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Legge regionale 5 giugno 2020, n. 35

Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell’amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell’ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma terzo. della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “Codice dei contratti pubblici”) e, in particolare, l’articolo 24;


Visto il Sito esternodecreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 dicembre 2017, n. 172 , e, in particolare, l’articolo 19 quaterdecies;


Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 73/2008 valorizza le attività professionali e le riconosce quale parte determinante del tessuto economico e sociale toscano;


2. L’Sito esternoarticolo 24 del d.lgs. 50/2016 definisce equo il compenso determinato in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dal professionista, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e vieta alle pubbliche amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al finanziamento dell’opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso;


3. L’Sito esternoarticolo 19 quaterdecies del d.l. 148/2017 convertito dalla Sito esternol. 172/2017 , ha introdotto la disciplina dell’equo compenso nella legge professionale forense, estendendone l’applicazione alle prestazioni rese da tutti i professionisti, ed ha previsto che: “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti”;


4. Il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali deve essere pienamente riconosciuto dalla Regione Toscana e dagli enti del sistema regionale e locale. Occorre pertanto impartire disposizioni specifiche relative alle procedure di acquisizione di servizi professionali, nonché responsabilizzare la committenza privata che si avvale di prestazioni professionali nell’ambito di procedimenti amministrativi di competenza degli enti sopracitati;


5. È opportuno, al fine di garantire una migliore operatività della commissione regionale dei soggetti professionali, intervenire sulla l.r. 73/2008 abrogando la disposizione concernente il limite di mandato attualmente vigente. Si considera dunque applicabile la normativa generale in materia di numero di mandati di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


6. È opportuno, infine, per una migliore attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedere l’applicazione di alcune di esse a far data dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana, della delibera della Giunta regionale contenente le linee guida previste nel medesimo testo di legge;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.