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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 14
Strutture e funzioni di polizia locale
1. La struttura di polizia locale consiste nella organizzazione di persone e mezzi disposta da ciascun ente locale con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche e socio-economiche del proprio territorio, compatibilmente con le risorse disponibili.
2. Gli addetti alle strutture di polizia locale provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in particolare:
a) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle competenze dell’ente locale;
b) vigilare sull’integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza o dell’ente responsabile dell’esercizio associato della protezione civile cui partecipa l’ente di appartenenza;
d) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
e) effettuare attività di controllo ed ispettive inerenti alla verifica degli adempimenti in materia di tributi regionali.
3. Gli addetti alle strutture di polizia locale, comprese quelle gestite in forma associata, svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni di pubblica sicurezza, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla legge statale.
4. La polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze svolgono i compiti di vigilanza di cui al comma 2, lettera a), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.