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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 14
Strutture e funzioni di polizia locale
1. La struttura di polizia locale consiste nella organizzazione di persone e mezzi disposta da ciascun ente locale con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche e socio-economiche del proprio territorio, compatibilmente con le risorse disponibili.
2. Gli addetti alle strutture di polizia locale provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in particolare:
a) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle competenze dell’ente locale;
b) vigilare sull’integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza o dell’ente responsabile dell’esercizio associato della protezione civile cui partecipa l’ente di appartenenza;
d) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
e) effettuare attività di controllo ed ispettive inerenti alla verifica degli adempimenti in materia di tributi regionali.
3. Gli addetti alle strutture di polizia locale, comprese quelle gestite in forma associata, svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni di pubblica sicurezza, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla legge statale.
4. La polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze svolgono i compiti di vigilanza di cui al comma 2, lettera a), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).
Art. 15
Norme per la tutela degli operatori di polizia locale
1. Qualora per lo svolgimento delle loro funzioni gli operatori di polizia locale siano dotati di armi per la difesa personale, i comuni, le unioni dei comuni, le province e la Città metropolitana di Firenze predispongono luoghi idonei al caricamento e allo scaricamento, nonché armadi blindati o armerie per il deposito delle stesse, conformemente a quanto previsto dal d.m. interno 145/1987.
2. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto dalla presente legge, può destinare specifici contributi a comuni, unioni dei comuni, province e Città metropolitana di Firenze finalizzati all'adempimento di quanto previsto dagli articoli 12 e 15 del d.m. interno 145/1987.
Art. 16
Principi organizzativi e funzionali
1. Nel rispetto della legge statale e della presente legge, i regolamenti degli enti locali disciplinano:
a) l'ordinamento e l'organizzazione delle strutture di polizia locale;
b) le modalità di nomina del responsabile di struttura di polizia municipale o provinciale o della Città metropolitana di Firenze quando non sono istituiti corpi;
c) le modalità di individuazione delle figure di coordinamento.
2. Il personale addetto alle strutture di polizia locale:
a) di norma, non può essere destinato stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge, anche nel caso di personale comandato o distaccato, fatti salvi i casi di inabilità temporanea;
b) svolge in uniforme le attività ad esso inerenti, salvo i casi in cui il regolamento dell'ente preveda diversamente;
c) possiede i requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni stabilite dalla legge;
d) è selezionato mediante modalità di verifica del possesso dei requisiti di natura psichica e fisica previsti dalla legislazione in materia.
3. Nell’esercizio delle proprie funzioni, le strutture di polizia locale adottano moduli operativi di comunità mediante:
a) attività di rilevazione e interpretazione dei problemi del territorio di riferimento, anche a livello di vicinato e quartiere;
b) utilizzo di sensibilità e competenze comunicative nella relazione con i cittadini e nella gestione dei conflitti;
c) conoscenza della rete dei servizi pubblici e delle competenze dei servizi pubblici locali, nonché delle politiche urbane attivate;
d) conoscenza della rete dei soggetti attivi sul territorio quali associazioni di volontariato di cui all’articolo 21 o di altra natura, compresi gli operatori economici;
e) utilizzo di strumenti operativi di lavoro in collaborazione con altri soggetti pubblici, in particolare per quanto riguarda il trattamento e la condivisione delle informazioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati e sul segreto d’ufficio;
f) modalità di lavoro e di strumenti che permettano alla comunità locale di essere informata sull’andamento dei fenomeni, sulla natura dei problemi e sulle soluzioni attuate, in un’ottica di trasparenza del lavoro svolto dalla polizia locale.
4. Il sindaco, il Sindaco metropolitano e il presidente della provincia definiscono gli indirizzi ed esercitano il controllo sull'espletamento delle attività di polizia amministrativa locale espletate dalle strutture di polizia locale.
5. Il presidente dell’unione di comuni svolge le funzioni attribuite al sindaco nei casi e nei limiti previsti dall’Sito esternoarticolo 1, comma 111, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
Art. 17
Standard e requisiti delle strutture di polizia locale diverse dai corpi
1. Ai fini dell’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 13 specificamente finalizzati al potenziamento delle strutture di polizia locale, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti standard e requisiti per le strutture di polizia locale diverse dai corpi di cui all’articolo 29.
2. Gli standard sono definiti sentita la conferenza tecnica di cui all’articolo 28 e tenuto conto:
a) delle vocazioni turistiche dei territori;
b) del rapporto tra popolazione residente e numero di addetti di polizia locale, nonché del numero minimo di ore di servizio da garantire;
c) delle caratteristiche volte ad assicurare servizi efficaci ed efficienti;
d) della necessità di evitare conflitti di interessi nell’esercizio delle funzioni.
Art. 18
Esercizio associato delle funzioni di polizia municipale
1. L’esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni di polizia locale comporta l’esercizio, da parte dell’ente responsabile della gestione, di tutte le funzioni demandate alla polizia municipale dalla legge e dai regolamenti comunali, e si svolge esclusivamente negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), in una delle seguenti forme:
a) mediante unione di comuni per espressa previsione statutaria, con la costituzione di una struttura unica o di un unico corpo;
b) mediante convenzione tra comuni, ovvero tra unione di comuni e comuni, per la costituzione di una struttura unica; in tali casi, si applicano gli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 68/2011 e le disposizioni integrative del presente articolo. In caso di esercizio associato svolto in convenzione tra unione e comuni, l’unione di comuni è ente responsabile della gestione.
2. In caso di esercizio associato mediante unione di comuni:
a) tutto il personale della polizia locale dei comuni interessati è trasferito o comandato all’unione; gli operatori di polizia municipale esercitano le funzioni di competenza, comprese le funzioni di polizia giudiziaria nel territorio dei comuni associati, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 113, della l. 56/2014 ;
b) l’unione di comuni può costituire il corpo di polizia municipale nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 29, a condizione che le sia stato trasferito tutto il personale della polizia municipale di tutti i comuni partecipanti all’unione; diversamente, l’unione costituisce la struttura unica di polizia municipale con unico responsabile;
c) il presidente dell’unione di comuni svolge le funzioni di cui all’articolo 16, comma 5, e, ove previsto dallo statuto, le altre funzioni attribuite al sindaco dall’Sito esternoarticolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), a norma dell’Sito esternoarticolo 1, comma 111, della l. 56/2014 .
3. In caso di esercizio associato mediante convenzione, per garantire l’unitarietà dello svolgimento della funzione:
a) tutto il personale della polizia municipale dei comuni è comandato presso l’ente responsabile della gestione;
b) oltre ai contenuti dell’articolo 20 della l.r. 68/2011 , la convenzione definisce:
1) le modalità di nomina del responsabile unico della struttura associata di polizia municipale;
2) le modalità di assegnazione del personale in comando;
3) le modalità unitarie di esercizio delle funzioni di indirizzo da parte dell’organo comune individuato dalla convenzione;
4) i rapporti dei sindaci con il responsabile unico della struttura associata.
4. L’unione di comuni o il comune, in qualità di enti responsabili dell’esercizio associato, adottano il regolamento unico di polizia municipale.
5. Anche in caso di esercizio associato di cui al presente articolo, resta di competenza dei sindaci dei singoli comuni l’adozione delle ordinanze di cui all’articolo 50, comma 4, e all’Sito esternoarticolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
6. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto per le funzioni di cui al titolo II, può definire una quota da destinare a contributi per l'incentivazione delle gestioni associate di polizia municipale svolte mediante unione di comuni; sono condizioni per l’incentivazione:
a) che l’esercizio associato coinvolga tutti i comuni dell’unione;
b) per i comuni non appartenenti all’unione e dello stesso ambito di dimensione territoriale adeguata:
1) la sussistenza di una convenzione tra detti comuni e l’unione;
2) che l’unione sia l’ente responsabile dell’esercizio associato.
7. Ai fini del comma 6, le verifiche biennali di cui all’articolo 91 della l.r. 68/2011 accertano l’effettivo esercizio delle gestioni associate svolte dall’unione per espressa previsione statutaria.
8. La struttura regionale competente in materia di polizia locale accerta, ove siano considerati anche comuni non facenti parte dell’unione, l’effettivo esercizio associato mediante convenzione e la sussistenza delle altre condizioni per l’incentivazione, secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale che disciplina altresì i casi di revoca del contributo.
9. Gli enti locali trasmettono le convenzioni comunque stipulate per l’esercizio associato della polizia municipale alla struttura competente della Giunta regionale in materia di polizia locale, salvo che abbiano provveduto alla trasmissione delle convenzioni alla Regione a norma dell’articolo 57, comma 2, della l.r. 68/2011 .
Art. 19
Competenza territoriale
1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza oppure di quello risultante dall'insieme degli enti associati, fermo restando l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria secondo quanto stabilito dall’Sito esternoarticolo 1, comma 113, della l. 56/2014 .
2. Ai sensi delle disposizioni statali, il personale può compiere fuori dal territorio di competenza:
a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
b) le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante il servizio, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
c) le missioni per rinforzare altre strutture di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, mediante piani o intese tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto;
d) operazioni in caso di calamità naturali e di protezione civile.
3. Nell’ambito delle attività di cui all’Sito esternoarticolo 4, comma 4, lettera c), della l. 65/1986 e previa comunicazione al prefetto, possono altresì operare fuori dal territorio di competenza gli addetti o i nuclei specializzati istituiti in alcuni corpi di polizia locale ai sensi dell’articolo 23, su richiesta dei comuni che ne hanno necessità o della conferenza tecnica di cui all’articolo 28, per periodi di tempo definiti e con oneri a carico dei comuni interessati.
Art. 20
Strumenti di autotutela
1. Gli enti locali, con regolamento, possono prevedere che gli operatori di polizia locale, oltre alla dotazione delle armi per la difesa personale in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale, siano dotati di presidi tattici difensivi diversi dalle armi, ai fini di prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela dell'incolumità personale; tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto.
2. Gli enti locali possono promuovere la creazione di gruppi interni di autoaiuto e l'attivazione di sportelli di ascolto, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, per fornire, se necessario, supporto psicologico in caso di eventi traumatizzanti in cui gli operatori di polizia locale dovessero trovarsi coinvolti
3. Il regolamento regionale di cui all' articolo 27 provvede all'individuazione dei presidi difensivi di cui al comma 1, nonché alla disciplina generale delle loro modalità di impiego e assegnazione con previsione di specifico addestramento al loro uso.
Art. 21
Collaborazione con associazioni di volontariato
1. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nei registri e in conformità con il Sito esternodecreto legislativo 6 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell’Sito esternoarticolo 1,comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) per realizzare collaborazioni tra queste ultime e le strutture di polizia locale rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità e alla mediazione sociale di cui all’articolo 43.
2. In ogni caso, i volontari:
a) svolgono le loro attività sulla base delle indicazioni operative degli addetti alle strutture di polizia locale;
b) non possono svolgere attività sostitutive rispetto a quelle di competenza degli addetti alle strutture di polizia locale;
c) possiedono i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso all'impiego presso l'ente locale, nonché i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle azioni di cui al comma 1;
d) sono adeguatamente assicurati.
3. Per la stipula delle convenzioni, le associazioni di volontariato non devono prevedere per i soci e negli statuti discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.
4. L’abbigliamento e i segni distintivi utilizzati dai volontari devono essere tali da escludere la somiglianza con uniformi e segni distintivi della polizia locale.
Art. 22
Servizi per conto di terzi
1. Gli enti locali definiscono specifiche tariffe per l'esecuzione di attività a favore di terzi a condizione che riguardino comunque attività di pubblico interesse.
2. Le attività di cui al comma 1 prevedono l'utilizzo, straordinario o esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla struttura, anche oltre l'impiego ordinario delle normali azioni istituzionali.
3. Le attività a favore di soggetti di natura imprenditoriale sono svolte su domanda e nell’ambito di manifestazioni pubbliche.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.