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Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73

Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 31 dicembre 2008

INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto della legge
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Commissione regionale dei soggetti professionali
Art. 4 - Organizzazione e funzionamento della Commissione
Art. 5 - Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professionisti prestatori d’opera intellettuale operanti in Toscana. Condizioni per la partecipazione alla commissione regionale
Art. 6 - Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professioni ordinistiche che operano sul territorio regionale
Art. 7 - Promozione delle attività professionali
Art. 8 - Soggetto consortile multidisciplinare
Art. 8 bis - Osservatorio delle professioni intellettuali
Art. 9 - Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni
Art. 10 - Norma finanziaria
Art. 10 bis - Disposizione transitoria
Art. 11 - Entrata in vigore

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 131.

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n.10 , art. 37.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

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Parola inserita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Alinea così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Parola inserita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

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Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .

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Articolo inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 10 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .

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Parola così sostituta con l.r. 28 marzo 2022, n. 11, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.