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Legge regionale 21 maggio 2019, n. 24

Disposizioni in materia di prevenzione e diminuzione del rischio sismico. Modifiche alla l.r. 58/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 maggio 2019

Art. 7
Disposizioni finali e transitorie
1. In sede di prima applicazione, il Comitato tecnico scientifico (CTS) di cui all’articolo 3 bis della l.r. 58/2009 , è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla nomina del CTS ai sensi del comma 1, resta in carica il Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2010, n. 606 (Istituzione del Comitato tecnico scientifico in materia di rischio sismico per la Regione Toscana ed approvazione del disciplinare) che svolge le funzioni di cui all’articolo 3 bis della l.r. 58/2009 .
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 104 della l.r. 65/2014 , continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio” in materia di indagini geologiche).
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181 della l.r. 65/2014 , continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.