessiva rivisitazione del d.p.g.r. 48/R/2003 al fine di adeguarlo alle modifiche della l.r. 39/2000 , nonché al recente riordino delle funzioni amministrative intervenuto in questa materia a seguito dell’approvazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014 ”);


2. il regolamento (UE) del 20 ottobre 2010, n. 995/2010 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati) ha stabilito gli obblighi degli operatori che commercializzano il legno e prodotti ad esso equivalenti al fine di assicurare la “due diligence”; per facilitare la costituzione di tale sistema di verifica e controllo è opportuno prevedere che il titolare dell’autorizzazione o della dichiarazione possa comunicare all’ente competente alcune informazioni da inserire nel sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) e che costituiscono documentazione utile ai fini degli adempimenti e degli accertamenti della “due diligence”;


3. per consentire la costituzione dell’elenco regionale delle ditte boschive come strumento utile per promuovere la competenza e la professionalità degli operatori del settore, è necessario definire le modalità di accesso, di tenuta dell’elenco, i requisiti di iscrizione, di rinnovo, di sospensione e di cancellazione. Al fine di rendere conoscibili ai proprietari dei boschi le informazioni necessarie per poter selezionare un’impresa boschiva qualificata, è prevista la comunicazione di specifiche informazioni;


4. per facilitare le attività di identificazione e controllo del personale che opera nel bosco si disciplinano le procedure per il rilascio del tesserino di identificazione del personale previsto dall’articolo 47, comma 6 quinquies della l.r. 39/2000 ;


5. al fine di tener conto dell’esperienza maturata negli anni di applicazione della normativa forestale si interviene su alcune disposizioni tecniche relative ai tagli boschivi e alle opere e movimenti di terreno;


6. al fine di valorizzare e tutelare singole piante arboree in rapporto a piante concorrenti sono previsti specifici criteri di gestione;


7. per il taglio dei boschi cedui coniferati e per i tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee è stato introdotto, per semplificare le procedure autorizzatorie, l’istituto del silenzio – assenso;


8. le modifiche apportate dal legislatore nazionale alla disciplina di materiale vegetale agricolo e forestale, hanno sostanzialmente confermato un quadro normativo già vigente nell’ordinamento regionale, tuttavia è necessario modificare le norme tecniche previste dal regolamento alle nuove disposizioni statali;


9. per consentire la trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione e oggetto di recupero a fini produttivi vengono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico finalizzati a garantire il presidio e la stabilità idrogeologica del territorio.


Si approva il presente regolamento


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.