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Legge regionale 5 agosto 2021, n. 29

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visto l'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);


Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;


Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;


Vista la Sito esternolegge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);


Vista la Sito esternolegge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);


Vista la Sito esternolegge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);


Visto il Sito esternodecreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 9 agosto 2013 , n. 98 (1)

Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 18 agosto 2021, n. 78.

;


Vista la Sito esternolegge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2014”);


Vista la Sito esternolegge 19 dicembre 2019, n. 157 (Conversione in legge, con modificazioni, Sito esternodel Sito esternodecreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili);


Vista la Sito esternolegge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento “UE” 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) Sito esternodella Sito esternolegge 4 ottobre 2019, n. 117 );


Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );


Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);


Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);


Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”);


Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007);


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);


Vista la legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 );


Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità);


Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”);


Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 );


Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);


Vista la legge regionale 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti);


Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021);


Vista la sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2021, n. 20;


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 74/2004 sul procedimento elettorale contiene, all’articolo 13, anche le norme sui criteri di rimborso ai comuni delle spese elettorali sostenute per le elezioni regionali. Tra queste norme sono previsti anche i criteri di rimborso degli straordinari del personale impegnato nelle consultazioni elettorali regionali che pongono tetti, sia quantitativi di ore, sia procedurali, sulla individuazione del personale coinvolto, ripresi dall’Sito esternoarticolo 1, comma 400, della l. 147/2013 e sono stabiliti per il personale degli enti locali. È necessario estendere queste modalità e criteri anche al personale regionale coinvolto nella preparazione e gestione delle elezioni regionali;


2. La disciplina del Consiglio dei toscani nel mondo, contenuta nell'articolo 36 della l.r. 26/2009 , necessita di una precisazione relativamente all'individuazione delle organizzazioni sindacali e degli istituti di patronato abilitati a designare un componente del Consiglio, prevedendo che siano operanti sul territorio toscano, come la norma già prevede per altri soggetti con analoga abilitazione, al fine di evitare ambiguità o incertezze applicative e rendere la norma omogenea;


3. Si rende necessario rendere operativo il Consiglio dei toscani nel mondo anche nel caso in cui le organizzazioni che debbono designare i loro rappresentanti nel Consiglio stesso, d'intesa fra loro come previsto dall'articolo 36 della l.r. 26/2009 , non raggiungano detta intesa. Pertanto è opportuno inserire una norma di chiusura che prevede la valida costituzione dell'organismo anche nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa;


4. Per le finalità di maggior chiarezza e di adeguamento alle indicazioni della Corte dei conti in merito ai casi in cui è necessaria la relazione tecnico-finanziaria in accompagnamento alle leggi regionali, è opportuno un miglior raccordo testuale fra l'articolo 7, comma 2, della l.r. 55/2008 e l'articolo 17 della l.r. 1/2015 ;


5. È necessario modificare gli articoli 23 e 24 della l.r. 87/1998 in adeguamento alla normativa statale sopravvenuta, che ha soppresso l’obbligo, per le regioni, di predisporre la relazione annuale sulle attività del sistema camerale regionale;


6. A seguito dello stato di emergenza ed al fine di evitare e prevenire il contagio da COVID-19, è opportuno posticipare la data di scadenza per lo svolgimento dell’attività di aggiornamento consentendo al contempo alle imprese il regolare svolgimento dell’attività lavorativa di panificazione;


7. È necessario correggere gli articoli 2 e 3 della l.r. 22/2016 laddove contengono rinvii a disposizioni non più vigenti;


8. È necessario precisare quali sono, in considerazione del disposto normativo dell’Sito esternoarticolo 14 del d.lgs. 81/2008 , i “provvedimenti definitivi”, a seguito dei quali la Regione procede alla “revoca totale dell'agevolazione concessa e l'esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura per un periodo di tre anni”;


9. Per esigenze di chiarezza è opportuno richiamare, nella l.r. 45/2020 , la specifica legge regionale di attuazione della normativa nazionale al fine di una più evidente modalità con cui avviene la individuazione degli ambiti da parte della delibera del Consiglio regionale;


10. È opportuno correggere l’articolo 24, comma 6, lettera d), della l.r. 45/2020 che contiene un errore puramente materiale verificato in sede di revisione dell’articolato in Quarta Commissione consiliare;


11. È necessario correggere una imprecisione e adeguare alcuni dei rinvii interni ed esterni alla l.r. 35/2015 ;


12. Per via dell’avvenuta estinzione, da parte della Società interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A., del debito contratto ai fini del completamento delle opere di realizzazione del Centro intermodale di Guasticce, la relativa garanzia fideiussoria della Regione disposta ai sensi dell’articolo 42 della l.r. 70/2005 non ha più ragione di essere e risulta pertanto opportuna l’abrogazione di tale norma regionale, nonché della catena normativa susseguente;


13. È necessario, alla luce delle modifiche all’Sito esternoarticolo 17 della l. 196/2009 intervenute successivamente all’approvazione della l.r. 1/2015 , adeguare la previsione normativa prevista nella legislazione regionale relativamente all’istituto della clausola di salvaguardia non più previsto;


14. Nell’ambito dell’autonomia contabile riconosciuta al Consiglio regionale, e tenuto conto della prassi consiliare sviluppatasi nel corso degli anni, è opportuno che il fondo speciale per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare sia allocato, non più sul bilancio regionale, bensì direttamente sul bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale al fine di consentire la semplificazione delle procedure per il suo utilizzo;


15. Alla luce della prassi consiliare, è opportuno introdurre un chiarimento terminologico nell'articolo 18 della l.r. 1/2015 , eliminando l'ambiguità linguistica lì presente che designa con la stessa parola “collegato” due diverse tipologie di proposta di legge;


16. È opportuno rendere coerente l'ordinamento regionale (la l.r. 49/2003 ) con la Sito esternol. 157/2019 di conversione Sito esternodel Sito esternodecreto legge 124/2019 , che ha modificato il regime fiscale dei veicoli oggetto di contratto “noleggio senza conducente”;


17. È opportuno rendere possibile l’impiego dell’istituto dell’accertamento esecutivo anche per il recupero dei crediti regionali;


18. È necessario adeguare i codici ATECO 2002 indicati nell’allegato A di cui all’articolo 5, comma 1, della l.r. 64/2006 con i codici ATECO 2007;


19. È opportuna la correzione di alcuni errori materiali in cui sono incorse la legge di stabilità per l'anno 2021 e il relativo collegato. In particolare, per quest'ultimo, l'errore, di origine informatica, ha determinato la sparizione di un comma previsto nella proposta di legge approvata dalla Giunta regionale ma saltato in uno scambio di documenti fra gli uffici in vista di un emendamento all'articolo in questione che non riguardavano però il comma saltato;


20. È necessario inserire nella l.r. 16/2000 nuovi contenuti divenuti obbligatori ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 e del Sito esternod.lgs. 27/2021 , e, di conseguenza, coordinare ed adeguare i contenuti della medesima l.r. 16/2000 con i contenuti di cui alla l.r. 38/2004 ;


21. La legge regionale 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria alimentare) è divenuta obsoleta, sia perché l’anno successivo alla sua approvazione è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 852/2004, che fissa in modo puntuale requisiti generali sulla formazione del personale che opera nel settore alimentare, sia perché con il d.l. 69/2013, convertito dalla Sito esternol. 98/ 2013 , è stato soppresso il libretto di idoneità sanitaria introdotto dalla Sito esternolegge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande);


22. È opportuno introdurre nelle leggi regionali 40/2005 e 41/2005 delle precisazioni di carattere terminologico e correggere dei rinvii errati;


23. Con le modifiche di alcuni commi degli articoli 97 e 98 della l.r. 40/2005 si è inteso riformulare più chiaramente la fattispecie della partecipazione alla commissione regionale di soggetti esterni;


24. Vista l'entrata in vigore del Codice del terzo settore e l'istituzione del Registro unico del terzo settore non ancora operativo, e alla luce del periodo di emergenza epidemiologica ancora in corso, è opportuno fornire alle organizzazioni di volontariato un tempo più ampio per l'adempimento informativo attualmente previsto dalla norma regionale, prorogando la scadenza per l'anno 2021 al 31 dicembre;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 18 agosto 2021, n. 78.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.