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Regolamento 16 marzo 2004, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima del 24 marzo 2004

Art. 22
- Modalità di presentazione della domanda di riconoscimento della strada
1. La domanda di riconoscimento è presentata dal comitato promotore alla competente struttura della Giunta regionale.
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) la cartografia in scala non inferiore ad 1: 10.000 che individua il percorso della strada e del territorio ad essa afferente;
b) il disciplinare di cui all' articolo 24 del presente regolamento;
c) apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale del comitato promotore dalla quale risulti il rispetto dell' articolo 2 della l.r. 45/2003 ;
d) l'elenco dei soggetti che partecipano al comitato promotore;
e) copia delle deliberazioni degli enti pubblici che vogliono aderire al comitato promotore;
f) la bozza del logo della strada.
3. Il comitato di gestione entro venti giorni dalla sua costituzione invia alla competente struttura della Giunta regionale l'atto costitutivo della strada, con l'indicazione della sede sociale e del legale rappresentante.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.